Ordinanza n. 13/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento parziale previa sospensione dell'efficacia, del D.D.G. n. 85 del 15 maggio 2025 (pubblicato nella Gurs del 13 06 2025), avente ad oggetto l’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù, a) nella parte in cui ha approvato il testo dell’art. 96 delle N.T.A. omettendo di sostituire la locuzione "adozione" con la locuzione “approvazione” nel comma secondo del medesimo articolo (pag. 34 del Decreto per come pubblicato in Gurs)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.G. n. 85 del 15 maggio 2025, recante l’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù, limitatamente alla formulazione dell’art. 96, comma 2, delle N.T.A.
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in parte qua, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto regionale di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù. La censura riguarda l’omessa sostituzione, nell’art. 96, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione, della locuzione "adozione" con la locuzione "approvazione". Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità né specifica le conseguenze sostanziali della formulazione contestata.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare soltanto ai limitati fini previsti dall’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere espressamente l’efficacia della disposizione impugnata né definire il merito della controversia. Ha ritenuto che le ragioni prospettate dalla ricorrente, anche in considerazione della sostanziale adesione manifestata dal Comune di Cefalù in udienza, potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 23 aprile 2026. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, quando ritiene che le esigenze del ricorrente possano essere tutelate mediante una sollecita definizione del merito, di fissare con priorità l’udienza di merito, anche in luogo della concessione di una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini e per gli effetti dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza definitiva del ricorso.
- La sostanziale adesione dell’amministrazione resistente alle ragioni prospettate dal ricorrente può concorrere a giustificare la tutela cautelare limitata alla rapida trattazione del merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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