Risoluzione n. 82 del 21/11/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’imposta di registro sulla sentenza, la solidarietà passiva ex art. 57 TUR riguarda solo le parti coinvolte nel rapporto sostanziale deciso in giudizio. I terzi intervenuti volontariamente con interesse solo indiretto, pur se condannati alle spese, non rispondono in solido dell’imposta di registro.
Solidarietà passiva per l’imposta di registro degli atti giudiziari in caso di intervento volontario e litisconsorzio facoltativo
Solidarietà passiva nell’imposta di registro per atti giudiziari
La risoluzione affronta il tema dell’applicazione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) alla registrazione di una sentenza pronunciata in un giudizio con più soggetti, nel quale alcuni terzi sono intervenuti volontariamente ai sensi dell’art. 105 c.p.c. La questione centrale è se tali soggetti, pur condannati alle spese di lite, debbano rispondere in via solidale dell’imposta di registro dovuta per la sentenza.
Fattispecie esaminata
Il contribuente istante, insieme ad altri soggetti, è intervenuto volontariamente in un giudizio promosso da TIZIO contro un consulente finanziario, accusato di avere indebitamente trattenuto somme affidategli per investimento. Gli intervenuti erano a loro volta creditori del convenuto e avevano interesse ad accertare l’esatto ammontare del credito dell’attore, poiché da tale accertamento dipendeva la misura del concorso sulle somme recuperabili in un’azione esecutiva da essi promossa.
La sentenza ha condannato il consulente al pagamento della quasi totalità della somma richiesta e alla rifusione delle spese di lite, ponendo queste ultime anche a carico del contribuente istante e degli altri intervenuti. Da qui il quesito sulla loro eventuale responsabilità solidale per l’imposta di registro dovuta sulla sentenza.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che, in caso di litisconsorzio facoltativo, la solidarietà passiva prevista dall’art. 57 TUR riguardi soltanto le parti del rapporto sostanziale deciso in sentenza, cioè attore e convenuto, e non anche i terzi intervenuti volontariamente, estranei a quel rapporto.
A sostegno di tale tesi vengono richiamati:
- la sentenza della Corte di Cassazione 15 maggio 2006, n. 11149, secondo cui l’imposta proporzionale di registro relativa a una sentenza di condanna non può gravare su parti processuali nei cui confronti la condanna non è stata pronunciata;
- la sentenza della Corte di Cassazione 19 giugno 2009, n. 14305, che esclude un’estensione indiscriminata della solidarietà a tutti i partecipanti al procedimento unico;
- la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 1972, n. 120, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma previgente nella parte in cui estendeva la responsabilità solidale a soggetti estranei alla convenzione oggetto della sentenza.
Secondo l’istante, il proprio intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c. era fondato su un interesse giuridicamente rilevante, ma soltanto riflesso e indiretto, senza partecipazione al rapporto sostanziale principale tra attore e convenuto.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 57 TUR, secondo cui sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro:
- le parti contraenti;
- le parti in causa;
- coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19;
- coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 c.p.c.
La disposizione è esaminata anche alla luce dei principi costituzionali in materia di capacità contributiva e uguaglianza.
Orientamenti della Corte Costituzionale e della Cassazione
La risoluzione richiama l’ordinanza della Corte Costituzionale 19 giugno 2000, n. 215, che ha confermato la legittimità dell’art. 57 TUR, affermando che nelle imposte indirette la solidarietà può essere posta anche a carico di soggetti non direttamente partecipi dell’atto assunto come indice di capacità contributiva.
La Corte ha però precisato che la solidarietà deve fondarsi su rapporti giuridico-economici tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio, e che tra le parti in causa tale giustificazione deriva dall’unitarietà delle situazioni considerate.
La Cassazione, in linea con tali principi, ha affermato che l’imposta di registro non deve gravare indiscriminatamente su tutti coloro che partecipano al processo, poiché il vero indice di capacità contributiva non è la sentenza in sé, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso. Vengono richiamate, in particolare:
- Corte di Cassazione, sez. trib., 28 febbraio 2011, n. 4805;
- Corte di Cassazione, 16 luglio 2010, n. 16745.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia aderisce all’orientamento giurisprudenziale che limita la solidarietà passiva alle sole parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale deciso dalla sentenza. Ne consegue che la mera partecipazione al giudizio non basta a fondare la responsabilità solidale per l’imposta di registro.
Nel caso concreto, l’intervento volontario del contribuente è qualificato come intervento adesivo dipendente: il terzo non deve essere titolare di un diritto verso le parti originarie, ma solo di un interesse giuridicamente rilevante a un esito favorevole per la parte adiuvata. Tale interesse è considerato indiretto, perché collegato agli effetti dell’accertamento giudiziale sul successivo concorso tra creditori in sede esecutiva.
Poiché il contribuente e gli altri intervenuti sono rimasti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudicato, non può essere esteso nei loro confronti il principio di solidarietà passiva per l’imposta dovuta sulla registrazione della sentenza, anche se sono stati chiamati a rispondere delle spese processuali.
Conclusione operativa
La responsabilità solidale per l’imposta di registro grava, nel caso esaminato, esclusivamente:
- sull’attore;
- sul convenuto.
Restano esclusi i terzi intervenuti volontariamente nel giudizio, se estranei al rapporto sostanziale deciso in sentenza. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, e le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione dei principi affermati.
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