Provvedimento del 28/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di partita IVA e della Guardia di finanza le informazioni relative a possibili anomalie nelle dichiarazioni dei redditi, dovute alla mancata o incompleta indicazione dei compensi di lavoro autonomo certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770. Sono previste comunicazione via PEC o posta ordinaria, consultazione dei dati nel cassetto fiscale, possibilità per il contribuente di fornire chiarimenti e regolarizzare mediante ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo sui compensi di lavoro autonomo non dichiarati
Comunicazione di anomalie su compensi di lavoro autonomo non dichiarati
Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica ai contribuenti titolari di partita IVA possibili irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi relative ai compensi di lavoro autonomo certificati dai sostituti d’imposta. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo, consentire al contribuente di verificare i dati dell’Amministrazione finanziaria e, se necessario, regolarizzare errori od omissioni.
Finalità e ambito di applicazione
La comunicazione riguarda specifici contribuenti soggetti passivi IVA che, nelle dichiarazioni dei redditi, non hanno indicato in tutto o in parte compensi risultanti dalle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta nei modelli 770, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi". Le fattispecie considerate sono quelle con causale:
- "A", per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
- "M", per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Informazioni rese disponibili al contribuente
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi utili per valutare la correttezza dei dati in proprio possesso e per fornire eventuali chiarimenti non conosciuti dall’Amministrazione. Nella comunicazione sono indicati:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- ammontare dei compensi per attività di lavoro autonomo certificati dai sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2012;
- modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio.
Modalità di trasmissione della comunicazione
La comunicazione è inviata:
- agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- per posta ordinaria, per i contribuenti per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC all’INI-PEC.
Consultazione dei dati nel cassetto fiscale
Le informazioni di dettaglio sono consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale". In tale sede sono resi disponibili:
- l’ammontare dei compensi di lavoro autonomo certificati dai sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2012;
- il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione Unico Persone fisiche 2012 in cui tali compensi risultano omessi, in tutto o in parte;
- l’ammontare dei compensi dichiarati;
- i dati identificativi dei sostituti d’imposta e dei rispettivi modelli 770 semplificati, con protocollo e data di invio;
- la tipologia del compenso certificato, l’ammontare lordo corrisposto, il totale dei compensi imponibili, le ritenute effettuate a titolo d’acconto e le somme non soggette a ritenuta.
Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione. Le modalità operative sono quelle indicate nella stessa comunicazione inviata dall’Agenzia.
Disponibilità dei dati per la Guardia di finanza
I dati e gli elementi oggetto del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione e ravvedimento operoso
I contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo possono regolarizzare errori e omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo l’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. È riconosciuta la riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
Chiarimenti motivazionali richiamati dal provvedimento
Nella parte motivazionale si precisa che il provvedimento dà attuazione alla previsione normativa che demanda al Direttore dell’Agenzia l’individuazione delle modalità di messa a disposizione di tali informazioni. Viene evidenziato che i dati comunicati servono a consentire al contribuente di rimediare a eventuali errori od omissioni anche mediante ravvedimento operoso, istituto riformato dalla legge n. 190 del 2014 per graduare la sanzione in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.
Il provvedimento specifica inoltre che il ravvedimento può essere effettuato anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo conosciute formalmente dal contribuente, purché non siano già stati notificati atti di liquidazione, di irrogazione sanzioni o di accertamento, né siano stati ricevuti avvisi bonari o esiti del controllo formale richiamati dalle norme indicate.
Riferimenti normativi richiamati
Tra le principali fonti richiamate figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
- statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 26 settembre 1972, n. 633;
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 634 a 636 dell’art. 1.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento è stato emanato a Roma il 28 novembre 2016 e sottoscritto digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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