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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14992/2021 del 28/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia verteva sulla determinazione del "fondo per la retribuzione di risultato" previsto dall'art. 61, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. 5.12.1996: i dirigenti non medici contestavano che l'A.U.S.L. di Reggio Emilia avesse illegittimamente ridotto la somma complessiva del fondo di partenza (riferita all'anno 1993) applicando i criteri dell'accordo quadro regionale del 12.4.1991 e successive determinazioni regionali, con conseguente corresponsione di minori quote di retribuzione di risultato per gli anni 1999-2001. L'Azienda ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva dato ragione ai dipendenti; ha dedotto questioni di competenza giurisdizionale, di corretto ambito applicativo delle norme contrattuali e pubbliche (in particolare la rilevanza degli accordi regionali e dei limiti di spesa imposti da norme statali: d.l. 333/1992, l. 537/1993 ecc.), e censurato la liquidazione operata in base alla consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (giurisdizione) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo proposti dall'A.U.S.L., ritenendo che i "principi di diritto" impongono che, ai fini della formazione del fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 c.c.n.l. 1994-1997), per "quote storiche spettanti" si debba fare riferimento anche agli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art.61. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con questo principio di diritto, deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria dei dirigenti (ossia ha escluso che spettassero le maggiori somme richieste) e ha compensato le spese processuali per la novità del principio affermato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso adesivo della Regione, essendo la Regione già stata dichiarata priva di legittimazione passiva in giudicato.

Norme richiamate

  • c.c.n.l. 5.12.1996 (art. 61, comma 2, lett. a)

    "Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli artt. 57 e seguenti del d.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l'anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/93"

    Le "quote storiche spettanti" devono essere intese come le quote originariamente determinate ai sensi degli artt.57 e ss. del d.P.R. 384/1990 applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema e comprensive degli effetti degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda prima dell'applicazione dell'art.61

  • Accordo di interpretazione autentica 12.7.2001 (art. 61 c.c.n.l.)

    Premessa richiamata in sentenza: le quote storiche sono le quote "originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del d.P.R. 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema"

    L'accordo chiarisce che le "quote storiche" si riferiscono all'importo spettante e non a quanto effettivamente speso nel 1993; tuttavia la Corte ricorda che le Sezioni Unite hanno indicato il criterio del "massimo spendibile" per la determinazione della quota dell'ex categoria B

  • d.P.R. 28.11.1990, n. 384 (artt. 57 e ss.)

    Rappresenta il quadro normativo pubblicistico di riferimento per la determinazione dei precedenti fondi di produttività; le "quote storiche" vanno ricondotte a quanto determinato in applicazione di tali articoli, anche tenendo conto degli accordi regionali che ne avevano disciplinato l'applicazione

  • Legge 24.12.1993, n. 537 (art. 8, comma 3)

    richiamata in sentenza: "l'importo dei fondi di incentivazione ... non possa eccedere il 70% degli stanziamenti relativi all'anno 1991"

    La decurtazione del 30% prevista dall'art. 8, comma 3 è pacificamente applicabile e incide sulla determinazione del fondo disponibile

  • D.L. 11.7.1992, n. 333, conv. L. 8.8.1992, n. 359 (art. 2, comma 3)

    Norma che ha limitato le somme attribuibili ai fondi di incentivazione sulla base degli stanziamenti di bilancio del 1991; costituisce parte del quadro normativo che ha portato a considerare gli stanziamenti storici come parametro di riferimento

  • D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (art. 49, comma 2 e art. 63/69 richiamati)

    L'accordo del 12.7.2001 è stato stipulato ai sensi dell'art.49, comma 2: l'interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e incide sulle pretese relative a periodi anteriori al 30.6.1998; inoltre la giurisdizione sulle controversie retributive del personale privatizzato rientra nel giudice ordinario (art.63/69)

Massime di principio

  • In controversie retributive di personale pubblico privatizzato la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la domanda riguarda posizioni di diritto soggettivo e si fonda su norme contrattuali (anche se rileggendo atti amministrativi presupposti).
  • La locuzione "quote storiche spettanti" contenuta in un contratto nazionale va interpretata riferendola alle quote originariamente determinate ai sensi delle norme vigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema, comprensive degli effetti degli accordi regionali applicati in ciascuna azienda.
  • Gli accordi regionali e le leggi che hanno vincolato l'ammontare dei fondi (es. limiti basati sugli stanziamenti 1991 e la decurtazione del 30%) possono incidere legittimamente sulla base di calcolo dei fondi di partenza citati dal contratto nazionale e quindi giustificare una minore disponibilità economica rispetto a pretese basate sul solo importo teorico.
  • L'accordo di interpretazione autentica nazionale ha rilievo, ma non esclude la considerazione degli atti e degli accordi decentrati (regionalità) che abbiano disciplinato concretamente la formazione dei fondi prima dell'applicazione della norma nazionale.
  • Se vi è contrasto tra la "somma virtuale" risultante da calcoli astratti e il "massimo spendibile" concretamente determinabile (tenuto conto di limiti orari, numero di personale e stanziamenti storici), la valutazione deve privilegiare il criterio del massimo spendibile come indicato dalla giurisprudenza suprema.

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