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Provvedimento

Deliberazione n. 415 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV. La vicenda nasce da segnalazioni dell’interessato ex art. 144-bis Codice privacy, relative al rischio di diffusione su Instagram e Discord di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il Garante conferma quindi l’ingiunzione di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica d’urgenza di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV, relativi a segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito tramite le piattaforme Instagram e Discord.

Contesto normativo e origine del procedimento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazioni e valutazione preliminare

L’Autorità dà atto di aver ricevuto due segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante, con le quali la persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Discord.

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ritenuto necessario intervenire immediatamente per prevenire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni.

Misure urgenti adottate il 21 giugno 2024

Con le determinazioni nn. 289 e 290 del 21 giugno 2024, il dirigente ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle piattaforme Instagram e Discord, del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati nella conservazione del materiale, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 21 giugno 2024.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito il 4 luglio 2024, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 289/2024 e 290/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

La decisione conferma quindi l’efficacia degli ordini già impartiti dal dirigente competente, finalizzati a bloccare la possibile diffusione del materiale segnalato e a preservarne, ove necessario, la conservazione probatoria in forma non direttamente identificabile per il periodo di dodici mesi.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato all’Autorità una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante con riferimento alle piattaforme Instagram e Discord. Il provvedimento richiama la disciplina sul c.d. revenge porn e la competenza del Garante a decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 21 giugno 2024 due determinazioni d’urgenza. Con esse ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 4 luglio 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 289/2024 e 290/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma integralmente gli ordini urgenti già impartiti nei confronti dei gestori delle piattaforme interessate.

Come è indicizzato

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