Ordinanza n. 657/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari: a. del provvedimento di diniego di rilascio del visto per motivi di tirocinio (formazione professionale), prot. 7080 del giorno 08.07.2025 e notificato il giorno 15.07.2025, con il quale il Consolato Generale d'Italia a Casablanca (Marocco) ha respinto la domanda di visto d’ingresso presentata dal ricorrente; b. di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare di rilascio del visto d’ingresso per motivi di tirocinio e formazione professionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio è emerso che la procura alle liti rilasciata dinanzi a un notaio marocchino era priva di legalizzazione e/o apostille e, secondo il consolidato orientamento della Sezione, non era pertanto idonea a essere fatta valere nello Stato italiano. La parte ricorrente ha dedotto argomentazioni volte a superare tale orientamento e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini, evidenziando la prossimità temporale tra la procura, datata 24 settembre 2025, la notificazione del ricorso, avvenuta l’8 ottobre 2025, e la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la procura depositata non possedesse i requisiti formali necessari per essere fatta valere in Italia e che le argomentazioni della parte non fossero sufficienti a superare l’orientamento già espresso dalla Sezione. Tuttavia, considerando la prossimità dell’instaurazione del giudizio alla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, ha accolto la richiesta subordinata di rimessione in termini. Ha quindi assegnato al ricorrente il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una nuova procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per l’utilizzo nello Stato italiano. La trattazione della causa è stata rinviata a una successiva camera di consiglio, eventualmente su istanza del ricorrente. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento del diniego di visto né la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento delle generalità.
sentenza Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025
Richiamata quale precedente la cui prossimità temporale ha giustificato la rimessione in termini per la regolarizzazione della procura.
Massime di principio
- Una procura alle liti rilasciata all’estero da un notaio straniero, se priva di legalizzazione e/o apostille, non è idonea a essere fatta valere nel processo amministrativo italiano quando non risultino soddisfatti i requisiti formali necessari per la sua utilizzazione in Italia.
- La prossimità temporale tra l’instaurazione del giudizio e un recente arresto dell’Adunanza plenaria rilevante sui requisiti formali della procura può giustificare la rimessione in termini per consentire alla parte di regolarizzare la procura, purché il giudice assegni un termine perentorio.
- Quando la procura depositata non è formalmente idonea, il giudice può differire la trattazione della causa e assegnare un termine perentorio per il deposito di una nuova procura munita dei requisiti necessari, senza decidere immediatamente nel merito la domanda di annullamento o quella cautelare.
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