L.R. Veneto 19/2006
Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto disciplina la formazione degli operatori di discipline bio-naturali, istituisce un elenco delle discipline e un registro regionale degli operatori, definisce requisiti formativi, esame finale, crediti per titoli pregressi e una disciplina transitoria per gli estetisti. Prevede inoltre un comitato regionale, intese interregionali e copertura finanziaria sul bilancio 2006-2008.
Formazione e registro degli operatori di discipline bio-naturali nel Veneto
Formazione e riconoscimento degli operatori di discipline bio-naturali nel Veneto
La legge regionale del Veneto istituisce un quadro per individuare le discipline bio-naturali, regolarne la formazione professionale e tenere un registro regionale degli operatori. Il provvedimento mira a tutelare l’utenza e a distinguere tali attività dalle prestazioni sanitarie del servizio sanitario nazionale.
Ambito di applicazione e definizioni
La Regione del Veneto individua le discipline bio-naturali con l’obiettivo di concorrere al miglioramento della qualità della vita mediante interventi di formazione degli operatori. Restano escluse le attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica erogate dal servizio sanitario nazionale.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge la Regione deve definire l’elenco delle discipline bio-naturali, sentito il comitato regionale competente.
Ai fini della legge, l’operatore di discipline bio-naturali è il soggetto che, con adeguata formazione, opera per promuovere la responsabilità dell’individuo rispetto al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata. L’operatore:
- non prescrive farmaci;
- non utilizza metodiche proprie della professione dello psicologo.
Formazione professionale
La Regione cura la formazione professionale degli operatori e autorizza i corsi, definendo le attività didattico-formative. I corsi sono affidati a organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale sulla formazione, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento.
Per ciascuna disciplina la Giunta regionale, su proposta del comitato, stabilisce:
- i livelli di formazione necessari per l’esercizio dell’attività;
- i criteri di adozione dei programmi formativi;
- il monte ore minimo dei corsi, comprensivo di uno stage pratico pari ad almeno il 30% del monte ore complessivo.
La durata dei corsi deve essere di almeno tre anni. I corsi possono essere cofinanziati dalla Regione, che annualmente determina criteri e parametri di finanziamento, anche nell’ambito di progetti cofinanziati dall’Unione europea.
Comitato regionale di coordinamento
È istituito presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale il comitato di coordinamento regionale per le DBN, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il comitato svolge funzioni di monitoraggio e proposta. In particolare:
- monitora le discipline bio-naturali e valuta quelle emergenti, esprimendo parere alla Giunta per l’inserimento nell’elenco regionale;
- propone il curriculum formativo e il livello di formazione;
- propone i criteri per i programmi di formazione;
- propone le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi relativi a titoli e discipline pregresse.
La composizione comprende il dirigente responsabile della struttura regionale competente, rappresentanti di associazioni maggiormente rappresentative del settore, rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché esperti di chiara fama, incluso un esperto in comunicazione e relazione con l’utente.
Esame finale, attestato di qualifica e frequenza
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Non sono ammessi alla prova finale i soggetti che superano il limite massimo di assenze indicato dalla Giunta nel provvedimento di autorizzazione, comunque non superiore al 15% delle ore complessive.
Al termine del corso è previsto:
- una prova teorica;
- una prova pratica.
La commissione d’esame è definita dalla Giunta regionale su proposta del comitato. Se le assenze superano il 15% delle ore complessive, il corso si considera interrotto; l’eventuale ripresa nel corso successivo è disciplinata dal provvedimento di autorizzazione.
A chi supera l’esame la Giunta rilascia un attestato di qualifica valido per l’iscrizione al registro regionale.
Registro regionale degli operatori
È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, articolato in sezioni corrispondenti alle diverse discipline.
Possono iscriversi al registro coloro che abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione secondo i criteri definiti dal comitato regionale.
Intese interregionali
La Giunta regionale promuove intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei attinenti alle discipline bio-naturali. La finalità è favorire la validazione reciproca dei titoli formativi acquisiti in ambiti territoriali diversi.
Regime transitorio e crediti formativi
In prima applicazione della legge, la Giunta regionale quantifica i crediti formativi attribuibili a titoli e attività pregresse ai fini dell’iscrizione al registro, sulla base delle proposte del comitato. Se i crediti risultano insufficienti rispetto ai contenuti della formazione prevista, sono previste misure compensative.
È inoltre previsto che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, e che abbiano esercitato professionalmente discipline bio-naturali in ambiti riconducibili alla sfera delle attività di estetista, abbiano titolo all’iscrizione al registro.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti:
- dagli interventi di formazione sono a carico delle risorse allocate all’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008;
- dal funzionamento del comitato sono a carico delle risorse allocate all’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del medesimo bilancio.
Portata pratica della disciplina
La legge è una disciplina regionale di organizzazione della formazione e dell’abilitazione degli operatori di DBN nel territorio del Veneto. Non contiene un limite temporale di efficacia espressamente cessato, ma la sua utilità pratica riguarda soprattutto il sistema formativo e di iscrizione regionale ancora disciplinato da questo impianto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 ott 2006L.R. Veneto 20/2006
- Legge · 3 nov 2006L.R. Veneto 23/2006
- Legge · 3 nov 2006L.R. Veneto 22/2006
- Legge · 3 nov 2006L.R. Veneto 21/2006
- Legge · 23 nov 2006L.R. Veneto 26/2006
- Legge · 23 nov 2006L.R. Veneto 25/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →