Circolare numero 64 del 07-05-2024
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 38 del DPR 26/4/1957 n. 818 nella parte che escludeva i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti dai destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Ne derivano l'obbligo di riconoscere tali beneficiari, la riliquidazione delle pensioni dei contitolari compatibili e la revoca delle pensioni di categorie incompatibili, con applicazione della decorrenza originaria nei limiti di prescrizione e decadenza e con esclusione del recupero delle somme salvo il dolo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2022 - inclusione dei nipoti maggiorenni orfani inabili e a carico tra i destinatari della pensione ai superstiti
Punti principali
Pronuncia della Corte Costituzionale
La sentenza n. 88/2022 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38 DPR 26/4/1957 n. 818 nella parte che non include i nipoti maggiorenni orfani, inabili e viventi a carico degli ascendenti tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti, ritenendo la norma discriminatoria rispetto ai nipoti minorenni e richiamando l'unitarietà della tutela previdenziale (reversibilità e indiretta).
Inclusione dei nipoti maggiorenni orfani inabili e a carico
I nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili e viventi a carico degli ascendenti sono ora destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti; le nuove domande e quelle giacenti devono essere definite conformemente; le domande precedentemente respinte possono essere riesaminate su richiesta, salvo sentenza passata in giudicato.
Decorrenza, prescrizione e decadenza
Il trattamento viene riconosciuto con l'ordinaria decorrenza e la quota spettante ai nipoti va riconosciuta fin dalla decorrenza originaria nei limiti della prescrizione e della decadenza.
Riliquidazione per contitolari compatibili (coniuge e figli)
Le pensioni già liquidate al coniuge e/o ai figli devono essere riliquidate secondo le aliquote di legge includendo i nipoti aventi diritto; ciò comporta la modifica degli importi in pagamento con effetto dalla decorrenza originaria e il riconoscimento della quota ai nipoti entro i limiti di prescrizione e decadenza.
Revoca per categorie incompatibili
Il diritto dei nipoti è incompatibile e prevalente rispetto a quello di categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti: il riconoscimento ai nipoti comporta l'eliminazione delle pensioni riconosciute a categorie incompatibili.
Recupero delle somme
Le somme corrisposte a contitolari o a superstiti la cui posizione risulti incompatibile non sono oggetto di recupero da parte dell'Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.
Verifica della vivenza a carico
La verifica della condizione di vivenza a carico segue le indicazioni della circolare n. 185/2015 par.3: oltre all'accertamento della non autosufficienza economica, va dimostrato il mantenimento abituale da parte dell'ascendente in caso di non convivenza.
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