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Decreto dirigenziale n. 492 del 23/10/2024

Omologazione segnaletica stradale: dispositivi di segnalamento temporaneo - coni

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto omologa, ai sensi dell'art. 192 del d.P.R. 495/1992, un cono per segnalamento temporaneo prodotto da C.M. S.r.l.s., con specifiche caratteristiche dimensionali e prestazionali. Vengono richiamate la normativa del Codice della strada, il disciplinare tecnico del 10 luglio 2002 e la norma UNI EN 13422:2019, oltre all'istruttoria tecnica e al parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il provvedimento disciplina anche le condizioni di produzione e commercializzazione, imponendo la conformità al campione depositato e l'indicazione indelebile degli estremi del decreto e del nome del produttore.

Omologazione di un cono stradale per segnalamento temporaneo prodotto da C.M. S.r.l.s.

Omologazione di un cono stradale per segnalamento temporaneo

Il decreto dispone l'omologazione, ai sensi dell'art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di un cono stradale prodotto da C.M. S.r.l.s. da impiegare nel segnalamento temporaneo. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e del disciplinare tecnico MIT del 10 luglio 2002, richiamando altresì la norma tecnica UNI EN 13422:2019 quale specifica di riferimento per i dispositivi di tipo cono.

Base normativa e istruttoria

Il decreto richiama gli artt. 21 e 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e gli artt. 31, 34, 36 e 192 del d.P.R. 495/1992. La domanda di omologazione è stata presentata dalla società C.M. S.r.l.s. il 29 dicembre 2021 ed è stata integrata con documentazione successiva acquisita nel 2023 e nel 2024.

La Divisione competente ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la relazione istruttoria e la documentazione della società per l'acquisizione del parere tecnico. La III Sezione del Consiglio, con voto n. 13/2004 reso nell'adunanza del 15 maggio 2024, ha espresso parere favorevole all'omologazione, subordinandolo a specifici accertamenti e al rispetto delle osservazioni e raccomandazioni contenute nel voto.

Documentazione successivamente prodotta dalla società

Nel luglio 2024 la società ha trasmesso ulteriore documentazione, tra cui:

  • versione aggiornata della certificazione CE e della scheda tecnica della pellicola bianca retrorifrangente;
  • informazioni sul riutilizzo dei materiali impiegati o sul loro smaltimento;
  • visura camerale attestante l'iscrizione alla CCIAA delle Marche, con numero REA MC-191113, a far data dal 15 dicembre 2015;
  • informazioni dettagliate su contenuto e posizione della marcatura CE del cono;
  • relazione sulle misure e procedure adottate per garantire nel tempo le caratteristiche e le prestazioni del prodotto.

Caratteristiche del cono omologato

È omologato il cono prodotto da C.M. S.r.l.s. con sede in Civitanova Marche (MC), via Montebello n. 15, con le seguenti caratteristiche dichiarate:

  • altezza: 54 cm;
  • categoria: B;
  • classe: S2;
  • classe di peso: W3;
  • colore: rosso RAL 3020;
  • dotazione: n. 3 anelli di colore bianco retroriflettente.

Il dispositivo è destinato all'impiego nel segnalamento temporaneo secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.

Prescrizioni per produzione e commercializzazione

Il decreto stabilisce che i dispositivi segnaletici prodotti e commercializzati in base all'omologazione devono essere conformi al campione depositato presso il Ministero in data 10 dicembre 2021 e alla documentazione tecnica trasmessa. Inoltre, ciascun dispositivo deve riportare indelebilmente:

  • gli estremi del decreto di omologazione;
  • il nome del produttore.

Contesto amministrativo

Nel preambolo è richiamato anche il d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il d.P.R. del 18 gennaio 2024 di nomina della dott.ssa Maria Teresa Di Matteo quale Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Il decreto è adottato nell'ambito dell'organizzazione ministeriale competente in materia di sicurezza stradale e autotrasporto.

Punti principali

Base normativa e istruttoria tecnica

Il provvedimento si fonda sugli artt. 21 e 45 del d.lgs. 285/1992, sugli artt. 31, 34, 36 e 192 del d.P.R. 495/1992, sul disciplinare tecnico MIT 10 luglio 2002 relativo al segnalamento temporaneo e sulla norma UNI EN 13422:2019 assunta come specifica tecnica di riferimento per i coni. La domanda di omologazione della società C.M. S.r.l.s. è stata presentata il 29 dicembre 2021 ed è stata integrata nel 2023 e nel 2024, con successiva trasmissione degli atti al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere tecnico.

Esito del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

La III Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con voto n. 13/2004 dell'adunanza del 15 maggio 2024, ha espresso parere favorevole all'omologazione del cono, subordinandolo a specifici accertamenti e al rispetto di osservazioni e raccomandazioni indicate nel voto. La società ha poi trasmesso ulteriore documentazione nel luglio 2024, tra cui versione aggiornata della certificazione CE, scheda tecnica della pellicola retroriflettente, indicazioni sul riutilizzo o smaltimento dei materiali, visura camerale e informazioni sulla marcatura CE e sulle procedure interne di mantenimento delle prestazioni del prodotto.

Caratteristiche del dispositivo omologato

È omologato un cono prodotto da C.M. S.r.l.s. con sede in Civitanova Marche, di altezza 54 cm, categoria B, classe S2, classe di peso W3, di colore rosso RAL 3020, con 3 anelli bianchi retroriflettenti. Il dispositivo è destinato al segnalamento temporaneo secondo le modalità previste dalla normativa tecnica richiamata.

Condizioni per produzione e commercializzazione

I coni prodotti e commercializzati sulla base dell'omologazione devono essere conformi al campione depositato presso il Ministero il 10 dicembre 2021 e alla documentazione tecnica trasmessa. Inoltre, ogni dispositivo deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto di omologazione e il nome del produttore, quale requisito essenziale per la legittima immissione sul mercato.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautotrasportosegnaletica stradale

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