Ordinanza n. 245/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministro della Giustizia del 27.10.2025 (doc. 1), con cui è stata disposta la revoca della dott.ssa -OMISSIS- dall'incarico di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Matera, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare: della Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta dell'8.10.2025 notificata unitamente al suddetto Decreto ministeriale in data 10.11.2025 con nota di trasmissione prot. -OMISSIS- datata 15 ottobre 2025 dall'Ottava Commissione, Commissione per la Magistratura Onoraria, ordine del giorno n. -OMISSIS-) - -OMISSIS- (pag. -OMISSIS- e ss) avente ad oggetto la proposta di revoca della dott.ssa -OMISSIS- dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MATERA di cui all verbale del 20.6.2024, di tutti gli atti adottati dalla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Potenza e conosciuti dalla ricorrente, in particolare: a) verbale di adunanza del 20.6.2024 (cfr. doc. 5 cit.), trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del 21.6.2024; b) verbale -OMISSIS- del 20.3.2024; c) verbale -OMISSIS- del 11.4.2024; d) verbale -OMISSIS- del 16.5.2024; e) verbale -OMISSIS- del 20.6.2024; della nota del 24 febbraio 2024 con la quale il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza chiedeva alla Sezione Autonoma per i magistrati onorari presso la Corte d'Appello di Potenza la revoca della dott.ssa -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti, provvedimenti e/o determinazioni, anche se non conosciuti, connessi, preliminari, presupposti, consequenziali e comunque collegati, ivi compresi i pareri, le relazioni, le proposte, le note interne, le comunicazioni e gli atti istruttori, nella parte in cui risultino lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, unitamente agli atti del CSM, del Consiglio giudiziario e del Procuratore generale posti a fondamento della revoca
Esito
Favorevole al resistente (CSM e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Ministro della Giustizia del 27 ottobre 2025 con cui è stata revocata dall'incarico di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Matera. Sono stati impugnati anche la deliberazione del CSM dell'8 ottobre 2025 recante la proposta di revoca, gli atti della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Potenza, la richiesta di revoca del Procuratore generale del 24 febbraio 2024 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo emerge che la ricorrente contestava, in particolare, la motivazione e la ragionevolezza della revoca, la sua compatibilità con le precedenti valutazioni svolte ai fini della stabilizzazione del magistrato onorario, con la delibera del CSM del 20 ottobre 2023 e con la nuova disciplina introdotta dalla legge 51/2025, nonché la gravità della condotta posta a fondamento del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di prospettica fondatezza e che la revoca fosse fondata su assunti non illogici, idonei a superare lo scrutinio estrinseco di ragionevolezza proprio della fase cautelare. Ha affermato che il giudizio di revoca è autonomo e novativo rispetto alle valutazioni compiute dagli uffici ai fini della stabilizzazione del magistrato onorario. Ha inoltre escluso un contrasto con la delibera del CSM del 20 ottobre 2023, limitatasi a prendere atto della trasmissione degli atti penali, quando il Consiglio non era ancora stato investito della proposta di revoca da parte della competente Sezione autonoma. Infine, ha ritenuto che la nuova disciplina introdotta dalla legge 51/2025 non fornisse argomenti favorevoli alla ricorrente, poiché la valutazione di revoca risultava motivata e immune da incoerenze, anche quanto alla gravità della condotta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza di prospettica fondatezza del ricorso.
legge 51/2025
La nuova disciplina non è stata ritenuta idonea a fondare una valutazione favorevole alla ricorrente, a fronte di una revoca motivata e non incoerente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca deve essere negata quando le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento dell'atto non risultino illogiche e superino lo scrutinio estrinseco di ragionevolezza, senza che emerga una prospettica fondatezza del ricorso.
- Il giudizio amministrativo di revoca dall'incarico di un magistrato onorario è autonomo e novativo rispetto alle precedenti valutazioni compiute ai fini della stabilizzazione, sicché queste ultime non precludono una successiva valutazione di revoca.
- Una precedente deliberazione che si sia limitata a prendere atto della trasmissione di atti penali non è incompatibile con una successiva proposta e deliberazione di revoca, qualora al momento della prima deliberazione l'organo non fosse ancora stato investito della proposta di revoca da parte dell'organo competente.
- La nuova disciplina legislativa applicabile ai magistrati onorari non impone una diversa conclusione quando la revoca sia sorretta da una motivazione completa, coerente e non illogica, anche con riguardo alla gravità della condotta contestata.
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