Ordinanza n. 23/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso ed assunzione del lavoratore Deljan Peshpali emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Firenze in data 01.09.2025 (codice pratica P-FI/L/Q/2025/100995); - della comunicazione di avvio di procedimento di revoca del 4.8.2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del nulla osta all'ingresso e all'assunzione del lavoratore straniero, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa e il lavoratore straniero hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Firenze del 1° settembre 2025 con cui è stato revocato il nulla osta all'ingresso e all'assunzione, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 4 agosto 2025 e agli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure, limitandosi a precisare che esse richiedono l'approfondimento proprio della sede di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il presupposto cautelare, osservando che le censure necessitano di un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e che l'esecuzione degli atti impugnati avrebbe arrecato un danno irreparabile, in considerazione della presenza attuale in Italia del lavoratore ricorrente. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività dei provvedimenti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata per il 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto rilevante il rischio di danno irreparabile derivante dall'esecuzione degli atti impugnati e ha disposto la sospensione della loro esecutività.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure prospettate richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può accordare la tutela interinale se l'esecuzione dell'atto impugnato determina un danno irreparabile, rinviando l'esame pieno della controversia alla trattazione di merito.
- La presenza attuale in Italia del lavoratore straniero può costituire, in relazione agli effetti dell'esecuzione di un provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso e all'assunzione, un elemento idoneo a fondare il periculum in mora quando il pregiudizio derivante dall'esecuzione sia irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →