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Ordinanza

Ordinanza n. 4711/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso integrale al verbale del Consiglio di Amministrazione e ai suoi allegati con contestuale domanda ex art. 116, co. 2, c.p.a. di declaratoria del diritto del ricorrente all’ostensione degli atti predetti con condanna dell’Ateneo al deposito degli stessi agli atti del giudizio, anche ex art. 46, co. 2 e 3, nonché ex art. 65, co. 1, c.p.a.

Giustizia amministrativa202602547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso integrale al verbale del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2026 e ai relativi allegati, dopo il rilascio di un estratto con le posizioni dei componenti omissate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario della sanzione adottata dal Consiglio di amministrazione il 28 aprile 2026, all'esito del procedimento disciplinare n. 3/2024 e sulla base del parere del Collegio di disciplina del 18 marzo 2026, aveva impugnato gli atti disciplinari e chiesto, con istanza del 3 giugno 2026, di ottenere il verbale integrale della seduta e gli allegati. L'Università aveva rilasciato soltanto un estratto, omettendo le posizioni dei singoli componenti. Il ricorrente ha dedotto che tali omissioni gli impedivano di conoscere le ragioni per cui il Consiglio aveva approvato la proposta sanzionatoria, chiedendone l'ostensione a fini difensivi ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. L'Università ha sostenuto che l'ostensibilità del verbale non comportasse quella di ogni informazione in esso contenuta, distinguendo gli atti del procedimento dalle opinioni e argomentazioni espresse dai componenti nel confronto interno prima della votazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e ha ordinato all'Università di consegnare integralmente la documentazione richiesta entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La richiesta era specifica e sorretta dall'interesse difensivo del destinatario del procedimento disciplinare; l'Amministrazione non poteva negare l'accesso in modo generalizzato invocando la riservatezza o la natura interna delle informazioni. In materia di accesso difensivo, l'Amministrazione deve verificare l'astratta pertinenza dei documenti rispetto alle esigenze difensive prospettate, senza sindacarne la concreta utilità o decisività. L'estratto già rilasciato riportava l'iter procedimentale e le considerazioni della Presidente, ma le omissioni impedivano di conoscere le posizioni dei componenti e le ragioni della votazione. La richiesta riguardava il verbale che documenta la decisione finale, non appunti preparatori, registrazioni o altri materiali interni. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    si tratta di un accesso difensivo di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 che tende a prevalere sulle cause di esclusione e non può essere negato in modo generalizzato mediante formule riferite alla riservatezza, a non precisati divieti pubblicistici o alla pendenza di verifiche istruttorie

    L'accesso necessario alla cura o difesa di interessi giuridici prevale sulle cause di esclusione e non può essere respinto con richiami generici alla riservatezza o a divieti non specificati.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto pertanto di accogliere la domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a. e per l’effetto ordinare all’Università resistente di consegnare al ricorrente gli atti oggetto della domanda del 24.09.2024 in forma integrale, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza

    Il giudice, nell'ambito della domanda proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., può accogliere la pretesa ostensiva e ordinare all'amministrazione il rilascio integrale dei documenti entro un termine determinato.

Massime di principio

  • Nell'accesso difensivo, la richiesta documentale deve essere specifica e collegata a un interesse difensivo; l'amministrazione verifica l'astratta pertinenza dei documenti rispetto alle esigenze prospettate, senza sindacarne la concreta utilità o decisività.
  • La riservatezza o la natura interna del confronto amministrativo non giustificano un diniego generalizzato quando l'istanza riguarda il verbale che documenta la decisione finale e il richiedente dimostra un interesse difensivo collegato al procedimento che lo riguarda.
  • Quando è chiesto il verbale della decisione finale, l'accesso non può essere limitato a un estratto che ometta le posizioni espresse dai componenti, se tali omissioni impediscono di conoscere le ragioni della votazione; la richiesta del verbale non equivale a una richiesta di appunti preparatori o di materiali interni non verbalizzati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoProcedimento disciplinare
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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