L.R. Sicilia 20/2000
Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, ne definisce perimetro, zone, organi, piano, vigilanza e sanzioni, e introduce il sistema dei parchi archeologici regionali in Sicilia. Molte misure operative sono transitorie o legate a scadenze del 2000-2001, quindi oggi la parte finanziaria e i termini iniziali sono superati.
Istituzione della Valle dei Templi di Agrigento e disciplina del sistema dei parchi archeologici regionali siciliani
Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
La legge istituisce il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, con finalità di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione scientifica, culturale, didattica, turistica e sociale del patrimonio archeologico, ambientale e paesaggistico del territorio. L’area resta soggetta alla tutela per le zone di interesse archeologico e al vincolo paesaggistico previsto dalla disciplina statale richiamata.
Perimetro, zonizzazione e limiti generali
Il perimetro del Parco è quello già delimitato dal decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991 e non può essere ridotto. Il Parco è articolato in tre zone con prescrizioni differenziate:
- zona I, archeologica;
- zona II, ambientale e paesaggistica;
- zona III, naturale attrezzata.
La zonizzazione dettagliata è definita nel piano del Parco e deve essere resa adeguatamente pubblica. Rimane fermo il quadro già previsto dai provvedimenti richiamati dalla legge.
Zona I: area archeologica
La zona archeologica è qualificata come riserva integrale a tutela dei beni archeologici e dell’ambiente naturale. In essa sono vietate nuove costruzioni, impianti e qualsiasi opera, anche provvisoria.
Sono ammessi solo interventi puntualmente individuati, tra cui:
- reti di pubblica utilità realizzate interrando i condotti e limitando al minimo le parti esterne;
- collegamenti viari carrabili o pedonali funzionali alla fruizione del Parco, progettati con il massimo rispetto della morfologia naturale;
- modifiche a manufatti, impianti e opere già legittimamente esistenti, purché senza alterazione della sagoma né aumento di volume o altezza;
- manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- opere murarie, recinzioni, variazioni di tinteggiature e insegne, nei limiti indicati dalla norma;
- scavi, ricerche, restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze archeologiche;
- arature e scavi agricoli fino a 30 cm di profondità e uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;
- interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.
Zona II: area ambientale e paesaggistica
La zona ambientale e paesaggistica comprende le aree di rispetto intorno alla zona I, con la funzione di integrare correttamente le emergenze archeologiche nel paesaggio. In tale zona sono ammesse, oltre alle opere consentite nella zona I, anche:
- modifiche temporanee e provvisorie di costruzioni, impianti e opere esistenti, oppure volumi tecnici e pertinenze indispensabili alla fruizione, senza aumenti di volume o altezza e in conformità al piano;
- infrastrutture necessarie alle attività agrosilvo-pastorali tradizionali, compresi pozzi, drenaggi, cisterne, impianti e canalizzazioni, con esclusione delle opere aeree.
Sono vietate nuove opere edilizie, ampliamenti e ogni altra trasformazione del territorio non espressamente consentita.
Zona III: area naturale attrezzata
La zona naturale attrezzata comprende le residue aree del Parco ed è pensata come fascia di raccordo con i centri urbani circostanti. Oltre alle opere ammesse nelle zone I e II, è possibile, solo se previsto dal piano del Parco, trasformare manufatti esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali a uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico, senza aumenti di volume o altezza.
Il piano deve stabilire l’aspetto morfologico e la tipologia degli insediamenti esistenti, sulla base di uno studio paesaggistico e ambientale, preservando il paesaggio agrario consolidato e le tipologie costruttive tradizionali. Rimane comunque vietata la realizzazione di nuove opere edilizie, gli ampliamenti e ogni altra trasformazione del territorio non consentita.
Variazione del perimetro del Parco
Il perimetro può essere ampliato, non ridotto, in presenza di nuove scoperte archeologiche, ritrovamenti di reperti importanti o per una maggiore tutela dell’ambiente e del paesaggio consolidato. L’eventuale variazione è approvata dall’Assessore regionale competente su proposta del Consiglio del Parco, previo parere obbligatorio della Soprintendenza e del Consiglio comunale di Agrigento, con la stessa procedura di pubblicità prevista per il piano.
Organi del Parco e composizione del Consiglio
Gli organi del Parco sono il Consiglio, il Direttore e il Collegio dei revisori. Il Consiglio è composto da rappresentanti istituzionali e da esperti, in particolare:
- un dirigente dell’Assessorato regionale competente, con funzioni di presidente;
- il Presidente della Provincia regionale di Agrigento;
- il Sindaco di Agrigento;
- il Presidente della Camera di commercio di Agrigento;
- il Soprintendente ai beni culturali e ambientali della Provincia di Agrigento;
- cinque docenti universitari di specifiche discipline;
- un esperto archeologo designato da UNESCO-IKOMOS;
- un esperto designato dal Ministro competente.
Partecipano con voto consultivo il Direttore del Parco e tre esperti nominati dall’Assessore tra soggetti indicati da fondazioni o associazioni culturali e ambientali di rilievo nazionale. Il Consiglio dura quattro anni; alcuni componenti possono essere confermati una sola volta. Ai membri spettano missione e gettone di presenza secondo le regole regionali.
Compiti del Consiglio, piano di attività e bilanci
Il Consiglio del Parco è l’organo di indirizzo principale e:
- adotta il piano del Parco;
- approva il piano triennale di attività, che deve comprendere ricerca archeologica, restauro e conservazione, recupero dell’ambiente e del paesaggio, recupero di fabbricati e immobili esistenti anche tramite espropriazione, recupero della viabilità interna e realizzazione di collegamenti con la città di Agrigento e con gli insediamenti turistici esterni;
- approva bilancio preventivo e rendiconto annuale;
- delibera su dotazione organica e regolamento di organizzazione;
- approva il regolamento su divieti e attività ammesse;
- approva il regolamento amministrativo-contabile e del servizio di cassa;
- può nominare commissioni di esperti.
Per il primo triennio di applicazione è previsto l’uso di personale dell’Amministrazione regionale.
Direttore del Parco e gestione operativa
Il Direttore è nominato dall’Assessore regionale competente, previa delibera della Giunta, tra dirigenti tecnici con almeno dieci anni di servizio e comprovata esperienza gestionale e organizzativa. Dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
Il Direttore:
- organizza l’attività amministrativa;
- sovrintende al personale e ai servizi;
- attua le direttive del Consiglio per il restauro archeologico, ambientale e paesaggistico;
- riferisce semestralmente all’Assessore e al Consiglio;
- dirige la gestione ordinaria del Parco e assicura il coordinamento operativo.
Vigilanza, controlli e commissariamento
Il Parco è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale competente. Le deliberazioni del Consiglio sono esecutive e comunicate all’Assessore; alcune delibere sono soggette a controllo di merito entro termini specifici, mentre il regolamento di cassa richiede approvazione espressa entro sessanta giorni.
Gli atti del Direttore sono immediatamente esecutivi ma possono essere sospesi dal Presidente del Consiglio entro dieci giorni dall’affissione all’albo del Parco e sono poi sottoposti a controllo di legittimità. Se gli organi del Parco omettono atti obbligatori, diffidati inutilmente, l’Assessore può provvedere tramite commissario ad acta.
Collegio dei revisori e disciplina economico-finanziaria
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati con decreto dell’Assessore; uno è designato dall’Assessore al bilancio e alle finanze. Tutti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
La gestione deve seguire criteri di economicità e risultato. Il regolamento può prevedere oneri concessori per chi svolge attività nel Parco e corrispettivi per servizi a carico di visitatori e altri fruitori. I bilanci preventivi sono approvati entro il 31 ottobre e i consuntivi entro il 31 marzo dell’anno successivo, con trasmissione all’Assessorato competente.
Progetti di valorizzazione e finanziamenti
La legge consente progetti finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali del Parco e ad attività di ricerca, studio, scavo e conservazione. Hanno priorità i progetti collegati al recupero dei beni e alla creazione di occupazione aggiuntiva per giovani disoccupati.
È possibile l’affidamento in concessione, a tempo determinato, di beni a enti, istituzioni, associazioni senza scopo di lucro, imprese private o consorzi. I progetti ritenuti meritevoli possono essere inseriti in piani di finanziamento predisposti semestralmente per attingere a risorse regionali, nazionali ed europee.
Piano del Parco: redazione, deposito, osservazioni e approvazione
Entro sei mesi dall’insediamento il Consiglio deve affidare l’incarico per redigere il piano del Parco e le norme regolamentari, tramite procedure di evidenza pubblica, a un gruppo di progettazione con competenze multidisciplinari; vi partecipa anche, come consulente, il progettista del piano regolatore generale di Agrigento.
Il mancato affidamento dell’incarico entro il termine comporta la decadenza degli organi gestionali del Parco.
Il piano deve essere fondato su valutazioni tecnico-discrezionali della Soprintendenza, studi agronomici e geologici, catalogazione dei beni e studio paesaggistico, e deve definire destinazioni d’uso, interventi necessari alla fruizione, eventuali opere di sistemazione idraulico-forestale compatibili e, se del caso, l’ampliamento del perimetro. Per gli immobili da espropriare va predisposto un apposito piano particellare.
Il piano è adottato entro dodici mesi dall’affidamento dell’incarico, depositato e pubblicizzato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale regionale e su quotidiani, con possibilità di osservazioni e opposizioni entro il termine di deposito e i dieci giorni successivi. Il Consiglio formula deduzioni entro un mese. L’approvazione avviene con decreto dell’Assessore entro quattro mesi dalla presentazione, con possibilità di modifiche per adeguamento alle norme vigenti. In caso di restituzione per rielaborazione, il Consiglio deve provvedervi entro quattro mesi.
Vigilanza territoriale e sanzioni
La vigilanza sul territorio è affidata al Soprintendente di Agrigento, senza pregiudizio dei poteri del Sindaco e dei poteri sostitutivi regionali. Chi realizza opere in violazione della legge o di altre norme vigenti, insieme al proprietario o committente se diverso, è diffidato a demolire o rimuovere l’abuso entro un massimo di trenta giorni; in mancanza, il Soprintendente ordina la demolizione o rimozione immediata tramite la squadra di pronto intervento.
Spese e sanzioni amministrative sono poste a carico del contravventore e, se diverso, del proprietario dell’area. È prevista pubblicità delle norme sanzionatorie e un ufficio informazioni presso la Soprintendenza.
Squadra di pronto intervento
Per l’esecuzione delle ordinanze sanzionatorie è istituita una squadra di pronto intervento composta da guardie forestali, con compiti di vigilanza e di esecuzione degli ordini di demolizione o rimozione.
Regime transitorio, espropriazioni e salvaguardia
Fino all’approvazione del piano del Parco e comunque per massimo due anni restano sospese le procedure sanzionatorie amministrative previste dalle leggi regionali vigenti nell’ambito del perimetro. Tuttavia, le misure sanzionatorie introdotte dalla legge trovano applicazione immediata e prevalgono sulle norme vigenti; in caso di prosecuzione, ampliamento o sopraelevazione di abusi in aree protette, la sanzione può estendersi all’intero manufatto preesistente, salvo uso abitativo effettivo.
Per le espropriazioni, la legge rinvia a una successiva disciplina che dovrà garantire il diritto all’abitazione e allo svolgimento di attività imprenditoriali di chi già insiste nell’area del Parco. Fino all’approvazione del piano restano operative le norme del decreto presidenziale regionale del 13 giugno 1991.
Sistema dei parchi archeologici regionali in Sicilia
La legge istituisce, per l’intera Regione siciliana, un sistema di parchi archeologici volto alla salvaguardia, gestione, conservazione, difesa e migliore fruibilità del patrimonio archeologico regionale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore l’Assessore competente, sentito il Consiglio regionale dei beni culturali, individua le aree candidabili a parco archeologico regionale.
Successivamente:
- entro 30 giorni dal decreto di istituzione del parco, l’Assessore individua le aree già perimetrate dalle soprintendenze;
- entro 180 giorni dall’individuazione, le soprintendenze propongono il parco, sentiti i comuni interessati, che devono pronunciarsi entro 45 giorni;
- la proposta deve contenere le perimetrazioni delle zone archeologica, di rispetto e paesaggistica, oltre a uno schema di regolamento con modalità d’uso, vincoli e divieti.
Il parco archeologico regionale è istituito con decreto dell’Assessore, previo parere del Consiglio regionale. La disciplina del parco integra e, se contrastante, modifica gli strumenti urbanistici vigenti.
Autonomia, entrate e organizzazione dei parchi regionali
Il parco archeologico regionale ha autonomia scientifica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria; l’autonomia finanziaria riguarda le entrate iscritte nel bilancio, ma non le spese di personale. Bilancio e conto consuntivo sono approvati dall’Assessore.
Le entrate derivano da:
- somme assegnate dal bilancio dell’Assessorato;
- biglietti d’ingresso, servizi a pagamento, pubblicazioni e altre attività del parco;
- contributi e donazioni pubbliche e private.
La dotazione di personale è stabilita dall’Assessore, sentito il Direttore. L’ordinamento interno e le modalità di funzionamento sono definite con regolamento regionale.
Organi del parco archeologico regionale e funzioni del Direttore
Gli organi del parco regionale sono il Direttore e il Comitato tecnico-scientifico. Il Direttore, nominato a tempo determinato tra i dirigenti tecnici dell’Assessorato, ha rappresentanza legale e responsabilità generale della gestione.
Le sue funzioni includono:
- partecipazione al Comitato tecnico-scientifico;
- predisposizione del regolamento interno e dei programmi annuale e triennale;
- esecuzione dei programmi approvati;
- vigilanza sul regolamento e sul funzionamento del parco;
- direzione del personale;
- proposta di bilanci e conti consuntivi;
- spese per il funzionamento ordinario;
- altre funzioni previste dal regolamento.
Comitato tecnico-scientifico dei parchi regionali
Il Comitato è nominato entro 60 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto dal soprintendente competente, dal o dai sindaci interessati e da esperti designati dall’Assessore e dai comuni. Esprime pareri su regolamento interno, bilancio, programmi annuale e triennale, interventi nel perimetro del parco e altre questioni sottoposte dal Direttore.
I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. È previsto rimborso spese, indennità di missione e gettone di presenza. Per gli interventi del parco nel proprio perimetro, il parere del Comitato sostituisce l’autorizzazione prevista dalla normativa statale richiamata.
Abrogazione e oneri finanziari
È abrogato l’articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Per il Parco della Valle dei Templi sono autorizzate spese limitate agli esercizi 2000 e 2001, mentre per il sistema dei parchi archeologici regionali è autorizzata la spesa per l’esercizio 2001. Trattandosi di previsioni di bilancio riferite a esercizi conclusi, la disciplina finanziaria ha oggi valore essenzialmente storico e non operativo.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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