Provvedimento del 12/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce i controlli periodici sui titolari di partita IVA, i criteri di rischio, i controlli formali e sostanziali entro sei mesi, e le condizioni per la cessazione della partita IVA o per l’esclusione dalla banca dati VIES in caso di mancanza dei requisiti o di frode IVA. Regola anche la nuova inclusione su istanza del contribuente e individua la competenza dell’Ufficio territorialmente competente.
Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati degli operatori intracomunitari
Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati degli operatori intracomunitari
Il provvedimento disciplina le verifiche periodiche sui titolari di partita IVA e le conseguenti misure di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La disciplina è adottata in attuazione dell’art. 35, comma 15-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e in coerenza con il Regolamento (UE) n. 904/2010.
Ambito dei controlli e finalità
L’Agenzia delle Entrate effettua riscontri e controlli, sia formali sia sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti ai fini dell’identificazione IVA. L’attività è finalizzata a individuare:
- soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi IVA previsti dagli artt. 1-5 del DPR n. 633/1972;
- situazioni con elementi di rischio di frode IVA.
I controlli sono svolti anche per garantire l’aggiornamento, la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel sistema elettronico previsto dal Regolamento (UE) n. 904/2010.
Criteri di valutazione del rischio
La valutazione del rischio è orientata prioritariamente su quattro gruppi di elementi:
- profili riferibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA;
- modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale e ausiliaria;
- posizione fiscale del soggetto, con particolare riguardo a omissioni o incongruenze negli obblighi di versamento o dichiarativi;
- collegamenti con soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Tali elementi vengono sviluppati mediante il confronto tra i dati e le informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche o private.
Modalità operative dei controlli
L’analisi del rischio è svolta tramite procedure automatizzate, che effettuano una costante attività di riscontro degli elementi di rischio e selezionano le situazioni a maggior rischio.
Nei confronti dei soggetti individuati possono essere svolti controlli periodici, anche mediante accessi presso il luogo di esercizio dell’attività. I controlli comprendono:
- controlli formali, volti a verificare la veridicità dei dati dichiarati al momento della richiesta di attribuzione della partita IVA o della comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati degli operatori intracomunitari; essi riguardano in particolare l’identità e la reperibilità del soggetto, l’esistenza dell’attività dichiarata e l’esistenza della sede di esercizio;
- controlli sostanziali, volti a verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati e la situazione effettiva; in particolare, la corrispondenza tra i soggetti dichiarati e quelli reali che utilizzano la partita IVA, tra attività dichiarata ed effettiva, nonché la liceità dell’attività e la corrispondenza della sede dichiarata con quella effettiva.
I controlli devono essere effettuati entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita IVA o della comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati. Possono essere ripetuti ogni volta che intervengano mutamenti significativi degli elementi di rischio o incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati e le informazioni disponibili all’Agenzia.
Cessazione della partita IVA
Se dai controlli emerge che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal DPR n. 633/1972, l’Ufficio può notificare un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta.
La cessazione comporta anche l’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie e rende la partita IVA invalida nel sistema elettronico di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010. L’effetto decorre dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.
Esclusione dalla banca dati degli operatori intracomunitari in caso di frode IVA
Se il soggetto, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal DPR n. 633/1972, ha comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l’Ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dalla banca dati degli operatori intracomunitari.
In questo caso la partita IVA diventa invalida nel sistema elettronico di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010. Anche l’esclusione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.
Nuova inclusione nella banca dati
Il contribuente escluso dalla banca dati può presentare un’apposita istanza di nuova inclusione all’Ufficio che ha emanato il provvedimento, direttamente o tramite posta elettronica certificata.
L’Ufficio può procedere alla nuova inclusione se valuta favorevolmente le motivazioni addotte e verifica che le irregolarità che avevano determinato l’esclusione siano state rimosse.
Restano salvi i casi in cui la reinclusione debba avvenire per effetto di:
- provvedimento dell’Autorità giudiziaria;
- annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell’Ufficio.
Per i soggetti esclusi ai sensi del comma 15-bis dell’art. 35 del DPR n. 633/1972 è inoltre preclusa la presentazione dell’opzione prevista dal comma 2, lettera e-bis), dello stesso articolo, secondo le modalità del provvedimento direttoriale Prot. 2014/159941 del 15 dicembre 2014.
Competenza dell’Ufficio
I provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati degli operatori intracomunitari sono emessi dall’Ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del titolare della partita IVA al momento dell’emissione.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama come base normativa e istituzionale:
- le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 67, comma 1, e 68, comma 1;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, artt. 5, comma 1, e 6, comma 1;
- il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 2, comma 1;
- il Regolamento (UE) n. 904/2010;
- l’art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Finalità complessiva
La disciplina mira a rafforzare il contrasto ai fenomeni di evasione e frode IVA, assicurando che l’identificazione IVA e l’inclusione nella banca dati degli operatori intracomunitari siano riservate ai soggetti effettivamente legittimati e operanti in modo coerente con la normativa nazionale ed europea.
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