Risoluzione n. 83 del 22/11/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’APE allegato al contratto di locazione non comporta autonoma imposta di registro se presentato con il contratto, non è soggetto a bollo se in originale o copia semplice, mentre la copia conforme sconta il bollo. Se l’APE viene registrato successivamente in via volontaria, si applica l’imposta fissa di registro di 168 euro.
Registrazione dei contratti di locazione con allegato APE
Registrazione dei contratti di locazione con allegato APE
La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, dell’Attestato di prestazione energetica (APE) quando è allegato ai contratti di locazione. Il chiarimento nasce dalle modifiche introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha riformulato l’articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Quadro normativo sull’obbligo di allegazione
Il documento richiama l’articolo 6 del d.lgs. n. 192 del 2005, come modificato, che prevede:
- al comma 3, l’inserimento nei nuovi contratti di locazione di una clausola con cui il conduttore dà atto di aver ricevuto informazioni e documentazione, comprensive dell’attestato, sulla prestazione energetica;
- al comma 3-bis, l’obbligo di allegare l’APE al contratto di vendita, agli atti di trasferimento a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità dei contratti.
La risoluzione sottolinea che tale obbligo di allegazione si applica anche ai contratti di locazione.
Effetti ai fini dell’imposta di registro
La questione affrontata è se l’obbligo di allegare l’APE al contratto di locazione comporti anche obblighi specifici in sede di registrazione.
La risposta è negativa quanto a un’autonoma imposizione dell’allegato, perché l’articolo 11, comma 7, del TUR stabilisce che la richiesta di registrazione dell’atto vale anche per gli allegati, salvo che si tratti di:
- documenti parte integrante dell’atto;
- frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
- atti non soggetti a registrazione.
L’APE può quindi essere presentato insieme al contratto di locazione da registrare. In tal caso, l’Ufficio registra il contratto e l’attestato allegato senza applicare autonomamente l’imposta di registro, poiché l’APE non rientra tra gli atti soggetti a registrazione secondo la Tariffa allegata al TUR.
La risoluzione precisa inoltre che l’obbligo di allegazione incide sulla validità del contratto, ma non determina un autonomo obbligo di produzione dell’attestato in sede di registrazione, richiamando l’articolo 38 del TUR, secondo cui la nullità o annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di registrazione e dal pagamento della relativa imposta.
Registrazione telematica e deposito cartaceo degli allegati
Per i contratti di locazione registrati telematicamente tramite le applicazioni "Locazioni web", "SIRIA" e "IRIS", non è prevista la trasmissione degli allegati. Richiamando la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, il documento chiarisce che gli allegati possono essere presentati in forma cartacea insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto.
Se l’APE allegato a un contratto registrato telematicamente viene successivamente prodotto in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, non è dovuta alcuna imposta di registro.
Produzione successiva volontaria dell’APE
Se, dopo la registrazione del contratto di locazione, l’APE viene prodotto volontariamente per essere registrato, ad esempio per attribuirgli data certa, si applica l’articolo 8 del TUR, secondo cui chiunque vi abbia interesse può chiedere in qualsiasi momento la registrazione di un atto pagando la relativa imposta.
In tale ipotesi la risoluzione stabilisce che si applica l’imposta fissa di registro pari a 168 euro, indipendentemente dal regime fiscale del contratto di locazione cui l’attestazione accede.
Trattamento ai fini dell’imposta di bollo
La risoluzione distingue tre ipotesi:
- APE allegato in originale al contratto di locazione: non soggetto a imposta di bollo;
- APE allegato in copia semplice: non soggetto a imposta di bollo;
- copia dell’APE dichiarata conforme all’originale da un pubblico ufficiale: soggetta a imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Il diniego del bollo per l’originale e per la copia semplice deriva dall’articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005, che qualifica l’APE come dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, e dall’articolo 37 del medesimo DPR, che esenta dall’imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Per la copia conforme, invece, si applica la nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, secondo cui l’imposta è dovuta per le copie dichiarate conformi indipendentemente dal trattamento dell’originale.
Indicazioni operative finali
La risoluzione conclude che:
- l’APE può essere allegato al contratto di locazione senza autonoma imposta di registro se presentato insieme al contratto;
- non sussiste un obbligo di produrre l’APE in sede di registrazione, poiché l’obbligo di allegazione rileva sul piano della validità del contratto e non su quello della registrazione;
- se l’APE è registrato successivamente in via volontaria, si applica l’imposta fissa di registro di 168 euro;
- l’APE in originale o copia semplice non sconta bollo, mentre la copia conforme sconta il bollo di 16 euro per foglio.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme di tali principi.
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