Sentenza del 13/01/2016 n. 390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'accertamento relativo a IVA e IRAP 2000, sostenendo che non sussistessero i presupposti per l'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, poiché l'irregolarità contabile contestata sarebbe stata inesistente o comunque inidonea a rendere inattendibile l'intera contabilità. Venivano inoltre dedotti vizi di motivazione della sentenza regionale e l'erroneità dei calcoli dell'Ufficio sulle rimanenze, sulle ore lavorate, sui ricavi e sui costi non inerenti. I soci contestavano, per effetto derivato, gli accertamenti IRPEF 2000 fondati sulla rettifica del reddito della società. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorsi incidentali lamentando l'omessa motivazione sul rilievo relativo alle irregolarità dell'inventario e delle valutazioni delle rimanenze di magazzino.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito tutti i ricorsi, ritenendo rispettata la necessità del litisconsorzio tra società e soci attraverso la trattazione coordinata e contemporanea dei procedimenti. Ha rigettato il ricorso della società: la motivazione della CTR, seppure sintetica, è stata ritenuta sufficiente a individuare i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, poiché erano state rilevate irregolarità nella fatturazione e incongruenze idonee a mettere in dubbio l'attendibilità complessiva della contabilità. Il motivo relativo all'insufficiente motivazione è stato dichiarato inammissibile per mancanza del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; anche il motivo sulla violazione dell'art. 39 è stato dichiarato inammissibile perché articolato mediante quesiti multipli e diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. È stato rigettato anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, poiché la CTR aveva comunque espresso, sia pure sinteticamente, la ragione della decisione sulle rimanenze. Sono stati inoltre rigettati i ricorsi dei soci, in quanto l'accertamento societario, divenuto definitivo, produce effetti anche sulla determinazione dei redditi di partecipazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
"accertamento analitico-induttivo"
L'Ufficio può rettificare il reddito anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quando le scritture contabili risultino complessivamente inattendibili. La presenza di una contabilità formalmente tenuta non impedisce l'accertamento se emergono irregolarità e incongruenze sostanziali.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 15 e 21
"mancata regolare fatturazione, con indicazione di natura, quantità, qualità dei beni e servizi oggetto dell'operazione"
Le irregolarità nella fatturazione, comprese l'omessa o incompleta indicazione degli elementi dell'operazione, possono contribuire a rendere inattendibile la contabilità e a giustificare l'accertamento analitico-induttivo.
D.P.R. n. 917/1986, art. 5
"imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi"
Nelle società di persone il reddito accertato in capo alla società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche se non è stato materialmente percepito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
"integrazione del contraddittorio"
Quando l'accertamento riguarda elementi comuni alla società di persone e a tutti i soci, la controversia deve coinvolgere tutti i soggetti interessati, trattandosi di litisconsorzio necessario.
Art. 274 c.p.c.
"riunione dei giudizi per connessione oggettiva"
La riunione dei procedimenti separati, trattati simultaneamente e fondati sul medesimo accertamento, può evitare la nullità del giudizio per mancata partecipazione contestuale di tutti i litisconsorti, quando il contraddittorio sia stato sostanzialmente garantito.
Art. 132 c.p.c.
"ragioni di diritto e di fatto della decisione"
Una motivazione sintetica non è nulla se consente di ricostruire i fatti rilevanti e le ragioni essenziali della decisione. È inoltre ammissibile la motivazione per relationem, purché il rinvio renda chiaro e verificabile il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, la censura motivazionale doveva indicare chiaramente il fatto controverso e contenere uno specifico momento di sintesi; la sua mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nelle società di persone, la rettifica del reddito societario si riflette normalmente e automaticamente sui redditi dei soci; le controversie della società e dei soci devono quindi essere trattate in modo coordinato e, di regola, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche quando la contabilità appare formalmente regolare, se irregolarità di fatturazione, incongruenze o altre anomalie rendono inattendibile la contabilità nel suo complesso.
- La contestazione dell'accertamento induttivo richiede di dimostrare concretamente l'assenza dei presupposti legali o l'insufficienza delle presunzioni utilizzate; in cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti.
- Una motivazione breve non equivale automaticamente a motivazione inesistente: è sufficiente che permetta di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico e tecnicamente conforme; quesiti multipli, generici o diretti a rivalutare le prove possono essere dichiarati inammissibili.
- Se l'accertamento societario diventa definitivo, i soci non possono normalmente contestare autonomamente, nei rispettivi giudizi, i medesimi presupposti oggettivi della rettifica del reddito sociale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 370 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →