Risposta n. 306 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che la superficie residenziale (due A/4 + pertinenza = 175,64 mq) superi il 50% della superficie totale (294,28 mq), quindi l'edificio è prevalentemente residenziale; propone di applicare il massimale come per condominio moltiplicando 96.000 euro per tutte le 5 unità (480.000 euro) e ritiene che le spese sulle parti comuni possano riguardare anche le unità non residenziali possedute.
Superbonus - interventi di consolidamento antisismico su edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale - art. 119 dl 34/2020
Il quesito
L'istante, unico proprietario di un edificio con 5 unità (2 A/4 residenziali, 1 pertinenza C/6, 2 negozi C/1), chiede se l'edificio possa essere considerato prevalentemente residenziale ai fini del Superbonus e se nel calcolo dei massimali di spesa possano essere ricomprese tutte e 5 le unità e per quali unità sia possibile fruire dell'agevolazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che la prevalenza residenziale va valutata sulla base della superficie catastale: le due unità residenziali totalizzano 129,04 mq contro 75,25 mq dei negozi, per cui l'edificio è prevalentemente residenziale. Le pertinenze non si conteggiano come unità ai fini del numero, ma rilevano ai fini del massimale quando questo è determinato dal numero delle unità. Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, l'istante può accedere al Superbonus per gli interventi sismici con massimale pari a 96.000 euro moltiplicato per le 5 unità; restano escluse le spese per interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non residenziali.
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