R.R. Liguria 4/2009
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne. (Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Piemonte lo scarico e l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento, delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Prevede piani di prevenzione e gestione per specifiche attività a rischio, modalità di recapito e divieto di scarico nelle acque sotterranee. Per le attività già in esercizio erano previsti adeguamenti entro 8 mesi dall’entrata in vigore.
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne
Il regolamento regionale, adottato in attuazione della normativa statale sulle acque, disciplina nel territorio regionale la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. La disciplina distingue tra diverse tipologie di recapito e introduce obblighi specifici per le attività considerate potenzialmente più impattanti.
Oggetto e ambito generale
Il provvedimento regola:
- lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
- le immissioni delle acque meteoriche provenienti da opere e interventi soggetti a VIA;
- l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
Le acque meteoriche non comprese nell’ambito del regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.
Definizioni rilevanti
Ai fini della disciplina si considerano, in particolare:
- le acque meteoriche di dilavamento, cioè la parte di precipitazione non assorbita o evaporata che dilava le superfici scolanti;
- le acque di prima pioggia, corrispondenti alla prima parte di ogni evento meteorico, pari a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sulla superficie scolante servita dalla rete di raccolta;
- le acque di lavaggio, comprensive delle acque usate per il lavaggio delle superfici scolanti e di ogni altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- l’evento meteorico, rilevante quando le precipitazioni siano separate da almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
- gli insediamenti e installazioni esistenti, cioè quelli già operativi o già titolati ediliziamente alla data di entrata in vigore del regolamento;
- la superficie scolante, comprendente strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e altre superfici scoperte soggette a dilavamento o lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle senza rischio di contaminazione.
Reti fognarie separate e acque meteoriche
Per le acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate, i Piani d’ambito devono programmare la realizzazione degli schemi fognari previsti dal Piano di tutela delle acque, mantenendo separati i reflui urbani dalle acque meteoriche di dilavamento.
Immissioni tramite altre condotte separate
Le acque meteoriche convogliate tramite altre condotte separate, provenienti da superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alla pubblica fognatura e non rientranti nella disciplina speciale del Capo II, sono soggette prima del recapito:
- alla disciplina regionale sulla tutela delle acque dall’inquinamento;
- agli eventuali trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali;
- per il demanio marittimo portuale, ai regolamenti delle Autorità Portuali.
Sono ricomprese in tale disciplina anche le acque dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi, nonché la parte di meteoriche eccedente le acque di prima pioggia.
Opere soggette a VIA
Per le immissioni di acque meteoriche provenienti da opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, valgono le prescrizioni eventualmente imposte nel provvedimento conclusivo di compatibilità ambientale.
Divieto di scarico in falda
È comunque vietato lo scarico o l’immissione delle acque disciplinate dal regolamento nelle acque sotterranee.
Attività soggette alla disciplina sulle acque di prima pioggia e di lavaggio
Il Capo II si applica alla formazione, raccolta, trattamento e immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio quando provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni in cui si svolgono, tra le altre:
- attività dell’Allegato I al d.lgs. 59/2005;
- attività di distribuzione carburante;
- stabilimenti di lavorazione di oli minerali e relativi depositi commerciali, se non già ricompresi nella disciplina AIA;
- centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
- centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e discariche non soggetti alla disciplina AIA;
- stabilimenti e insediamenti commerciali o produttivi con aree esterne usate per accumulo o stoccaggio di materie prime, prodotti o rifiuti che possano rilasciare sostanze pericolose.
Recapiti consentiti
Le acque di prima pioggia e di lavaggio possono essere recapitate:
- in rete fognaria;
- in acque superficiali.
Piano di prevenzione e di gestione
I titolari delle attività interessate devono predisporre un piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, volto a evitare il contatto e la miscelazione delle sostanze inquinanti con le acque meteoriche. Il piano, conforme all’Allegato A, deve individuare le sorgenti di inquinamento, i tipi di contaminazione e i sistemi di trattamento, assicurando il rispetto dei limiti della tabella 3 dell’allegato V alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
L’approvazione spetta:
- all’autorità competente al rilascio dell’AIA per le attività soggette alla lettera a);
- all’autorità competente al controllo degli scarichi per le altre attività.
Presentazione del piano e adeguamento
I titolari devono presentare il piano:
- contestualmente all’istanza di AIA, per le attività soggette ad AIA;
- in tempo utile per l’approvazione prima dell’inizio dei lavori, per le altre attività.
L’adeguamento agli obblighi del piano approvato deve avvenire:
- entro i termini fissati dall’autorizzazione ambientale integrata, per le attività AIA;
- entro il termine stabilito nei relativi atti autorizzativi, negli altri casi.
Regime transitorio
Per i procedimenti e le attività già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento:
- le attività soggette ad AIA già istanti devono presentare il piano nell’ambito del procedimento, entro la data fissata per l’ultima conferenza di servizi e comunque non oltre 8 mesi dall’entrata in vigore;
- le altre attività già oggetto di istanza devono presentare il piano nei termini fissati dall’autorità competente;
- le attività già in esercizio devono adeguarsi alle disposizioni del regolamento entro 8 mesi dall’entrata in vigore.
Attualità della disciplina
La disciplina ha avuto una rilevanza operativa soprattutto per l’adeguamento degli impianti e delle attività già esistenti entro i termini transitori previsti; oggi appare in larga parte consolidata nella prassi autorizzativa e tecnica regionale.
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