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Regolamento

R.R. Liguria 4/2009

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne. (Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39).

Normativa regionaleR.R. Liguria 4/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Piemonte lo scarico e l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento, delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Prevede piani di prevenzione e gestione per specifiche attività a rischio, modalità di recapito e divieto di scarico nelle acque sotterranee. Per le attività già in esercizio erano previsti adeguamenti entro 8 mesi dall’entrata in vigore.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne

Il regolamento regionale, adottato in attuazione della normativa statale sulle acque, disciplina nel territorio regionale la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. La disciplina distingue tra diverse tipologie di recapito e introduce obblighi specifici per le attività considerate potenzialmente più impattanti.

Oggetto e ambito generale

Il provvedimento regola:

  • lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
  • l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
  • le immissioni delle acque meteoriche provenienti da opere e interventi soggetti a VIA;
  • l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Le acque meteoriche non comprese nell’ambito del regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

Definizioni rilevanti

Ai fini della disciplina si considerano, in particolare:

  • le acque meteoriche di dilavamento, cioè la parte di precipitazione non assorbita o evaporata che dilava le superfici scolanti;
  • le acque di prima pioggia, corrispondenti alla prima parte di ogni evento meteorico, pari a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sulla superficie scolante servita dalla rete di raccolta;
  • le acque di lavaggio, comprensive delle acque usate per il lavaggio delle superfici scolanti e di ogni altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
  • l’evento meteorico, rilevante quando le precipitazioni siano separate da almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
  • gli insediamenti e installazioni esistenti, cioè quelli già operativi o già titolati ediliziamente alla data di entrata in vigore del regolamento;
  • la superficie scolante, comprendente strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e altre superfici scoperte soggette a dilavamento o lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle senza rischio di contaminazione.

Reti fognarie separate e acque meteoriche

Per le acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate, i Piani d’ambito devono programmare la realizzazione degli schemi fognari previsti dal Piano di tutela delle acque, mantenendo separati i reflui urbani dalle acque meteoriche di dilavamento.

Immissioni tramite altre condotte separate

Le acque meteoriche convogliate tramite altre condotte separate, provenienti da superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alla pubblica fognatura e non rientranti nella disciplina speciale del Capo II, sono soggette prima del recapito:

  • alla disciplina regionale sulla tutela delle acque dall’inquinamento;
  • agli eventuali trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali;
  • per il demanio marittimo portuale, ai regolamenti delle Autorità Portuali.

Sono ricomprese in tale disciplina anche le acque dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi, nonché la parte di meteoriche eccedente le acque di prima pioggia.

Opere soggette a VIA

Per le immissioni di acque meteoriche provenienti da opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, valgono le prescrizioni eventualmente imposte nel provvedimento conclusivo di compatibilità ambientale.

Divieto di scarico in falda

È comunque vietato lo scarico o l’immissione delle acque disciplinate dal regolamento nelle acque sotterranee.

Attività soggette alla disciplina sulle acque di prima pioggia e di lavaggio

Il Capo II si applica alla formazione, raccolta, trattamento e immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio quando provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni in cui si svolgono, tra le altre:

  • attività dell’Allegato I al d.lgs. 59/2005;
  • attività di distribuzione carburante;
  • stabilimenti di lavorazione di oli minerali e relativi depositi commerciali, se non già ricompresi nella disciplina AIA;
  • centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
  • centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e discariche non soggetti alla disciplina AIA;
  • stabilimenti e insediamenti commerciali o produttivi con aree esterne usate per accumulo o stoccaggio di materie prime, prodotti o rifiuti che possano rilasciare sostanze pericolose.

Recapiti consentiti

Le acque di prima pioggia e di lavaggio possono essere recapitate:

  • in rete fognaria;
  • in acque superficiali.

Piano di prevenzione e di gestione

I titolari delle attività interessate devono predisporre un piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, volto a evitare il contatto e la miscelazione delle sostanze inquinanti con le acque meteoriche. Il piano, conforme all’Allegato A, deve individuare le sorgenti di inquinamento, i tipi di contaminazione e i sistemi di trattamento, assicurando il rispetto dei limiti della tabella 3 dell’allegato V alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

L’approvazione spetta:

  • all’autorità competente al rilascio dell’AIA per le attività soggette alla lettera a);
  • all’autorità competente al controllo degli scarichi per le altre attività.

Presentazione del piano e adeguamento

I titolari devono presentare il piano:

  • contestualmente all’istanza di AIA, per le attività soggette ad AIA;
  • in tempo utile per l’approvazione prima dell’inizio dei lavori, per le altre attività.

L’adeguamento agli obblighi del piano approvato deve avvenire:

  • entro i termini fissati dall’autorizzazione ambientale integrata, per le attività AIA;
  • entro il termine stabilito nei relativi atti autorizzativi, negli altri casi.

Regime transitorio

Per i procedimenti e le attività già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento:

  • le attività soggette ad AIA già istanti devono presentare il piano nell’ambito del procedimento, entro la data fissata per l’ultima conferenza di servizi e comunque non oltre 8 mesi dall’entrata in vigore;
  • le altre attività già oggetto di istanza devono presentare il piano nei termini fissati dall’autorità competente;
  • le attività già in esercizio devono adeguarsi alle disposizioni del regolamento entro 8 mesi dall’entrata in vigore.

Attualità della disciplina

La disciplina ha avuto una rilevanza operativa soprattutto per l’adeguamento degli impianti e delle attività già esistenti entro i termini transitori previsti; oggi appare in larga parte consolidata nella prassi autorizzativa e tecnica regionale.

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