Sentenza del 20/01/2016 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cartella di pagamento - notifica tramite posta - legittimità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata riconosciuta la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata tramite servizio postale, sulla base dell'art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. La relata di notifica non è stata ritenuta un requisito essenziale quando l'avviso di ricevimento è correttamente compilato e consente di comprovare l'avvenuta notificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento, presumibilmente per l'assenza della relata di notifica o per il fatto che la cartella fosse stata notificata direttamente tramite il servizio postale. La questione riguardava quindi se tale modalità fosse consentita e se la relata costituisse un requisito essenziale.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
La disposizione consente l'applicazione delle regole previste per la notificazione degli atti tributari, comprese le modalità tramite servizio postale, purché siano rispettati i requisiti previsti.
Art. 26, D.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina la notificazione della cartella di pagamento e ammette la trasmissione tramite servizio postale. L'avviso di ricevimento correttamente compilato può dimostrare il perfezionamento della notifica anche in assenza di una relata autonoma.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata validamente tramite servizio postale quando la procedura rispetta le disposizioni applicabili e l'avviso di ricevimento è correttamente compilato.
- L'assenza della relata di notifica non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notificazione: occorre verificare se l'avviso di ricevimento documenti adeguatamente la consegna e gli elementi essenziali dell'atto.
- Nelle contestazioni sulla notifica, è decisivo esaminare concretamente l'avviso di ricevimento, la sua compilazione, il destinatario, la data e le modalità di consegna.
- La mera irregolarità formale della documentazione notificatoria non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto, se la finalità della notifica risulta comunque raggiunta e l'avvenuta conoscenza legale dell'atto è dimostrabile.
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