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Sentenza

Sentenza del 02/04/2026 n. 8204 - Corte di Cassazione

Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo - Rimborso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la cartella di pagamento emessa per il recupero di somme rimborsate dopo una sentenza favorevole (Cass. n.13667/2011) sostenendo l'assenza del previo atto amministrativo che motivasse l'iscrizione a ruolo e, successivamente, contestava il diniego opposto dall'Agenzia alla sua domanda di accesso alle procedure di definizione agevolata (art.6 D.L. 119/2018 e art.1 commi 186 e ss. L. 197/2022). L'Agenzia aveva negato la definizione sostenendo che la cartella fosse un mero atto di riscossione (escluso dall'ambito di applicazione di talune agevolazioni), mentre il contribuente sosteneva che la L.197/2022, a differenza dell'art.6 del D.L.119/2018, non limita la definizione alle sole controversie su atti impositivi e quindi la controversia relativa alla cartella poteva essere definita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso relativo al diniego di definizione ex art.1 comma 186 L.197/2022: la legge 197/2022 non contiene il vincolo testuale agli "atti impositivi" presente nell'art.6 del D.L.119/2018 e, alla luce della ratio deflattiva della norma, le controversie tributarie pendenti (anche quelle su atti meramente riscossivi quali cartelle/ruoli) rientrano nell'ambito della definizione agevolata. Il diniego dell'Agenzia, fondato sulla natura di atto di riscossione della cartella, è dunque superato. Il contribuente ha poi ottenuto l'estinzione del giudizio a seguito del pagamento effettuato in esecuzione della domanda di definizione; la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese processuali. Le questioni di merito sulla legittimità del recupero sono state assorbite dall'estinzione.

Norme richiamate

  • D.L. 119/2018, art. 6

    Consente la definizione agevolata solo delle controversie "aventi ad oggetto atti impositivi"; l'Amministrazione aveva applicato una lettura restrittiva per escludere le cartelle/ruoli.

  • Legge 197/2022, art. 1, commi 186-203

    Il comma non richiede espressamente che le controversie riguardino "atti impositivi" e perciò, secondo la Corte, consente una definizione più ampia che può comprendere anche controversie su atti di mera riscossione (cartelle/ruoli), in linea con la ratio deflattiva della norma.

  • D.P.R. 600/1973, art. 43

    Norma richiamata dall'Amministrazione come titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme rimborsate indebitamente; la questione relativa alla correttezza dell'iscrizione a ruolo (presupposti e motivazione) era oggetto del contenzioso di merito.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 16, 17, 42

    Richiamati nell'ambito del tema tributario relativo al trattamento fiscale delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi e del calcolo del rimborso, questioni rilevanti nella disputa sul quantum e sulla natura delle somme rimborsate.

  • Legge 482/1985, art. 6

    Citata con riferimento all'aliquota del 12,50% applicabile alla componente rendimento delle prestazioni dei fondi; l'Amministrazione sosteneva la necessità di prova dell'impiego sul mercato dei capitali per applicare tale aliquota.

  • Codice Civile, art. 2909

    Richiamato dall'Agenzia nelle doglianze relative alla ripetizione dell'indebito e ai termini; tema inserito nel motivo di ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 12

    Riferimento usato per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata prevista dalla L.197/2022.

  • Corte di Cassazione, SS.UU. nn. 18298/2021 e 30340/2022

    Decisioni richiamate per valutare la portata degli istituti deflattivi: la n.18298/2021 è stata usata a sostegno dell'ammissibilità di definizioni anche per giudizi aventi ad oggetto cartelle originate da controlli automatizzati; la n.30340/2022 era stata invocata dall'Amministrazione ma si riferiva all'applicazione dell'art.6 del D.L.119/2018 e non alla L.197/2022.

  • L. 212/2000, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Richiamato dal contribuente con riferimento al presunto difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo e alla mancanza del presupposto amministrativo per la riscossione.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 92 e 380-bis e 378

    art. 92 c.p.c.; art. 380-bis c.p.c.; art. 378 c.p.c.

    Art.92 usato per la compensazione delle spese per la novità della questione; gli artt.380-bis e 378 riguardano memorie processuali depositate nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando la legge di definizione agevolata (es. L.197/2022) non limita espressamente l'ambito alle sole "controversie aventi ad oggetto atti impositivi", deve prevalere un'interpretazione estensiva che includa anche le controversie su atti di mera riscossione (cartelle/ruoli), in linea con la finalità deflattiva della norma.
  • Un diniego dell'Amministrazione basato soltanto sulla natura di "atto di riscossione" della cartella può essere superato se la norma di definizione agevolata è formulata in termini neutri rispetto alla tipologia dell'atto impugnato.
  • Se il contribuente presenta tempestivamente domanda di definizione agevolata e procede al pagamento previsto, il giudizio può essere estinto e le questioni di merito sostanziali assorbite dall'estinzione; è quindi importante conservare la quietanza di pagamento e seguire le formalità previste per l'istanza.
  • Restano distinte le diverse fattispecie normative: l'art.6 del D.L.119/2018 è più restrittivo perché parla esplicitamente di "atti impositivi", mentre disposizioni successive (o diverse) che non contengono tale limite devono essere interpretate nel senso della più ampia definizione delle controversie.
  • Le amministrazioni fiscali possono richiamare giurisprudenza favorevole alla loro posizione, ma tali precedenti devono essere valutati alla luce del testo normativo specifico applicabile alla definizione (es. differenza tra DL119/2018 e L.197/2022).
  • In presenza di giudicati o di pronunce definitive favorevoli al contribuente, tentativi amministrativi di recupero possono essere considerati come riproposizioni di argomentazioni già disattese e, se ricomprese nella definizione agevolata, consentono la chiusura della controversia senza reinserire il merito nel contraddittorio.

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