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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13021/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La società agente ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, già pronunciato dal Tribunale, delle domande di pagamento di indennità sostitutiva del preavviso, indennità meritocratica e provvigioni asseritamente non corrisposte in relazione a un contratto di agenzia risolto dopo una diffida ad adempiere del 3 luglio 2013. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 183, comma 6, n. 1, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non contestati i conteggi provvigionali comunicati dalla preponente e avesse svalutato la memoria istruttoria in cui, secondo la ricorrente, quei conteggi erano stati contestati. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 1748 c.c., assumendo che fossero dovute provvigioni indirette e che la domanda non potesse essere reputata generica; la ricorrente sosteneva che, trattandosi di affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona o con clienti riservati, non fosse possibile individuare l'entità dei singoli affari senza accesso alla contabilità della controparte. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 1749 c.c., contestando l'asserito adempimento dell'obbligo di consegna dell'estratto conto provvigionale e lamentando il diniego di esibizione documentale, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica d'ufficio. Con il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 1218 c.c. e del principio di vicinanza della prova ex art. 24 Cost., riproponendo che spettasse alla preponente dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi e di pagamento, una volta allegati il contratto e l'inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e quattro i motivi. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto dell'agente alle somme richieste perché la domanda era stata ritenuta generica e priva delle allegazioni minime necessarie a individuare i fatti costitutivi della pretesa. In particolare, ha rilevato che il primo motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione; che il secondo non colpiva la ratio decidendi, fondata sulla genericità della domanda di provvigioni indirette; che il terzo era inammissibile perché non considerava il rilievo decisivo della mancanza di allegazioni circostanziate sui diritti e sulle vicende del rapporto cui collegare l'istanza di esibizione, il che escludeva ogni finalità esplorativa; e che il quarto era reiterativo e comunque scollegato dalla decisione impugnata, essendosi i giudici di merito arrestati a un difetto di allegazione e non a un problema di riparto dell'onere probatorio sull'adempimento. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della forza persuasiva delle prove rientra nel giudizio di merito e non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    La memoria istruttoria richiamata dalla ricorrente non conteneva, secondo la Corte, una contestazione idonea nel merito dei conteggi.

  • art. 1748 c.c.

    La domanda di ulteriori provvigioni indirette richiede allegazioni specifiche sugli affari conclusi dal preponente che ne costituiscono il presupposto; una domanda generica è correttamente respinta.

  • art. 1749 c.c.

    L'obbligo informativo e di consegna dell'estratto conto è funzionalmente collegato al diritto alle provvigioni e alle indennità; l'accesso alla documentazione presuppone allegazioni circostanziate e non può essere utilizzato in via esplorativa.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione può essere disposto in giudizio, ma non con finalità esplorative e solo se l'istanza è sorretta da un interesse concreto e da allegazioni specifiche.

  • art. 100 c.p.c.

    L'assenza di allegazioni circostanziate rende le istanze istruttorie e documentali prive di interesse attuale e concreto.

  • art. 1218 c.c.

    Il tema dell'inadempimento non viene esaminato in termini di riparto dell'onere probatorio quando la decisione di merito si fonda prima di tutto sulla carenza di allegazione dei fatti costitutivi.

  • art. 24 Cost.

    Il richiamo al diritto di difesa non consente di ottenere un'istruzione esplorativa o di supplire alle carenze allegatorie della parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non è invece consentito utilizzare tale doglianza per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Una domanda di provvigioni ulteriori nel rapporto di agenzia deve contenere l'indicazione specifica, almeno determinabile, degli affari o delle circostanze costitutive del credito; in mancanza, la domanda è generica e può essere respinta senza accedere alla documentazione della preponente.
  • Il diritto dell'agente all'esibizione della documentazione contabile ex art. 1749 c.c. è strumentale alla prova di diritti determinati o determinabili e richiede allegazioni circostanziate sul rapporto e sul contenuto dei documenti richiesti; non può essere trasformato in uno strumento di ricerca esplorativa della prova.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la consulenza tecnica d'ufficio non possono essere utilizzati per colmare carenze di allegazione o per ricercare fatti non provati; presuppongono un thema decidendum già specificamente delineato.
  • Se il giudice di merito decide la causa sulla base del difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, resta inconferente il richiamo ai criteri di riparto dell'onere della prova sull'adempimento dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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