Provvedimento del 08/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come i condòmini possano cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione per interventi antisismici sulle parti comuni degli edifici, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Definisce soggetti cedenti e cessionari, misura del credito, tempi di disponibilità, adempimenti di comunicazione all’Agenzia delle entrate, modalità di utilizzo in compensazione e controlli con recupero di imposta, interessi e sanzioni in caso di irregolarità.
Modalità di cessione del credito per la detrazione sisma bonus su parti comuni condominiali
Cessione del credito per interventi antisismici su parti comuni condominiali
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate disciplina le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi antisismici e opere di messa in sicurezza statica eseguiti sulle parti comuni degli edifici. La disciplina riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e si fonda sull’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dalla legge di bilancio 2017.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La possibilità di cedere il credito riguarda i condòmini che risultano teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito. Il provvedimento prevede inoltre che il cessionario del credito possa a sua volta effettuare ulteriori cessioni.
Sono destinatari della cessione:
- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti privati, comprese persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È espressamente esclusa la cessione in favore di:
- istituti di credito;
- intermediari finanziari;
- amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Misura del credito cedibile e limiti della detrazione
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi condominiali antisismici.
La detrazione è pari a:
- 75% delle spese sostenute, se dall’intervento deriva una riduzione del rischio sismico che comporta il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85% delle spese sostenute, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione si applica su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Il condòmino può cedere:
- l’intera detrazione calcolata sulla spesa approvata dalla delibera assembleare, per la quota a lui imputabile;
- oppure la detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Disponibilità del credito e ulteriori cessioni
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito solo dopo che il credito sia divenuto disponibile.
Il credito diventa disponibile:
- dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, purché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta;
- per il credito ceduto ai fornitori, dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Adempimenti per la cessione
Se i dati della cessione non sono già riportati nella delibera condominiale, il condòmino cedente deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando:
- denominazione e codice fiscale del cessionario;
- nome, cognome e codice fiscale del cedente.
L’amministratore del condominio deve poi:
- comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate, con le modalità e nei termini del decreto ministeriale 1° dicembre 2016, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione del credito e l’ammontare del credito spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente, indicando il protocollo telematico della comunicazione effettuata.
Per i condomìni minimi privi di amministratore e che non abbiano provveduto alla nomina, i condòmini possono incaricare un altro condòmino di effettuare le comunicazioni all’Agenzia con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per l’amministratore.
Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia rende inefficace la cessione del credito.
Gestione telematica e accettazione nel cassetto fiscale
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito attribuito. Tuttavia, il credito può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo l’accettazione da parte del cessionario tramite le funzionalità disponibili nel proprio cassetto fiscale.
Le informazioni sull’accettazione sono rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.
Se il cessionario trasferisce a sua volta il credito, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate mediante le funzionalità telematiche rese disponibili, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario con le stesse modalità.
Utilizzo del credito in compensazione
Il credito attribuito al cessionario, se non ulteriormente ceduto, è ripartito in cinque quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
L’utilizzo avviene presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Sono richiamate inoltre le seguenti regole:
- non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- il cessionario successivo utilizza il credito sulle rate residue, se non effettua ulteriori cessioni;
- se l’importo del credito usato supera l’ammontare disponibile, il modello F24 è scartato;
- la quota non utilizzata nell’anno può essere riportata negli anni successivi;
- la quota non può essere chiesta a rimborso;
- il codice tributo per l’utilizzo del credito è istituito con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Controlli e recupero delle somme
L’Amministrazione finanziaria procede al recupero del credito, maggiorato di interessi e sanzioni, nei seguenti casi:
- se accerta la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condòmino;
- se accerta l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario.
Motivazioni e riferimenti richiamati
Nella parte motivazionale il provvedimento chiarisce che la disciplina consente la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di adozione di misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica sulle parti comuni degli edifici, in particolare nelle zone sismiche 1, 2 e 3 richiamate dalla normativa tecnica.
Sono richiamati, tra gli altri, i seguenti riferimenti normativi:
- decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, articolo 16, comma 1-quinquies;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti;
- decreto ministeriale 1° dicembre 2016 sui dati per la dichiarazione precompilata;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esclusione delle pubbliche amministrazioni tra i cessionari.
Il provvedimento è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, con effetto sostitutivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ed è datato Roma, 8 giugno 2017.
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