Cassazione Penale, Sentenza n. 10966/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso: dedotta tardività della querela presentata il 9 aprile 2019. Il ricorrente assumeva che la società locatrice fosse venuta a conoscenza della sottrazione del bene già il 27 agosto 2018 (a seguito di accertamenti connessi al fallimento della Cafè Moka speciale e dell'insinuazione al passivo fallimentare, nonché del rigetto dell'istanza di restituzione per mancata rinvenienza del macchinario), per cui la querela sarebbe stata proposta oltre il termine. In motivazione era inoltre denunciata l'erronea applicazione della legge penale (art. 124 c.p. e art. 336 c.p.p.) e l'illogicità della motivazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha la piena cognizione della volontà definitiva dell'imputato di non restituire il bene (qui, alla scadenza dell'ultimatum di 8 giorni previsto nella diffida notificata l'11/01/2019 e divenuta infruttuosa il 19/01/2019). Ne consegue che la querela del 9/04/2019 è tempestiva. Per l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La pronuncia di merito della Corte d'appello (accertamento di responsabilità per il reato ex art. 646 c.p. e pena ridotta a 10 mesi di reclusione e euro 300,00 di multa) resta quindi impregiudicata.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Fattispecie contestata (appropriazione indebita): la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto provata la responsabilità per essersi l'imputato appropriato della macchina oggetto di leasing.
art. 610 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al procedimento svolto con contraddittorio scritto; la dichiarazione indica che il processo si è celebrato per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art. 610 per precisare il regime procedurale del contraddittorio scritto senza udienza orale, come avvenuto nel giudizio.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norma indicata quale base formale del motivo di ricorso in cassazione (erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
art. 124 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta errata applicazione, ma dalla decisione non emerge che la Cassazione abbia ravvisato una violazione o diversa interpretazione della norma; il rilievo è stato ritenuto non fondato.
art. 336 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le normative oggetto di censura; la Corte non ha dato seguito alla censura ritenendo corretta la ricostruzione della Corte d'appello sui termini della querela.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del grado di giudizio e per l'irrogazione della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2 n. 2863/1999; Sez. 2 n. 18860/2012; Sez. 5 n. 28036/2013; Sez. 2 n. 29619/2019)
Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Martino C.; Sez. 2 n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica; Sez. 5, n. 28036 del 04/04/2013, Besana; Sez. 2 n. 29619 del 28/05/2019, D'urso
Principio di diritto richiamato: il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha piena cognizione di tutti gli elementi che consentono di valutare l'esistenza dell'illecito, e — specificamente per l'appropriazione indebita — dal momento in cui è chiara la volontà definitiva dell'imputato di appropriarsi del bene e il suo ingiustificato rifiuto a restituirlo.
Massime di principio
- Il termine per proporre la querela decorre non dalla data del fatto ma da quella in cui la persona offesa acquisisce la piena cognizione di tutti gli elementi dell'illecito; per l'appropriazione indebita ciò significa la consapevolezza della volontà dell'autore di non restituire il bene.
- La semplice conoscenza del fallimento dell'utilizzatore o l'assenza del bene nei locali della fallita non costituiscono automaticamente prova della volontà appropriativa: occorre un fatto idoneo a far comprendere la definitiva interversione del possesso (es. diffida formale rimasta infruttuosa, comunicazione diretta di trattenimento del bene).
- Per la tempestività della querela in casi analoghi è prudente agire subito dopo che una formale richiesta di restituzione è stata ignorata o respinta: la notifica di una diffida e il decorso del termine previsto sono elementi probatori rilevanti per far decorrere la conoscenza dell'illecito.
- In sede di impugnazione, chi contesta la tempestività della querela deve dimostrare che la persona offesa aveva una piena e concreta conoscenza dell'appropriazione in data anteriore; mere circostanze indirette o sospetti spesso non sono sufficienti per anticipare il decorso del termine.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza può comportare la condanna alle spese del giudizio e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.: valutare con attenzione i margini di successo prima di proporre ricorso in Cassazione.
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