Cassazione Civile, Sentenza n. 14990/2021 del 28/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La lavoratrice impugnava il licenziamento collettivo disposto nell'ambito di una procedura di mobilità (L. 223/91) chiedendo la reintegra o, in subordine, l'indennità ex art. 18. La controversia nasceva perché la dipendente, inquadrata nel 2° livello e precedentemente addetta alle garanzie, era stata spostata su altre mansioni dopo la soppressione della funzione originaria e, da luglio 2016, adibita al ruolo di addetto archivio. Tale ruolo veniva poi dichiarato in esubero nella procedura collettiva e la lavoratrice licenziata. La ricorrente contestava che l'assegnazione all'archivio fosse stata solo temporanea e che pertanto non avrebbe dovuto essere considerata in esubero; la società datrice contestava la violazione dei criteri di scelta e difendeva la regolarità della procedura sindacale. In primo grado e in appello i giudici hanno ritenuto illegittimo il licenziamento in ragione della temporaneità e della recente adibizione al ruolo poi dichiarato in esubero; la società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazioni di norme della L. 223/91 e degli oneri probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. Rimangono dunque confermate le decisioni dei giudici di merito che avevano annullato il licenziamento e disposto la reintegra della lavoratrice nonché il pagamento di una indennità risarcitoria entro il limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (con detrazione di quanto eventualmente percepito altrove). La società è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.250,00 per compensi professionali oltre accessori, e alla eventuale integrazione del contributo unificato nei termini di legge.
Norme richiamate
Legge n. 223/1991 (norme sulla mobilità)
art. 4 co.9; art. 5 co.1; art. 24 co.1
La Corte ha richiamato i principi relativi all'applicazione dei criteri di scelta nella riduzione del personale: il giudice non sindaca le scelte imprenditoriali di soppressione di mansioni ma verifica la corretta applicazione dei criteri e la buona fede. L'uso di una recente e temporanea adibizione a mansione dichiarata poi in esubero può rendere illegittima l'inclusione del lavoratore tra gli esuberi.
Statuto dei lavoratori (art. 18)
Norma che disciplina la reintegra e l'indennità in caso di licenziamento illegittimo; qui i giudici di merito hanno disposto la reintegra e/o l'indennità entro il limite di 12 mensilità.
Codice di procedura civile e Codice civile (onere della prova)
art. 112 c.p.c.; art. 2697 c.c.
Richiamati in relazione all'onere probatorio: una volta denunciata dalla lavoratrice l'irregolarità della scelta (aspetto accertato in fatto), grava sul datore l'onere di provare che i criteri di scelta siano stati correttamente applicati e che la collocazione del lavoratore tra gli esuberi fosse giustificata.
Legge n. 92/2012
Norme procedurali richiamate in relazione alla proposizione del ricorso e alle sue specifiche modalità; citata nella fase di introduzione dell'azione.
D.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)
Richiamato in relazione all'onere del versamento del contributo unificato in Cassazione e alla possibilità di integrazione del suo importo da parte della soccombente.
Massime di principio
- Se un lavoratore è adibito a mansione diversa solo temporaneamente e poco prima di una procedura collettiva, il datore non può considerarlo automaticamente in esubero: la temporaneità può rendere illegittima l'inclusione.
- Il giudice non revisa le scelte imprenditoriali di soppressione di mansioni, ma controlla la correttezza procedurale, la buona fede e l'applicazione dei criteri di scelta.
- Una volta che il lavoratore contesta la collocazione tra gli esuberi motivandone l'inidoneità (es. adibizione recente e temporanea), grava sul datore l'onere di provare che la scelta comparativa è stata corretta e adeguatamente motivata.
- Per limitare il rischio di annullamento di licenziamenti collettivi, il datore deve documentare chiaramente ragioni e tempistiche delle riassegnazioni, i criteri di scelta adottati e le comparazioni tra lavoratori.
- In situazioni analoghe la tutela può consistere nella reintegra o in un'indennità risarcitoria nei limiti previsti dall'art. 18, salvo diversa normativa applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 28 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14991/2021 del 28/05/2021
- Sentenza lavoro · 28 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14992/2021 del 28/05/2021
- Sentenza lavoro · 28 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14993/2021 del 28/05/2021
- Sentenza lavoro · 27 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14804/2021 del 27/05/2021
- Sentenza lavoro · 27 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14805/2021 del 27/05/2021
- Sentenza lavoro · 27 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14806/2021 del 27/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →