L.R. Liguria 4/2009
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne. (Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale n. 39/2008 e del d.lgs. n. 152/2006, scarichi e immissioni di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio in ambito regionale. Stabilisce ambiti, definizioni, obbligo di piano di prevenzione e gestione per specifiche attività e regimi transitori; prevede adeguamento entro 8 mesi dall’entrata in vigore per gli impianti già in esercizio.
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne
Il regolamento, applicabile nel territorio regionale, detta la disciplina per lo scarico e l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in coordinamento con la normativa statale in materia ambientale e con la legge regionale di riferimento.
Oggetto e ambito generale
Il provvedimento regola:
- lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
- l’immissione delle acque meteoriche provenienti da opere e interventi soggetti a VIA;
- l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
Le acque meteoriche non ricomprese nel regolamento non sono assoggettate a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.
Definizioni rilevanti
Il regolamento chiarisce alcune nozioni operative essenziali:
- acque meteoriche di dilavamento: porzione dell’acqua piovana non assorbita o evaporata che dilava le superfici scolanti;
- acque di prima pioggia: acque corrispondenti, nella prima parte dell’evento meteorico, a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta;
- acque di lavaggio: acque impiegate per il lavaggio delle superfici scolanti e ogni altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- evento meteorico: una o più precipitazioni, anche distanziate, considerate ai fini della prima pioggia se separate da almeno 48 ore di tempo asciutto da un evento analogo;
- insediamenti e installazioni esistenti: quelli già operativi o già autorizzati con titolo edilizio espressamente destinato alle attività regolamentate alla data di entrata in vigore;
- superficie scolante: strade, cortili, piazzali, aree di carico/scarico e altre superfici scoperte soggette a dilavamento o lavaggio, escluse aree verdi e aree senza rischio di contaminazione.
Reti fognarie separate e altre acque meteoriche
Per le acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate, i Piani d’ambito devono programmare gli schemi fognari previsti dal Piano di tutela delle acque, mantenendo separati i reflui urbani dalle acque meteoriche.
Per le immissioni in acque superficiali o sul suolo effettuate tramite condotte separate provenienti da superfici impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alla pubblica fognatura e non rientranti nel Capo II, si applica la disciplina regionale sulle acque reflue e, se previsto, eventuali trattamenti imposti dai regolamenti edilizi comunali o da regolamenti dell’Autorità portuale. Sono comprese anche le acque meteoriche di tetti, pensiline e terrazzi, nonché la parte eccedente le acque di prima pioggia.
Le immissioni di acque meteoriche derivanti da opere e interventi soggetti a VIA sono sottoposte alle prescrizioni eventualmente dettate nel provvedimento di compatibilità ambientale.
È in ogni caso vietato lo scarico o l’immissione di tali acque nelle acque sotterranee.
Acque di prima pioggia e di lavaggio: attività soggette
La disciplina specifica del Capo II si applica quando le acque provengono dalle superfici scolanti di insediamenti o installazioni in cui si svolgono o sono insediate determinate attività, tra cui:
- attività ricomprese nell’Allegato I del d.lgs. n. 59/2005;
- distribuzione carburante;
- stabilimenti di lavorazione di oli minerali e relativi depositi commerciali, se non già compresi nell’Allegato I;
- centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
- centri di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti e discariche non rientranti nelle attività dell’Allegato I;
- stabilimenti e insediamenti commerciali o produttivi con aree esterne adibite ad accumulo o stoccaggio di materie prime, prodotti o rifiuti potenzialmente idonei a rilasciare sostanze pericolose.
Recapiti ammessi
Le acque di prima pioggia e di lavaggio possono essere recapitate:
- in rete fognaria;
- in acque superficiali.
Piano di prevenzione e di gestione
I titolari delle attività soggette devono predisporre un piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato a evitare il contatto e la miscelazione delle sostanze inquinanti con le acque meteoriche.
Il piano, redatto secondo l’Allegato A, deve individuare sorgenti e tipi di inquinamento e indicare gli accorgimenti e i sistemi di trattamento necessari affinché l’impatto resti entro i limiti della tabella 3 dell’allegato V alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.
L’approvazione compete:
- all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, per le attività dell’Allegato I del d.lgs. n. 59/2005;
- all’autorità competente al controllo degli scarichi, per le altre attività soggette.
Presentazione del piano e adeguamento
Per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, il piano va presentato contestualmente all’istanza di AIA o di successiva integrazione.
Per le altre attività, il piano va presentato in tempo utile per l’approvazione prima dell’inizio dei lavori, secondo i termini fissati dall’autorità competente.
L’adeguamento alle previsioni del piano approvato e alle eventuali prescrizioni deve avvenire:
- nei termini stabiliti dall’autorizzazione ambientale integrata, per le attività AIA;
- nei termini indicati nei relativi atti autorizzativi, negli altri casi.
Regime transitorio
Per gli impianti e le attività già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento:
- chi aveva già presentato domanda di AIA o di integrazione deve depositare il piano nel procedimento in corso entro la data fissata per l’ultima conferenza di servizi e comunque non oltre 8 mesi dall’entrata in vigore;
- per le altre attività già richieste, il piano va presentato nei termini fissati dall’autorità competente;
- le attività già in esercizio devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 8 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 lug 2009L.R. Liguria 26/2009
- Legge · 10 lug 2009L.R. Liguria 27/2009
- Legge · 10 lug 2009L.R. Liguria 28/2009
- Regolamento · 10 lug 2009R.R. Liguria 4/2009
- Legge · 14 lug 2009L.R. Liguria 29/2009
- Legge · 30 giu 2009L.R. Liguria 25/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →