Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 28/2009

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

Normativa regionaleL.R. Liguria 28/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria la tutela della biodiversità, la rete ecologica regionale e la gestione dei siti Natura 2000, con misure di conservazione, piani di gestione, valutazione di incidenza e sanzioni. Regola anche la protezione di flora e fauna spontanee, i prelievi autorizzati, il monitoraggio e l’Osservatorio regionale. Prevede disciplina transitoria e abroga norme regionali previgenti.

Tutela e valorizzazione della biodiversità in Liguria

Tutela e valorizzazione della biodiversità in Liguria

La legge stabilisce il quadro regionale per la conservazione della biodiversità in Liguria, in attuazione della disciplina europea e statale sulla rete Natura 2000. Definisce obiettivi, competenze amministrative, strumenti di tutela, regole per flora e fauna protette, monitoraggio, controlli e sanzioni.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Liguria persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità con riferimento a specie animali e vegetali selvatiche, habitat e altre forme naturali del territorio. La disciplina si applica nel territorio regionale e tiene conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

La Regione:

  • riconosce habitat, flora, fauna e forme naturali come beni di rilevante interesse pubblico;
  • mira al mantenimento o ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario;
  • concorre alla formazione della rete ecologica europea Natura 2000;
  • istituisce la rete ecologica regionale.

Competenze regionali e rete ecologica regionale

La Regione esercita funzioni centrali in materia di Natura 2000 e biodiversità, tra cui individuazione, approvazione e modifica di pSIC e ZPS, adozione delle misure di conservazione, definizione di criteri e procedure per la valutazione di incidenza, individuazione degli enti gestori, coordinamento del monitoraggio e della gestione della rete, nonché approvazione di cartografie e misure di salvaguardia per specie e habitat minacciati.

La rete ecologica regionale comprende:

  • i siti della rete Natura 2000;
  • le aree protette;
  • le aree di collegamento ecologico-funzionali rilevanti per conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie.

Gli obiettivi principali sono il mantenimento o recupero della funzionalità degli ecosistemi, la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e il rafforzamento della connettività tra popolazioni di specie di interesse comunitario.

Misure di conservazione

La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori, elabora e adotta le misure di conservazione per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, sulla base di criteri e linee guida ministeriali. È prevista la possibilità di procedure semplificate per la valutazione di incidenza in relazione a specifiche misure.

Le misure sono depositate e pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito regionale, con possibilità di osservazioni entro 30 giorni. La Giunta si pronuncia sulle osservazioni entro i 60 giorni successivi e trasmette le misure al Ministero per l’adozione del decreto di designazione delle ZSC. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, la Giunta approva definitivamente le misure.

Per le ZPS le misure di conservazione sono approvate con regolamento regionale. Le misure approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e, nei casi previsti, prevalgono sugli strumenti urbanistici e territoriali vigenti o adottati.

La Giunta individua inoltre i siti per i quali è necessario un Piano di gestione, quando le misure di conservazione non bastino a garantire gli obiettivi della direttiva habitat.

Piani di gestione

Il Piano di gestione è predisposto dall’ente gestore del sito, in forma specifica o integrata in altri piani di sviluppo. La Giunta regionale definisce con linee guida contenuti e modalità di predisposizione.

Il Piano integra le misure di conservazione e può assumere il valore di misura di conservazione sito-specifica se:

  • mantiene la coerenza con la struttura delle misure;
  • è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente prima dell’approvazione;
  • è trasmesso al Ministero per eventuali rilievi.

Se non integrato in altri strumenti, il Piano è adottato dall’ente gestore, pubblicato per 30 giorni, durante i quali si possono presentare osservazioni, poi trasmesso alla Regione. La Giunta regionale approva il Piano entro 30 giorni dal ricevimento, apportando le modifiche necessarie.

I piani integrati nelle aree naturali protette seguono il procedimento proprio di tali piani; se integrati in altri strumenti, vale il procedimento di questi ultimi, purché siano garantiti pubblicazione, osservazioni, parere dell’ente gestore e assenso vincolante della Giunta sugli aspetti relativi al sito.

I Piani di gestione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Devono essere aggiornati ogni sette anni, con possibilità di aggiornamento anticipato in base al monitoraggio.

Valutazione di incidenza

L’approvazione di piani, progetti e interventi che interessano siti Natura 2000 è subordinata all’esito favorevole della valutazione di incidenza, salvo i casi previsti dal d.p.r. 357/1997. Quando richiesta, la valutazione fa parte del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione; gli atti adottati senza la preventiva valutazione sono annullabili per violazione di legge.

La Giunta approva criteri, linee guida e procedure applicative. Gli enti competenti devono trasmettere alla Regione, entro 120 giorni, gli esiti di ogni valutazione e una relazione annuale con l’elenco delle valutazioni effettuate.

Per i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi quelli agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, la valutazione di incidenza è dovuta quando incidono sui siti Natura 2000. La procedura è assorbita nella VAS, secondo la normativa regionale.

Per progetti e interventi, la valutazione è svolta:

  • dai soggetti gestori dei siti Natura 2000 individuati dalla legge;
  • dalla Regione nei casi di propria competenza.

Sono soggetti a valutazione i progetti e gli interventi che possono produrre incidenze significative su specie e habitat e non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente. Sono esclusi, salvo eccezioni legate alla salvaguardia di specie tutelate, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Se il progetto è già soggetto a VIA, la valutazione di incidenza è ricompresa nella procedura di VIA, che deve considerare anche gli effetti diretti e indiretti su habitat e specie.

Competenza regionale per la valutazione di incidenza

La valutazione di incidenza è svolta dalla Regione nei casi di competenza regionale, tra cui:

  • piani soggetti a VAS di competenza regionale;
  • progetti e interventi soggetti a VIA;
  • applicazione dell’art. 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 quando non già di competenza regionale;
  • piani, progetti e interventi regionali;
  • interventi riguardanti siti Natura 2000 marini;
  • casi che coinvolgono più siti con enti gestori diversi;
  • casi in cui vi sia coincidenza tra ente proponente ed ente competente alla valutazione.

Gestione dei siti Natura 2000

Alla gestione dei siti Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione.

Gli enti gestori devono:

  • assicurare l’attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;
  • predisporre il Piano di gestione;
  • svolgere il monitoraggio di habitat e specie secondo gli indirizzi regionali e raccordarsi con l’Osservatorio;
  • emanare, se necessario, disposizioni regolamentari di comportamento e uso delle risorse territoriali;
  • effettuare la valutazione di incidenza nei casi previsti;
  • esercitare la vigilanza e adottare i provvedimenti sanzionatori;
  • trasmettere entro il 30 ottobre di ogni anno una relazione sulle attività svolte;
  • inviare entro il 30 ottobre la programmazione per l’anno successivo e un rapporto sullo stato di conservazione e sulle priorità di conservazione.

La Giunta regionale esprime, entro 90 giorni, un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, in funzione della coerenza e funzionalità della rete Natura 2000.

In caso di inerzia persistente, la Giunta può diffidare l’ente gestore e poi nominare un commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente inadempiente.

Monitoraggio e Osservatorio regionale della biodiversità

Il monitoraggio previsto dalla disciplina statale è regolato dalla Giunta regionale in conformità alle linee guida ministeriali. Gli enti gestori e gli altri enti pubblici che raccolgono o gestiscono dati sulla biodiversità ligure devono trasmetterli all’Osservatorio ligure della biodiversità, secondo gli indirizzi regionali.

È istituito l’Osservatorio ligure della biodiversità, LIBIOSS, che acquisisce e organizza i dati sullo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, nazionale e regionale. I dati confluiscono nel Sistema informativo regionale della biodiversità, parte del SIRAL.

L’Osservatorio è gestito da ARPAL ed è competente per inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati e aggiornamento delle cartografie. La Regione può avvalersi dell’Università con convenzioni per validare i dati naturalistici, definire standard sullo stato di conservazione e svolgere ricerche sulla salute di fauna e flora selvatiche. La Giunta disciplina funzionamento e direttive tecniche.

Tutela della flora spontanea e della fauna

La legge modifica la disciplina regionale sulla protezione della flora spontanea sostituendo gli allegati della previgente legge n. 9/1984 con gli allegati A e B della nuova legge. L’allegato A include anche le specie degli allegati II e IV della direttiva habitat.

Per la fauna sono tutelate le specie comprese negli allegati II e IV della direttiva habitat, nell’allegato I della direttiva uccelli, nell’allegato II della Convenzione di Berna e quelle indicate nell’allegato C regionale. Per tali specie sono vietati:

  • cattura e uccisione;
  • deterioramento e distruzione degli habitat, in particolare siti di riproduzione, riposo e alimentazione;
  • perturbazione, soprattutto nei periodi di riproduzione, svernamento ed estivazione;
  • raccolta e distruzione di uova e nidi;
  • detenzione, trasporto e commercio.

I divieti si applicano a tutte le fasi del ciclo biologico. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione riguarda anche esemplari vivi o morti e parti di essi.

Resta ferma la disciplina statale in materia di CITES e commercio di esemplari pericolosi. È però consentito, in deroga, il trasporto e commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e chiocciole da allevamento, nonché il trasporto e commercio di manufatti con corallo non raccolto in Liguria, purché accompagnati da certificato del produttore con specie, provenienza e peso.

È inoltre vietato danneggiare, disperdere o distruggere i nidi di formiche del gruppo Formica rufa e asportarne uova, larve, bozzoli o adulti, nonché detenerli o commerciare tali nidi; il Corpo forestale dello Stato può autorizzare la cessione di nidi per programmi di lotta biologica.

Prelievi, raccolta e usi didattici

La Regione può autorizzare in deroga il prelievo, la raccolta e l’allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all’allegato C, per motivi strettamente scientifici e didattici. L’autorizzazione è subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo.

Per gli uccelli tutelati e ricompresi nella direttiva uccelli, al di fuori delle ZPS il prelievo è disciplinato dalla legge statale sulla fauna selvatica omeoterma. Per le specie di cui all’allegato D, il prelievo segue la legge regionale sulla fauna ittica e l’ecosistema acquatico; nei siti Natura 2000 prevalgono misure di conservazione o Piani di gestione.

Agli insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune per finalità didattiche.

Sanzioni, vigilanza e confisca

Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie differenziate:

  • da 300 a 3.000 euro per violazioni della disciplina sulla fauna protetta;
  • da 1.000 a 10.000 euro per progetti o interventi eseguiti senza valutazione di incidenza o in difformità dalle prescrizioni;
  • da 1.000 a 10.000 euro per attività in contrasto con misure di salvaguardia, misure di conservazione o Piani di gestione.

L’accertamento e la contestazione seguono la legge regionale sulle sanzioni amministrative. Le funzioni sanzionatorie sono esercitate dagli enti gestori nei siti Natura 2000 e, fuori da tali siti, dalle Province. I proventi sono destinati ad attività di tutela della biodiversità.

Per opere o interventi sanzionati la Regione può disporre sospensione dei lavori, demolizione e ripristino a spese del responsabile; in caso di inadempimento provvede d’ufficio. I soggetti di vigilanza possono anche procedere alla confisca dell’animale e, ove possibile, alla liberazione immediata nel sito di raccolta.

La sorveglianza è svolta dal Corpo forestale dello Stato e dagli altri soggetti cui la normativa affida la vigilanza ambientale, faunistica, venatoria e ittica.

Disposizioni transitorie, coordinamento e abrogazioni

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale adotta le misure di conservazione. Fino alla loro adozione può approvare misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat.

Per quanto non disciplinato dalla legge si applica il d.p.r. 357/1997. Fino all’adozione dei criteri e delle norme regionali previste per la valutazione di incidenza continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti.

Gli enti gestori dei siti Natura 2000 sono quelli indicati nell’allegato E. È previsto che il patrimonio forestale regionale nei siti Natura 2000 sia gestito dal Corpo forestale dello Stato d’intesa con l’ente gestore.

La legge prevede inoltre che, in caso di modifiche nomenclatoriali, le specie o sottospecie restino assoggettate alla medesima tutela del taxon originario e che la Giunta possa aggiornare gli allegati in caso di modifiche normative, nuove conoscenze scientifiche o esiti del monitoraggio.

Sono abrogate alcune disposizioni previgenti della l.r. 9/1984 e l’intera l.r. 4/1992, con soppressione della tabella C della l.r. 9/1984.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.