Ordinanza n. 712/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 295; - della revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del nulla osta stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka e presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka il 2 gennaio 2025 e, in via connessa, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari. Il ricorso è stato notificato soltanto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Alla precedente camera di consiglio il Collegio ha prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell'Interno, individuato quale soggetto necessario da evocare in giudizio in relazione all'impugnazione del provvedimento presupposto di revoca del nulla osta. Il ricorrente ha controdedotto e ha chiesto, anche in via subordinata, la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta subordinata di rimessione in termini, ritenendo giustificata dalla oggettiva complessità della materia la possibilità di sanare l'omessa notifica al Ministero dell'Interno. Ha quindi assegnato al ricorrente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, per notificare il ricorso introduttivo e l'ordinanza al Ministero dell'Interno. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 per la prosecuzione. L'ordinanza non ha deciso nel merito la legittimità del diniego del visto né della revoca del nulla osta e non ha definito la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione rilevante per la decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto la disposizione è stata utilizzata per prospettare l'inammissibilità derivante dall'omessa notifica al Ministero dell'Interno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuta applicabile a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice prospetta d'ufficio una possibile causa di inammissibilità per omessa evocazione in giudizio di un'amministrazione necessaria, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- In presenza di un'omessa notifica a un'amministrazione da evocare necessariamente in giudizio, la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio può essere concessa quando la complessità oggettiva della materia giustifica l'errore processuale; il giudice assegna un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del provvedimento che dispone l'integrazione.
- L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio e rinvia la causa non definisce il merito della controversia né la domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →