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Legge

L.R. Liguria 26/2009

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale)

Normativa regionaleL.R. Liguria 26/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 32/2004 sul Bollettino Ufficiale, intervenendo su criteri di numerazione, contenuti da pubblicare e disciplina dell’art. 14 sostituito. Si tratta di norme vigenti nell’ordinamento regionale, senza limiti temporali espressi, ma con contenuto di modifica di altra legge già consolidato.

Modifiche alla disciplina regionale sulla pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale

Modifiche alla disciplina del Bollettino Ufficiale regionale

La legge regionale n. 26 del 10 luglio 2009 interviene sulla l.r. 24 dicembre 2004, n. 32, che disciplina pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo fornito contiene solo gli effetti modificativi essenziali, senza riportare il dettaglio integrale delle nuove disposizioni.

Interventi sulla numerazione e sulla struttura della pubblicazione

Viene eliminato il riferimento alla numerazione “progressiva” contenuto nell’articolo 9, comma 2, della l.r. 32/2004. La modifica incide quindi sul sistema di identificazione o ordinamento delle pubblicazioni del Bollettino, secondo la nuova formulazione risultante.

Integrazioni ai contenuti pubblicabili

All’articolo 11 della l.r. 32/2004 viene aggiunta una nuova lettera b bis) al comma 1. Il contenuto preciso della nuova fattispecie non è riportato nel testo fornito, ma la norma amplia l’elenco degli atti o delle informazioni soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Sostituzione dell’articolo 14

L’articolo 14 della l.r. 32/2004 è integralmente sostituito. Anche in questo caso il testo consolidato non riporta il contenuto letterale della nuova disposizione, ma si tratta di una revisione della disciplina relativa al Bollettino Ufficiale, con effetti sostitutivi rispetto al previgente articolo.

Decorrenza e urgenza

La legge reca la dichiarazione d’urgenza, circostanza che ne conferma l’immediata rilevanza applicativa secondo le regole regionali di efficacia delle leggi. Non risultano dal testo limiti temporali specifici di applicazione o disposizioni transitorie ulteriori.

Testo integrale

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