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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02051/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti presso l'abitazione del committente sulla base di una fattura del 28 gennaio 2004. Il committente proponeva opposizione deducendo di aver legittimamente receduto dal rapporto per gravi vizi dell'opera e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni sostenuti per eliminare i difetti. Il tribunale respingeva l'opposizione ritenendo tardiva la denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. e confermava il decreto ingiuntivo; la corte d'appello invece accoglieva l'impugnazione, revocava il decreto e condannava il committente al pagamento di una somma inferiore, con restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. L'appaltatore ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 1667, comma 2, e 2697 c.c. per avere la corte territoriale considerato tempestiva la denuncia dei vizi in assenza di prova del termine di 60 giorni dalla scoperta; 2) violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per avere valorizzato una CTU ritenuta inammissibile ed esplorativa, svolta quando lo stato dei luoghi era già mutato; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per l'erronea considerazione delle perizie di parte; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per l'apprezzamento della prova testimoniale; 5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per l'asserito errato riparto dell'onere della prova sull'esatto adempimento dell'appalto; 6) richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la corte d'appello aveva valorizzato una dichiarazione del committente che poteva integrare denuncia dei vizi, ma ha precisato che, in ogni caso, la questione della decadenza ex art. 1667, comma 2, c.c. non si poneva perché l'opera non era stata consegnata: fino alla consegna il committente può far valere i rimedi ordinari del contratto, mentre la garanzia speciale per vizi opera quando l'opera è stata portata a termine e consegnata. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito istruttorio: la doglianza sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce l'attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale o il mancato ricorso al prudente apprezzamento, non quando si contesta semplicemente il modo in cui il giudice ha valutato le prove; inoltre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era correttamente formulato e mancava l'indicazione del fatto storico decisivo omesso. Il quinto motivo è stato respinto perché, in tema di appalto, quando l'appaltatore agisce per il pagamento del corrispettivo e il committente eccepisce l'inadempimento, incombe sull'appaltatore provare di avere esattamente adempiuto e di aver eseguito l'opera a regola d'arte; quindi la corte territoriale non aveva violato l'art. 2697 c.c. Il sesto motivo è stato ritenuto privo di autonoma consistenza. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    La decadenza dalla garanzia per vizi presuppone la consegna dell'opera; se la consegna non è intervenuta, il committente può far valere i rimedi ordinari del contratto e non opera il termine di denuncia dei vizi nei termini speciali dell'articolo.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato per precisare che la garanzia speciale per difformità e vizi opera nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine e consegnata.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di pagamento del corrispettivo dell'appalto, se il committente eccepisce l'inadempimento, l'appaltatore deve provare l'esatto adempimento della propria prestazione e l'esecuzione a regola d'arte.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché diretta in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o pretende di sottrarsi al prudente apprezzamento; non basta contestare la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per i motivi di violazione di legge, ma non consente di veicolare una mera critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi che denunciavano asserite violazioni processuali, ma le doglianze sono state trattate come sostanzialmente dirette contro il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nel perimetro attuale della norma e richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso; non è sufficiente riproporre il vecchio paradigma dell'insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'appalto, la disciplina speciale della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. presuppone che l'opera sia stata consegnata: in mancanza di consegna non opera la decadenza per tardiva denuncia e il committente può far valere i rimedi ordinari del contratto.
  • Nel giudizio promosso dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, se il committente eccepisce l'inadempimento, l'appaltatore ha l'onere di provare l'esatto adempimento e la conformità dell'opera al contratto e alle regole dell'arte.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia ignorato la regola del prudente apprezzamento; non è consentito usarla per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o contraddittoria.
  • La doglianza sulla consulenza tecnica d'ufficio, sulle perizie di parte e sulle testimonianze non può essere trasformata in un sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo l'apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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