Cassazione Civile, Ordinanza n. 12848/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente venditore)
La controversia
La controversia nasce da due scritture private del 12 ottobre 2004 con cui una società aveva promesso di vendere a una persona fisica due unità immobiliari in un fabbricato in costruzione, con prezzo di euro 67.000 e euro 79.000. Il rogito doveva essere stipulato entro il termine essenziale del 31 gennaio 2005. Il saldo prezzo poteva avvenire anche mediante accollo di un mutuo ipotecario acceso presso una banca, a condizione che la promittente venditrice chiedesse il frazionamento dell’ipoteca o ottenesse l’impegno alla restrizione ipotecaria. Nell’ambito delle scritture si faceva rinvio a un allegato schema di atto notarile e a un regolamento condominiale, ma tali allegati non risultavano prodotti. La promissaria acquirente convenne in giudizio la venditrice per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., chiedendo anche di versare alla banca il saldo prezzo e le somme necessarie a liberare gli immobili da formalità pregiudizievoli. Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che gli immobili erano ancora in corso di costruzione, non avevano completa identificazione catastale e non era possibile verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le planimetrie; inoltre sussisteva incertezza sul saldo del prezzo e sulle modalità di adempimento, perché il mutuo gravante sul complesso non era stato frazionato. L’appello fu respinto dalla Corte d’appello. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio e degli atti processuali, sostenendo che i dati mancanti su prezzo e pagamento risultavano dai preliminari e dalla CTU; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, poiché la Corte d’appello aveva ritenuto mancanti i dettagli sul mutuo nonostante le richieste istruttorie e la citazione della banca; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., del principio di vicinanza della prova e dell’art. 39 TUB, assumendo che l’onere probatorio dovesse gravare sulla parte in possesso della documentazione bancaria e che dovesse essere riconosciuto il diritto alla parziale liberazione degli immobili ipotecati; 4) omessa pronuncia sulla conformità urbanistica degli immobili. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e mancata puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti; ha ritenuto infondato il secondo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non apparente; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, precisando che la violazione dell’art. 2697 c.c. non era configurata e che il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola secondo cui l’attore deve provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2932 c.c.; ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, poiché il rigetto dei precedenti motivi aveva consolidato il passaggio in giudicato della ratio decisiva fondata sull’incertezza di prezzo e modalità di pagamento. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da una motivazione sufficiente e che le censure non fossero ammissibili o fossero infondate. In particolare, è rimasto fermo il giudizio secondo cui non erano dimostrati in modo adeguato gli elementi necessari per pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., soprattutto quanto al mutuo ipotecario, al frazionamento dell’ipoteca e alla determinazione delle somme necessarie per il saldo prezzo e per la liberazione degli immobili. Non è stata disposta liquidazione delle spese perché le controparti sono rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo presuppone la prova degli elementi necessari alla sua esecuzione, compresi quelli relativi al prezzo e alle modalità di adempimento, quando siano parte integrante della domanda.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda; la loro mancata puntuale individuazione rende inammissibile la censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e non consente di sindacare la mera insufficienza della motivazione.
Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. come parametro invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato quale norma sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata respinta perché non coglieva la ratio decidendi.
Richiamato quale norma sulla valutazione delle prove, ma la censura non superava il difetto di specificità richiesto per il ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza di merito è nulla solo se manca, è meramente apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta la mera insufficienza.
La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata; nel caso concreto l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda gravava sull’attrice.
L’istanza di esibizione o acquisizione documentale non può supplire a carenze probatorie dell’attore quando la prova dei fatti costitutivi incombe su di lui.
art. 39 TUB (D.Lgs. n. 385/1993)
La deduzione sul diritto alla liberazione parziale degli immobili ipotecati è stata ritenuta inammissibile perché la questione non risultava oggetto di causa e mancava la prova dei presupposti fattuali.
art. 38 TUB (D.Lgs. n. 385/1993)
Richiamato solo in connessione all’art. 39 TUB per la verifica della sufficienza della garanzia residua, ma senza rilievo decisivo nel caso concreto.
Il vizio di omessa pronuncia è stato escluso perché, a seguito del rigetto delle censure decisive, la questione rimasta assorbita era comunque irrilevante ai fini dell’accoglimento della domanda.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio della tutela giurisdizionale su domanda di parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dopo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 2932 c.c. l’attore deve allegare e provare tutti gli elementi costitutivi necessari alla pronuncia costitutiva, inclusi quelli che incidono sulla concreta eseguibilità della sentenza, come il prezzo residuo e le modalità di pagamento.
- Il ricorso per cassazione fondato su omesso esame di documenti o atti è inammissibile se non contiene una specifica indicazione del contenuto dei documenti, della loro collocazione processuale e della decisività della censura.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice di merito assegna l’onere probatorio alla parte diversa da quella gravata secondo la struttura della fattispecie; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o invocare genericamente il principio di vicinanza della prova.
- Il principio di vicinanza della prova è un criterio ermeneutico sussidiario per individuare i fatti costitutivi quando la norma non li definisca in modo univoco, ma non consente di invertire la regola generale secondo cui l’attore prova i fatti costitutivi e il convenuto prova fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
- La motivazione è censurabile per nullità solo se del tutto mancante o meramente apparente; non è deducibile in cassazione la sola insufficienza argomentativa.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione denunciata è assorbita dal rigetto delle rationes decidendi decisive o è comunque priva di interesse concreto rispetto all’esito della domanda.
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