L.R. Veneto 23/2006
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto la cooperazione sociale, l’Albo regionale, i criteri per affidamento e concessione dei servizi, la partecipazione alla programmazione sociale e vari contributi e incentivi. Prevede regole su persone svantaggiate/deboli, controlli, commissione consultiva e abroga la previgente l.r. 24/1994. Le norme transitorie operano fino ai provvedimenti attuativi della Giunta, poi esauriti.
Promozione e sviluppo della cooperazione sociale nel Veneto
Promozione e sviluppo della cooperazione sociale nel Veneto
La legge regionale del Veneto riconosce alla cooperazione sociale un valore pubblico rilevante nel sistema dei servizi alla persona e ne disciplina strumenti di promozione, iscrizione all’albo, affidamento dei servizi, sostegni economici e partecipazione alla programmazione regionale. La disciplina è costruita in raccordo con la legge statale n. 381/1991 e con la normativa su servizi sociali, appalti, sussidiarietà e inserimento lavorativo.
Finalità, ambito e definizioni
La legge mira a rafforzare e sostenere cooperative sociali e consorzi, a regolare l’Albo regionale, a definire forme di partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi sociali, e a fissare criteri per affidamenti, convenzioni, contributi e misure di sviluppo. Le cooperative sociali che possiedono i requisiti dell’impresa sociale operano senza fine di lucro per finalità di interesse generale, mediante servizi socio-sanitari ed educativi e attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate o deboli.
Persone svantaggiate, persone deboli e base sociale
La legge considera persone svantaggiate i soggetti individuati dalla normativa statale richiamata; tali persone devono costituire almeno il 30% dei lavoratori nelle cooperative che svolgono attività di inserimento lavorativo e, se compatibile, possono essere socie. La condizione deve risultare da documentazione della pubblica amministrazione competente. Sono inoltre considerate persone deboli i soggetti individuati dalla normativa europea richiamata e quelli in situazioni di fragilità sociale ai sensi della legge n. 328/2000.
La base sociale può comprendere, oltre alle figure previste dalla disciplina generale, anche soci fruitori e soci volontari. I soci volontari prestano attività gratuita, con solo rimborso spese documentate; il loro numero non può superare la metà del totale dei soci e il loro apporto, nei servizi affidati con contratti pubblici, deve essere complementare e non sostitutivo degli operatori professionali.
Albo regionale delle cooperative sociali
È istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali, articolato in tre sezioni: cooperative di tipo A, cooperative di tipo B e consorzi. L’iscrizione è disposta dal dirigente competente, sentita la commissione regionale, ed è condizione per l’affidamento e il convenzionamento dei servizi, per la concessione della titolarità del servizio, per l’accesso a benefici e convenzioni previste dalla normativa, nonché per alcune ulteriori fattispecie indicate dalla legge.
Possono iscriversi solo cooperative con sede legale nel territorio regionale. La cancellazione è prevista, tra l’altro, per perdita dei requisiti, scioglimento o inattività protratta, mancata ispezione ordinaria per causa imputabile alla cooperativa, riduzione della quota di persone svantaggiate sotto il 30% per oltre dodici mesi, superamento del limite dei soci volontari o violazione della disciplina sul socio lavoratore. La cancellazione comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per i servizi interessati e la perdita dei benefici previsti.
Ricorsi contro diniego o cancellazione
Contro il diniego di iscrizione o la cancellazione è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni. Il Presidente decide entro 90 giorni, su conforme parere della Giunta sentita la commissione; decorso inutilmente il termine, il ricorso si intende respinto. La proposizione del ricorso sospende l’esecutività della cancellazione fino alla decisione.
Ruolo della cooperazione sociale nel sistema dei servizi alla persona
La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, organizzazione, gestione e verifica del sistema integrato dei servizi alla persona. Regione ed enti locali devono favorirne la partecipazione alla funzione sociale pubblica, sostenendone capacità progettuali e imprenditoriali e definendo modelli di rapporto improntati alla sussidiarietà.
Nella programmazione regionale sociale, socio-assistenziale, socio-educativa, socio-sanitaria e sanitaria devono essere individuati strumenti per la partecipazione delle cooperative sociali. Analoghi strumenti devono essere previsti nella formazione professionale e nelle politiche del lavoro, per raccordare strutture formative e cooperative, sviluppare iniziative formative per persone svantaggiate o deboli e valorizzare la formazione del personale e degli amministratori, anche in forma consorziata.
Affidamento dei servizi, convenzioni e titolarità dei servizi
La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, deve disciplinare le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali, nel rispetto della normativa statale e comunitaria sugli appalti in materia socio-sanitaria e di servizi alla persona. Devono essere definite anche le procedure per il convenzionamento diretto e le convenzioni-tipo cui uniformare i rapporti tra cooperative, enti pubblici e società regionali a partecipazione pubblica.
La Regione promuove inoltre il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante gli istituti previsti dalla normativa statale richiamata. La Giunta, sempre entro 180 giorni, definisce schemi-tipo e norme procedurali di evidenza pubblica per la concessione o gli accordi procedimentali da inserire nei piani di zona e negli altri atti di programmazione locale.
Criteri di valutazione, appalti riservati, durata e controlli
Nella scelta del contraente non può essere usato il solo criterio del massimo ribasso: devono essere valutati elementi oggettivi quali radicamento territoriale, partecipazione della base sociale, previsione statutaria del servizio, solidità di bilancio, standard funzionali, rispetto delle norme contrattuali, capacità progettuale e organizzativa, qualificazione degli operatori e rapporto costi/qualità.
Per i servizi alla persona e per beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, tra gli elementi oggettivi rilevano anche il legame con la comunità locale e la struttura partecipativa della cooperativa. Per beni e servizi diversi, assume rilievo anche il progetto di inserimento delle persone svantaggiate, con indicazione di numero, tipologia dello svantaggio, ruolo, obiettivi individualizzati e figure di sostegno.
Gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione, o riservarne l’esecuzione nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali di tipo B o organismi equivalenti dell’Unione europea, se la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da persone svantaggiate o deboli non in grado di lavorare in condizioni normali.
I contratti per forniture ricorrenti hanno di norma durata pluriennale. La Giunta regionale deve indicare i criteri per corrispettivi, prezzi e tariffe e istituire un Osservatorio regionale che pubblichi prezzi e tariffe come riferimento per le amministrazioni. Sono previste verifiche sulla qualità delle prestazioni, anche con il coinvolgimento degli utenti, e controlli della struttura regionale competente e dei comuni.
Interventi economici e finanziari a sostegno della cooperazione sociale
La Regione concede contributi annuali per la promozione del settore e il sostegno di iniziative specifiche, in particolare per:
- ammodernamento, costruzione, ristrutturazione o ampliamento di immobili e beni strumentali;
- innovazioni tecnologiche;
- riqualificazione professionale del personale;
- promozione commerciale, export e marketing;
- sviluppo di sistemi di qualità;
- integrazione consortile e forme associative;
- sostegno alla fase di avvio;
- mutui agevolati per investimenti e sviluppo.
Può anche prevedere agevolazioni fiscali regionali annuali. Per le cooperative di inserimento lavorativo, la Regione può coprire il 50% degli oneri previdenziali per nuovi assunti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie deboli, e per massimo due anni per lavoratori la cui condizione di svantaggio sia cessata ma che siano assunti stabilmente. È inoltre previsto un Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo.
La legge prevede contributi anche per le organizzazioni regionali di rappresentanza della cooperazione sociale e istituisce un fondo per l’innovazione a sostegno di progetti sperimentali e innovativi. La Regione può intervenire con risorse finanziarie proprie previste da altra normativa e sostiene i consorzi fidi per migliorare l’accesso al credito e le garanzie. La Giunta può stipulare convenzioni con consorzi fidi e istituti bancari per abbattere i tassi di interesse, facilitare il credito a breve e medio termine e garantire depositi cauzionali o fideiussioni.
Requisiti per accedere ai contributi, controlli e revoca
Possono accedere ai contributi previsti dalla legge solo le cooperative sociali iscritte all’Albo che, nel triennio precedente la domanda, abbiano realizzato almeno il 50,1% del fatturato medio nel territorio regionale. I contributi possono cumularsi con altri aiuti pubblici, purché riferiti a spese diverse.
La Giunta può effettuare ispezioni amministrative e contabili per verificare la corretta destinazione dei fondi e può revocare i contributi o chiederne la restituzione se utilizzati in modo non conforme.
Commissione regionale della cooperazione sociale
È istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale, presieduta dall’assessore competente o suo delegato, composta inoltre dal dirigente regionale competente, dal direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro o suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni regionali maggiormente rappresentative e da un rappresentante ANCI.
La Giunta deve costituirla entro 90 giorni dal suo insediamento; i componenti restano in carica per la legislatura e possono essere riconfermati. La Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti, decide a maggioranza e a parità prevale il presidente. La partecipazione è gratuita, con rimborso delle sole spese.
La Commissione ha funzioni consultive su programmazione, iscrizioni e cancellazioni dall’Albo, ricorsi, deliberazioni regionali, linee di intervento e riparto dei contributi, oltre che su ogni altra questione richiesta. Esprime il parere entro 30 giorni; in caso di decorso del termine, si procede comunque. Presenta annualmente una relazione alla Giunta, che la trasmette al Consiglio regionale.
Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazione
La legge copre le spese di investimento e di parte corrente a valere sul bilancio regionale 2006-2008, secondo gli importi indicati nel testo. È abrogata la legge regionale veneta 5 luglio 1994, n. 24.
Nelle more dei provvedimenti attuativi della Giunta in materia di Albo, iscrizione, affidamenti, titolarità dei servizi e criteri di supporto, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme della legge abrogata. Fino all’istituzione del nuovo Albo e della nuova Commissione continuano a operare le strutture e le regole previgenti. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 nov 2006L.R. Veneto 21/2006
- Legge · 3 nov 2006L.R. Veneto 22/2006
- Legge · 30 ott 2006L.R. Veneto 20/2006
- Legge · 23 nov 2006L.R. Veneto 26/2006
- Legge · 23 nov 2006L.R. Veneto 25/2006
- Legge · 23 nov 2006L.R. Veneto 24/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →