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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26341/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori. I fideiussori hanno proposto opposizione, poi respinta in appello. In cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust: sostenevano che la clausola di decadenza ex art. 1957 c.c., contenuta nelle garanzie prestate, fosse conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, con conseguente nullità della clausola o dell’intero contratto quale intesa "a valle" restrittiva della concorrenza; lamentavano inoltre che la Corte d’appello avesse ritenuto tardiva la produzione della delibera Banca d’Italia e del modello ABI, nonostante la rilevabilità d’ufficio della nullità. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 360 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il documento della Banca d’Italia era stato in realtà depositato in appello e che la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che non fosse mai stato prodotto il modello ABI.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la nullità dedotta non potesse essere rilevata officiosamente sulla base di fatti e documenti introdotti solo in appello, poiché il potere officioso della nullità opera soltanto rispetto alla valutazione in iure di fatti già ritualmente allegati e provati nel processo. Ha inoltre osservato che la delibera della Banca d’Italia non è fonte del diritto, ma fatto/documento, e che la sua produzione in appello era tardiva e quindi inutilizzabile ai fini della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata proprio sulla tardività della produzione documentale. Seguono la condanna dei ricorrenti alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La clausola di decadenza dalla garanzia era invocata come potenzialmente nulla se conforme allo schema ABI censurato, ma la Corte non ha esaminato il merito della nullità per difetto di rituale acquisizione dei fatti/documenti necessari.

  • art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    La disciplina antitrust è richiamata come parametro della dedotta nullità delle fideiussioni a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza.

  • art. 14 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    Norma richiamata nel motivo, senza autonoma specificazione nel decisum.

  • art. 20 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    Norma richiamata nel motivo, senza autonoma specificazione nel decisum.

  • art. 33 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    Norma richiamata nel motivo, senza autonoma specificazione nel decisum.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura antitrust, senza specifica statuizione autonoma.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della tutela della concorrenza.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della fideiussione o della clausola anticoncorrenziale.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato per l’eventuale nullità parziale della clausola o dell’intero contratto.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per sostenere la rilevabilità d’ufficio della nullità, ma la Corte ha precisato che tale potere incontra il limite dei fatti ritualmente allegati e provati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo; la Corte valorizza la necessità che i fatti costitutivi della nullità siano tempestivamente allegati e provati.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l’omesso esame di un documento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio della tardiva produzione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza autonoma statuizione decisiva.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha affermato che in appello sono ammesse nuove eccezioni rilevabili d’ufficio, ma non nuove prove né nuovi documenti; la delibera Banca d’Italia prodotta solo in appello era quindi tardiva e inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione di legge utilizzata per il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Censura di vizio motivazionale invocata nel secondo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata nella premessa procedurale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che il provvedimento amministrativo della Banca d’Italia non è fonte del diritto e non rientra nell’ambito di iura novit curia.

  • art. 1 preleggi

    Usato per escludere i provvedimenti amministrativi delle autorità indipendenti dall’elenco delle fonti del diritto.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    Evocato a sostegno delle esigenze di ordinato svolgimento del processo e del giusto processo regolato dalla legge.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione alle esigenze di ordine processuale e di ragionevole durata/assetto del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio anche nei gradi successivi al primo, ma solo se i fatti costitutivi del vizio risultano già ritualmente allegati e provati nel processo; il potere officioso non consente di introdurre per la prima volta in appello o in cassazione i documenti necessari a dimostrare la nullità.
  • In appello, la proposizione di una nuova eccezione rilevabile d’ufficio non comporta automaticamente l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova o nuovi documenti: il divieto dell’art. 345 c.p.c. resta operante e impedisce di colmare tardivamente carenze probatorie.
  • I provvedimenti delle autorità indipendenti, quando vengono in rilievo come atti ricognitivi o accertativi di fatti (e non come fonti normative), non sono coperti dal principio iura novit curia e devono essere tempestivamente prodotti dalla parte che intende avvalersene.
  • Quando il motivo di ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, esso è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di nullità della fideiussione collegata a uno schema antitrust richiede la prova tempestiva della conformità del singolo contratto allo schema censurato; in difetto, la questione non può essere esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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