Sentenza del 20/01/2016 n. 930 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza che aveva confermato un accertamento sintetico per l'anno 1999, fondato sull'acquisto di immobili e sui relativi costi di manutenzione e gestione. In particolare, ha contestato che il giudice d'appello gli avesse imposto di dimostrare di non aver pagato anche il prezzo dell'usufrutto, sebbene egli avesse acquistato soltanto la nuda proprietà. Ha inoltre denunciato un vizio di motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, poiché formulato senza il necessario "momento di sintesi" previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà rideterminare il reddito considerando come incremento patrimoniale soltanto la spesa certamente riferibile all'acquisto della nuda proprietà, oltre a decidere sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5
metodo sintetico e spese per incrementi patrimoniali
L'accertamento sintetico può fondarsi su spese per incrementi patrimoniali, ma l'Ufficio deve basarsi su un fatto certo e sul relativo esborso effettivamente riferibile al contribuente. L'acquisto della sola nuda proprietà non consente, da solo, di presumere il pagamento anche del prezzo dell'usufrutto.
Codice civile, art. 2697
La parte che intende far valere un fatto costitutivo della propria pretesa deve provarlo; non può essere posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare un fatto negativo quando l'Amministrazione non abbia provato il fatto positivo, ossia il pagamento dell'usufrutto.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. La generica indicazione contrattuale del pagamento di una somma da parte della "parte acquirente" non prova con certezza che il contribuente abbia sostenuto anche il costo dell'usufrutto acquistato da un terzo.
Codice di procedura civile, art. 115
Il giudice deve decidere sulla base delle prove ritualmente acquisite; non può considerare dimostrato un esborso non risultante con certezza dagli elementi disponibili.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La censura relativa all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve indicare chiaramente e sinteticamente il fatto controverso e le ragioni dell'inadeguatezza della motivazione. In mancanza, il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, l'Amministrazione deve individuare e dimostrare la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente, senza estenderla automaticamente a diritti o beni acquistati da altri soggetti.
- Quando un contribuente acquista la nuda proprietà e un terzo acquista l'usufrutto, il solo atto di compravendita non consente di imputare al contribuente anche il prezzo dell'usufrutto, se non vi sono elementi specifici che provino il relativo pagamento.
- Non è legittimo trasferire sul contribuente l'onere di provare di non aver sostenuto una spesa che l'Ufficio non ha previamente dimostrato con elementi certi o con presunzioni gravi, precise e concordanti.
- In sede di rinvio, il giudice deve ricalcolare il reddito sulla base delle sole spese patrimoniali effettivamente riferibili al contribuente, potendo considerare anche costi di gestione e manutenzione solo se adeguatamente provati e correttamente imputati.
- Le censure di legittimità relative alla motivazione devono rispettare i requisiti formali applicabili al giudizio; in caso contrario possono essere dichiarate inammissibili anche se riguardano aspetti potenzialmente rilevanti.
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