Sentenza del 16/11/2021 n. 34780 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'opposizione all'invito di pagamento del canone COSAP relativo a un posteggio in mercato coperto per l'annualità 1990; la Corte d'Appello aveva ritenuto che la prescrizione non fosse maturata per effetto della sospensione prevista dall'art. 2941 c.c., n. 8, a causa del dolo del ricorrente che aveva occultato il pagamento effettivamente effettuato solo in minima parte mediante contraffazione dei bollettini postali, scoperta dall'ente solo a seguito di indagini svolte da un gruppo di lavoro interno
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del P.M., ritenendo infondate tutte le censure. In particolare: 1) l'omissione dell'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado non comporta la nullità dell'appello ma, al più, un vizio di motivazione che andava specificamente dimostrato; 2) la Corte d'appello ha correttamente rilevato il dolo del debitore nell'occultamento del debito tramite contraffazione del bollettino postale e, conseguentemente, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8; 3) le questioni probatorie e fattuali proposte in cassazione (invio dell'estratto conto nel 1993, natura pubblica del bollettino, differenze di importo tra bollettino e matrice) non possono essere esaminate perché richiedono accertamenti di merito non svolti o non dedotti in sede di merito; 4) eventuali ammissioni rese in udienza e l'onere della prova non modificano l'esito, atteso che la decisione di merito si fonda su valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
L'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado non è condizione di validità dell'appello; la sua omissione costituisce al più un vizio di motivazione che va specificamente dedotto indicando in che modo il fascicolo avrebbe apportato elementi decisivi non altrimenti reperibili.
La causa di sospensione della prescrizione opera quando il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito nei confronti del creditore, producendo una vera e propria impossibilità di agire per il creditore e non una mera difficoltà di accertamento; la sospensione perdura fino alla scoperta del dolo.
Norma richiamata nel contesto del computo della prescrizione; integra il quadro normativo sulle modalità di decorrenza e sospensione della prescrizione in relazione alle fattispecie di occultamento doloso.
Principio generale dell'onere della prova: chi allega fatti istruttori deve provarli; tuttavia le valutazioni di fatto svolte dal giudice del merito vincolano la Cassazione salvo vizi di motivazione o travisamento probatorio.
Richiamate in relazione alla qualità e valore probatorio dei documenti prodotti; la Cassazione rimarca che non può sostituirsi al giudice del merito per accertamenti documentali non svolti dallo stesso.
Rilevate in relazione ai limiti delle deduzioni in cassazione e alla necessità che le questioni di fatto siano state sollevate e trattate in grado di merito; impediscono la riapertura in cassazione di prove e accertamenti non compiuti nei precedenti gradi.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale alla data dell'udienza, in ragione delle misure emergenziali; la decisione è stata resa in tale modalità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-qualer
Norma richiamata per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato; qui la Corte ha disposto l'ulteriore pagamento da parte del ricorrente.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata in connessione all'applicazione delle disposizioni sul contributo unificato e agli adempimenti tariffari ricollegati al ricorso.
Massime di principio
- L'omissione di acquisire d'ufficio il fascicolo di I grado non invalida automaticamente l'appello: il ricorrente deve dimostrare che dal fascicolo sarebbero emersi elementi decisivi non reperibili altrove.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso (art. 2941 c.c., n. 8) richiede una condotta del debitore idonea a impedire concretamente l'azione del creditore (occultamento intenzionale dell'esistenza dell'obbligazione), non una semplice difficoltà probatoria.
- Documenti che costituiscono l'unico mezzo di accertamento del pagamento (es. bollettini postali) possono, se contraffatti dal debitore, essere elementi idonei a provare il dolo e dunque a sospendere la prescrizione fino alla scoperta della frode.
- In Cassazione non è possibile sollevare nuove questioni di fatto o produrre fatti non dedotti o non istruiti in sede di merito: il sindacato è limitato agli eventuali vizi di diritto o alla motivazione quando correttamente denunciata.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito, comprese le ricostruzioni probatorie e le inferenze dall'interrogatorio, vincolano la Corte di Cassazione salvo errori di diritto o manifesta illogicità nella motivazione.
- L'onere della prova resta in capo a chi afferma determinati fatti, ma la prova della contraffazione o del dolo può essere assolta anche mediante indagini interne dell'ente e produzione di documentazione rinvenuta successivamente, purché adeguatamente valorizzata dal giudice di merito.
- Questioni inerenti alla natura pubblica o privata di determinati documenti (es. bollettino postale vs estratto conto interno) devono essere trattate e provate nel giudizio di merito: non possono essere decise per la prima volta in cassazione.
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