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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11471/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando che la Corte di appello di Bari ha negato illegittimamente le circostanze attenuanti generiche senza tener conto delle asserite gravi condizioni di salute. La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in cinque anni di reclusione e Euro 22.000 di multa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che la valutazione sulle attenuanti generiche sia un giudizio di fatto del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico. La Corte di appello aveva motivato l'esclusione delle attenuanti con la gravità del fatto desumibile dalla diversità tipologica delle sostanze e dal rilevante dato ponderale, elementi valutabili ai sensi dell'art. 133 c.p. Le asserite gravi condizioni di salute del ricorrente non risultavano né dalla sentenza impugnata né erano state allegate in appello. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 codice penale (concorso)

    citato come riferimento alla partecipazione al reato nel capo d'imputazione; non oggetto di specifico sindacato in Cassazione

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (commi 1 e 4)

    norma sostanziale che punisce i delitti in materia di stupefacenti e costituisce il fondamento della condanna; la Cassazione non ha riletto il merito sulla responsabilità

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto generico e quindi inammissibile ai sensi di tali disposizioni

  • art. 133 cod. pen.

    elenca gli elementi rilevanti per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte di merito ha legittimamente richiamato elementi quali tipologia e quantità delle sostanze per escludere le attenuanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    norma riferibile alla determinazione della pena e alle circostanze che possono portare a mitigazione; la Corte di appello ha escluso la mitigazione in base alla gravità del fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre una sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile; applicata per l'irrogazione della sanzione di Euro 3.000,00

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    norma procedurale sulla redazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero, richiamata nell'udienza

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'imposizione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito: se la motivazione è non contraddittoria e non manifestamente illogica, la Cassazione non la riesamina.
  • Per far valere circostanze personali rilevanti (es. gravi condizioni di salute) occorre che esse risultino dagli atti o siano specificamente allegate e documentate nell'impugnazione; la mancata allegazione rende il motivo generico e inammissibile.
  • La gravità del reato può essere desunta anche dalla diversità tipologica delle sostanze e dal loro peso complessivo; tali elementi possono legittimare l'esclusione delle attenuanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • In Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o manifestamente illogica per ottenere il sindacato di merito; affermazioni generiche sul punto sono inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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