Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS- del 3.10.2025 e n. -OMISSIS- dell’8.10.2025, tramite i quali il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente agli uffici marittimi della sede di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i criteri anagrafici.

Giustizia amministrativa202501717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di trasferimento d'autorità presso uffici marittimi di altra sede, nonché il regolamento e la circolare contenenti i criteri anagrafici per la scelta della sede di impiego

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ha disposto il suo trasferimento d'autorità, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha inoltre dedotto l'impugnazione del regolamento relativo alla Procedura Ordinaria d'impiego Annuale per Sottufficiali e Graduati per l'anno 2025 e della circolare del 17 dicembre 2024, nella parte concernente i criteri anagrafici che consentono al personale con almeno 52 anni di età, al netto dell'anzianità di servizio, di scegliere la sede di impiego senza partecipare alle procedure ordinarie. La difesa erariale ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Calabria, sostenendo che gli atti regolamentari e circolari impugnati hanno efficacia sull'intero territorio nazionale.

La decisione

Il TAR Calabria ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha applicato l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., rilevando che la regola di attrazione della competenza relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere non opera quando siano impugnati anche atti normativi o generali; per questi ultimi restano fermi gli ordinari criteri di competenza. Poiché il regolamento e la circolare contestati sono atti adottati dall'autorità centrale e dotati di efficacia sull'intero territorio nazionale, la competenza spetta al TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a. La decisione è stata adottata senza esaminare il merito delle censure né la domanda cautelare. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al TAR Lazio nei termini di legge. Disposto inoltre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    competenza territoriale inderogabile

    La competenza territoriale è individuata, in primo luogo, in relazione al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione che ha adottato il provvedimento e, per le controversie relative al rapporto di servizio del pubblico dipendente, in relazione al TAR del luogo della sede di servizio.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Rileva, nel caso esaminato, quale criterio collegato alla sede di servizio del pubblico dipendente.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Per gli atti statali aventi efficacia non limitata territorialmente è competente in via inderogabile il TAR Lazio, sede di Roma.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    L'attrazione della competenza per gli atti presupposti non si applica agli atti normativi o generali; l'impugnazione di questi ultimi segue gli ordinari criteri di competenza e, se si tratta di atti statali generali, determina la competenza del TAR Lazio.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è applicata in combinato disposto con gli artt. 13, comma 4-bis, e 15 c.p.a. per individuare il TAR Lazio quale giudice competente.

  • art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.

    Costituisce base processuale per la declaratoria di incompetenza territoriale e per l'individuazione del giudice amministrativo competente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, insieme a un provvedimento individuale avente efficacia territoriale limitata, sono impugnati anche atti normativi o generali adottati da un'autorità centrale e aventi efficacia sull'intero territorio nazionale, l'eccezione alla regola di attrazione prevista dall'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. impone di applicare gli ordinari criteri di competenza per l'atto generale; la controversia spetta quindi al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
  • Ai fini della competenza territoriale, non rileva la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto generale assume nell'economia complessiva del ricorso: è sufficiente la manifestazione della volontà di impugnare un atto dell'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente.
  • La competenza territoriale relativa agli atti normativi o generali non è attratta da quella del provvedimento presupposto o consequenziale, poiché l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. mantiene per tali atti gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTrasferimenti e impiego
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.