Ordinanza n. 16360/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica in autotutela della graduatoria del concorso per la classe A019 – Filosofia e Storia, Regione Toscana, con esclusione del ricorrente dai vincitori e collocazione tra gli idonei non vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 9 luglio 2026 che ha rettificato in autotutela la graduatoria della procedura concorsuale per la classe A019 – Filosofia e Storia in Toscana, nonché gli atti connessi, chiedendo l’annullamento previa sospensione. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La procedura è relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR. È inoltre presente un controinteressato non costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di competenza territoriale, in favore del TAR Toscana, poiché non risultano impugnati atti con effetti sull’intero territorio nazionale.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito. Ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e ha rinviato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026, fissando una data compatibile con i termini previsti per le controversie PNRR. Ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, da eseguire entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova nei successivi cinque giorni. Entrambi i termini sono perentori e il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso. Il TAR si è riservato di definire anche con sentenza in forma semplificata l’eccezione di incompetenza sollevata d’ufficio, a favore del TAR Toscana.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposta al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
Le controversie relative a procedure amministrative riguardanti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR sono assoggettate al rito previsto dall’art. 12-bis.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice dispone la conversione al rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e fissa la prosecuzione in una data compatibile con i relativi termini.
- Se il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, fissando termini perentori per la notificazione e per il deposito della prova; il mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso.
- In assenza di atti impugnati aventi effetti sull’intero territorio nazionale, il TAR può sollevare d’ufficio l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR della regione interessata, riservandone la decisione alla prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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