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Ordinanza

Ordinanza n. 712/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 295; - della revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del nulla osta stesso.

Giustizia amministrativa202503037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka e presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka il 2 gennaio 2025 e, in via connessa, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari. Il ricorso è stato notificato soltanto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Alla precedente camera di consiglio il Collegio ha prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell'Interno, individuato quale soggetto necessario da evocare in giudizio in relazione all'impugnazione del provvedimento presupposto di revoca del nulla osta. Il ricorrente ha controdedotto e ha chiesto, anche in via subordinata, la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta subordinata di rimessione in termini, ritenendo giustificata dalla oggettiva complessità della materia la possibilità di sanare l'omessa notifica al Ministero dell'Interno. Ha quindi assegnato al ricorrente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, per notificare il ricorso introduttivo e l'ordinanza al Ministero dell'Interno. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 per la prosecuzione. L'ordinanza non ha deciso nel merito la legittimità del diniego del visto né della revoca del nulla osta e non ha definito la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione rilevante per la decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto la disposizione è stata utilizzata per prospettare l'inammissibilità derivante dall'omessa notifica al Ministero dell'Interno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuta applicabile a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice prospetta d'ufficio una possibile causa di inammissibilità per omessa evocazione in giudizio di un'amministrazione necessaria, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • In presenza di un'omessa notifica a un'amministrazione da evocare necessariamente in giudizio, la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio può essere concessa quando la complessità oggettiva della materia giustifica l'errore processuale; il giudice assegna un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del provvedimento che dispone l'integrazione.
  • L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio e rinvia la causa non definisce il merito della controversia né la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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