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Legge

L.R. Liguria 4/2009

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne. (Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39).

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale n. 39/2008 e del d.lgs. n. 152/2006, scarichi e immissioni di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio in ambito regionale. Stabilisce ambiti, definizioni, obbligo di piano di prevenzione e gestione per specifiche attività e regimi transitori; prevede adeguamento entro 8 mesi dall’entrata in vigore per gli impianti già in esercizio.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne

Il regolamento, applicabile nel territorio regionale, detta la disciplina per lo scarico e l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in coordinamento con la normativa statale in materia ambientale e con la legge regionale di riferimento.

Oggetto e ambito generale

Il provvedimento regola:

  • lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
  • l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
  • l’immissione delle acque meteoriche provenienti da opere e interventi soggetti a VIA;
  • l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Le acque meteoriche non ricomprese nel regolamento non sono assoggettate a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

Definizioni rilevanti

Il regolamento chiarisce alcune nozioni operative essenziali:

  • acque meteoriche di dilavamento: porzione dell’acqua piovana non assorbita o evaporata che dilava le superfici scolanti;
  • acque di prima pioggia: acque corrispondenti, nella prima parte dell’evento meteorico, a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta;
  • acque di lavaggio: acque impiegate per il lavaggio delle superfici scolanti e ogni altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
  • evento meteorico: una o più precipitazioni, anche distanziate, considerate ai fini della prima pioggia se separate da almeno 48 ore di tempo asciutto da un evento analogo;
  • insediamenti e installazioni esistenti: quelli già operativi o già autorizzati con titolo edilizio espressamente destinato alle attività regolamentate alla data di entrata in vigore;
  • superficie scolante: strade, cortili, piazzali, aree di carico/scarico e altre superfici scoperte soggette a dilavamento o lavaggio, escluse aree verdi e aree senza rischio di contaminazione.

Reti fognarie separate e altre acque meteoriche

Per le acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate, i Piani d’ambito devono programmare gli schemi fognari previsti dal Piano di tutela delle acque, mantenendo separati i reflui urbani dalle acque meteoriche.

Per le immissioni in acque superficiali o sul suolo effettuate tramite condotte separate provenienti da superfici impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alla pubblica fognatura e non rientranti nel Capo II, si applica la disciplina regionale sulle acque reflue e, se previsto, eventuali trattamenti imposti dai regolamenti edilizi comunali o da regolamenti dell’Autorità portuale. Sono comprese anche le acque meteoriche di tetti, pensiline e terrazzi, nonché la parte eccedente le acque di prima pioggia.

Le immissioni di acque meteoriche derivanti da opere e interventi soggetti a VIA sono sottoposte alle prescrizioni eventualmente dettate nel provvedimento di compatibilità ambientale.

È in ogni caso vietato lo scarico o l’immissione di tali acque nelle acque sotterranee.

Acque di prima pioggia e di lavaggio: attività soggette

La disciplina specifica del Capo II si applica quando le acque provengono dalle superfici scolanti di insediamenti o installazioni in cui si svolgono o sono insediate determinate attività, tra cui:

  • attività ricomprese nell’Allegato I del d.lgs. n. 59/2005;
  • distribuzione carburante;
  • stabilimenti di lavorazione di oli minerali e relativi depositi commerciali, se non già compresi nell’Allegato I;
  • centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
  • centri di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti e discariche non rientranti nelle attività dell’Allegato I;
  • stabilimenti e insediamenti commerciali o produttivi con aree esterne adibite ad accumulo o stoccaggio di materie prime, prodotti o rifiuti potenzialmente idonei a rilasciare sostanze pericolose.

Recapiti ammessi

Le acque di prima pioggia e di lavaggio possono essere recapitate:

  • in rete fognaria;
  • in acque superficiali.

Piano di prevenzione e di gestione

I titolari delle attività soggette devono predisporre un piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato a evitare il contatto e la miscelazione delle sostanze inquinanti con le acque meteoriche.

Il piano, redatto secondo l’Allegato A, deve individuare sorgenti e tipi di inquinamento e indicare gli accorgimenti e i sistemi di trattamento necessari affinché l’impatto resti entro i limiti della tabella 3 dell’allegato V alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.

L’approvazione compete:

  • all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, per le attività dell’Allegato I del d.lgs. n. 59/2005;
  • all’autorità competente al controllo degli scarichi, per le altre attività soggette.

Presentazione del piano e adeguamento

Per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, il piano va presentato contestualmente all’istanza di AIA o di successiva integrazione.

Per le altre attività, il piano va presentato in tempo utile per l’approvazione prima dell’inizio dei lavori, secondo i termini fissati dall’autorità competente.

L’adeguamento alle previsioni del piano approvato e alle eventuali prescrizioni deve avvenire:

  • nei termini stabiliti dall’autorizzazione ambientale integrata, per le attività AIA;
  • nei termini indicati nei relativi atti autorizzativi, negli altri casi.

Regime transitorio

Per gli impianti e le attività già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento:

  • chi aveva già presentato domanda di AIA o di integrazione deve depositare il piano nel procedimento in corso entro la data fissata per l’ultima conferenza di servizi e comunque non oltre 8 mesi dall’entrata in vigore;
  • per le altre attività già richieste, il piano va presentato nei termini fissati dall’autorità competente;
  • le attività già in esercizio devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 8 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

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