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Provvedimento

Provvedimento del 08/06/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina come i condòmini possano cedere il credito corrispondente alla detrazione per specifici interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici. Definisce soggetti ammessi, beneficiari, misura del credito, tempi di disponibilità, adempimenti comunicativi, utilizzo in F24 e controlli, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Modalità di cessione del credito per la riqualificazione energetica condominiale

Cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica condominiale

Il provvedimento disciplina le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali. La disciplina si applica alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e si fonda sull’articolo 14, comma 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ambito oggettivo

La cessione riguarda il credito corrispondente alla detrazione prevista per:

  • interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti sulle parti comuni;
  • interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, purché conseguano almeno la qualità media prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Soggetti che possono cedere il credito

Il credito può essere ceduto da:

  • i condòmini, anche se non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, purché siano teoricamente beneficiari della detrazione;
  • i cessionari del credito, i quali possono effettuare ulteriori cessioni.

La disciplina evidenzia che la possibilità di cessione riguarda anche i soggetti che, in concreto, non riuscirebbero a utilizzare integralmente la detrazione per incapienza d’imposta.

Soggetti a favore dei quali è ammessa la cessione

Il credito può essere ceduto:

  • ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • ad altri soggetti privati, inclusi persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

È espressamente esclusa la cessione:

  • a istituti di credito e intermediari finanziari;
  • alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Misura del credito cedibile e limiti di spesa

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione spettante nella misura:

  • del 70%, per interventi condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • del 75%, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che raggiungano almeno la qualità media prevista dal decreto ministeriale 26 giugno 2015.

La detrazione si applica su un ammontare di spesa non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Essa deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Modalità di determinazione e disponibilità del credito

Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata:

  • sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
  • oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il cessionario può a sua volta cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito, ma solo dopo che il credito sia divenuto disponibile.

Il credito diventa disponibile:

  • dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, purché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta;
  • per il credito ceduto ai fornitori, dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Adempimenti per la cessione

Se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condòmino cedente deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione da parte del cessionario, indicando:

  • denominazione e codice fiscale del cessionario;
  • proprio nome, cognome e codice fiscale.

L’amministratore di condominio deve poi:

  • comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la sua accettazione e l’ammontare del credito spettante;
  • consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente, indicando il protocollo telematico della comunicazione trasmessa all’Agenzia.

Per i condomìni senza obbligo di nomina dell’amministratore e che non abbiano provveduto a nominarlo, i condòmini possono incaricare uno di loro di effettuare la comunicazione all’Agenzia con le medesime modalità e nei medesimi termini previsti per gli amministratori.

Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia rende inefficace la cessione.

Gestione del credito nel cassetto fiscale

L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito attribuito. Tuttavia, il cessionario può utilizzarlo o cederlo ulteriormente solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nel proprio “Cassetto fiscale”.

Le informazioni relative all’accettazione sono rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

Se il cessionario cede il credito a sua volta, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate tramite le funzionalità telematiche messe a disposizione, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario.

Utilizzo in compensazione

Il credito attribuito al cessionario, se non ulteriormente ceduto, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo e utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’utilizzo avviene mediante modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione. Non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La quota non utilizzata nell’anno:

  • può essere utilizzata negli anni successivi;
  • non può essere richiesta a rimborso.

Il codice tributo per l’utilizzo del credito è istituito con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

Controlli e recupero

L’Amministrazione finanziaria procede al recupero del credito, maggiorato di interessi e sanzioni, nei seguenti casi:

  • se accerta la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione, nei confronti del condòmino;
  • se accerta l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, nei confronti di quest’ultimo.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, articolo 14, commi 2-quater e 2-sexies;
  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 344 e seguenti;
  • decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016;
  • legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per la compensazione in F24;
  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il divieto di cessione alle pubbliche amministrazioni.

Finalità della disciplina

La disciplina è finalizzata a consentire la circolazione del credito d’imposta derivante dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica condominiale, prevedendo al contempo una procedura telematica di controllo e tracciamento della cessione da parte dell’Agenzia delle entrate.

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