Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 29 del 10-02-2015

Premessa Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta; Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie; Modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini; Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza; Convenzione con Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per la trasmissione dei dati; Istruzioni operative alle strutture territoriali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo del regime contributivo agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015 per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfetario. Definisce chi può accedervi, come si calcolano i contributi senza minimale, quali benefici restano esclusi per alcune categorie, le modalità e i termini per la domanda di adesione o di uscita, nonché gli effetti dell’eventuale perdita dei requisiti. Vengono inoltre indicate le modalità di controllo tramite scambio dati con l’Agenzia delle Entrate e le prime istruzioni operative per le sedi INPS.

Regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti ex legge 190/2014

Regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti ex legge 190/2014

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi sul regime contributivo agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015 per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfetario. Il documento definisce i destinatari, le modalità di calcolo della contribuzione, i casi di esclusione di alcuni benefici ulteriori, le procedure di adesione e di uscita, nonché i controlli e le istruzioni operative per la gestione da parte delle sedi INPS.

Ambito soggettivo di applicazione

Il regime previdenziale agevolato è riservato ai soggetti di cui al comma 54 della legge n. 190/2014 che esercitano attività d’impresa e che abbiano aderito al regime fiscale agevolato. In particolare, vi rientrano le persone fisiche titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, purché non siano titolari di partecipazioni in società di persone, associazioni ex art. 5 TUIR o s.r.l. ex art. 116 TUIR e svolgano un’attività con codice Ateco compreso nell’elenco dell’allegato 4 della novella.

Calcolo della contribuzione e assenza del minimale

La contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti è determinata in percentuale sul reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Ne consegue che non è dovuta la quota fissa e che i versamenti avvengono in acconto e a saldo alle medesime scadenze previste per le imposte sui redditi.

Alla scadenza degli acconti deve essere corrisposta anche la contribuzione di maternità, pari a 7,44 euro annui, suddivisa in due rate uguali da 3,72 euro.

Accredito contributivo

Ai fini dell’accredito della contribuzione si applica l’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995. Il versamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito consente l’accredito di tutti i mesi dell’anno solare di riferimento; se il versamento è inferiore, l’accredito dei mesi è proporzionalmente ridotto.

Per le imprese già esistenti, l’accredito decorre dall’inizio dell’anno solare; per le nuove imprese, dal mese di inizio dell’obbligo contributivo. Inoltre, nei casi in cui il reddito forfetario sia superiore al minimale, il versamento di una contribuzione inferiore a quanto dovuto, purché almeno pari all’importo calcolato sul minimale, fa comunque maturare il diritto all’accredito dell’intero anno.

Per i coadiuvanti e coadiutori continua ad applicarsi l’art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438: la base imponibile è costituita dalla quota di reddito determinato forfetariamente attribuita al collaboratore, fino a un massimo del 49%, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa percepiti nel periodo d’imposta.

Esclusione di alcuni benefici contributivi

La circolare chiarisce che l’adesione al regime agevolato comporta l’esclusione di alcuni benefici contributivi previsti per specifiche categorie. In particolare, non si applica la riduzione del 50% di cui all’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i titolari di trattamento pensionistico presso gestioni INPS che abbiano più di 65 anni. Tale beneficio potrà essere nuovamente riconosciuto soltanto dopo l’uscita dal regime agevolato, con decorrenza dal ripristino del regime ordinario e previa nuova domanda.

È altresì esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni impiegati in imprese aderenti al regime agevolato, la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Modalità e termini per l’adesione

L’accesso al regime agevolato richiede una dichiarazione da presentare all’INPS secondo le modalità indicate dalla circolare.

Per i soggetti già esercenti attività d’impresa al 1° gennaio 2015, l’adesione va presentata telematicamente tramite il Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti, nella sezione dedicata alle domande telematizzate, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende beneficiare del regime. Il mancato rispetto di tale termine impedisce l’accesso per l’anno in corso; sarà necessario presentare una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo, con decorrenza dal 1° gennaio di tale anno, sempre che permangano i requisiti.

Lo stesso termine del 28 febbraio si applica anche a chi esercitava attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella ma non risulta ancora titolare di posizione attiva presso le gestioni autonome. In questo caso la domanda va presentata su modello cartaceo, con indicazione del codice REA, e consegnata in sede.

Per le imprese di nuova costituzione dal 1° gennaio 2015, la dichiarazione di adesione va presentata con la massima tempestività rispetto alla ricezione della delibera di iscrizione alla gestione previdenziale. Se la dichiarazione perviene entro la prima elaborazione utile, ordinaria o infra-annuale, la tariffazione agevolata viene applicata immediatamente e nel Cassetto Previdenziale sono disponibili i modelli F24 precompilati. Se invece la posizione è già stata oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione viene trasmessa alla sede competente per l’istruttoria.

Uscita dal regime e decorrenza degli effetti

Il regime agevolato cessa di avere effetto dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti per l’accesso. Se, però, si accerta che i requisiti dichiarati non sono mai esistiti, il regime cessa sin dall’origine e viene ripristinata la contribuzione ordinaria con decorrenza dall’anno in cui era stata inizialmente registrata l’adesione.

La cessazione del regime o il ripristino retroattivo del regime ordinario hanno carattere definitivo e impediscono nuovi accessi al beneficio.

L’uscita dal regime può avvenire in tre ipotesi:

  • venir meno dei requisiti;
  • scelta volontaria del contribuente di abbandonare il regime;
  • comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesti la mancata adesione al regime fiscale agevolato oppure l’assenza originaria dei requisiti.

Nei primi due casi, il regime ordinario si ripristina dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. La circolare anticipa che con successivo messaggio sarà resa disponibile l’applicazione per la dichiarazione di recesso online tramite il Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso, il regime ordinario viene applicato retroattivamente con la medesima decorrenza originariamente attribuita al regime agevolato.

Controlli e istruzioni operative

Poiché l’applicazione del beneficio previdenziale dipende dalla sussistenza dei requisiti fiscali, è prevista una trasmissione costante dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate all’INPS, per consentire la verifica della veridicità delle dichiarazioni e la conseguente conferma o negazione del beneficio. Il controllo sarà effettuato centralmente, con gestione delle posizioni interessate a livello centrale; eventuali criticità specifiche saranno disciplinate con successivo messaggio.

Sul piano operativo, la gestione del regime agevolato sarà effettuata dalle sedi mediante tre nuove funzioni della posizione contributiva:

  • adesione al regime agevolato;
  • rinuncia al regime agevolato;
  • revoca dal regime agevolato.

Le funzioni saranno attivate mediante inserimento del codice azienda del soggetto interessato e saranno disponibili nell’area intranet indicata dalla circolare. Ulteriori dettagli applicativi saranno forniti con successivo messaggio operativo.

Punti principali

Soggetti interessati e calcolo della contribuzione

Il regime previdenziale agevolato spetta ai soggetti di cui al comma 54 della legge 190/2014 che esercitano attività d’impresa e che abbiano aderito al regime fiscale agevolato. In concreto, sono interessati i titolari di ditte individuali, anche in forma di impresa familiare, privi di partecipazioni in società di persone, associazioni ex art. 5 TUIR o s.r.l. ex art. 116 TUIR, e svolgenti attività con codice Ateco compreso nell’allegato 4 della novella. La contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti è calcolata in percentuale sul reddito forfetario, senza applicazione del minimale di reddito di cui alla legge n. 233/1990. Non è quindi dovuta la quota fissa; i versamenti avvengono in acconto e a saldo secondo le scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. Alla stessa scadenza degli acconti va versata anche la contribuzione di maternità, pari a 7,44 euro annui, in due rate da 3,72 euro ciascuna.

Accredito contributivo e posizione dei collaboratori

Ai fini dell’accredito della contribuzione si applica l’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995: il versamento di un importo almeno pari al contributo calcolato sul minimale dà diritto all’accredito di tutti i mesi dell’anno solare; se il versamento è inferiore, i mesi accreditati si riducono proporzionalmente. Per imprese già esistenti, l’accredito decorre dall’inizio dell’anno solare; per nuove imprese, dal mese di inizio dell’obbligo contributivo. Se il reddito forfetario supera il minimale, il pagamento di un importo inferiore a quanto dovuto ma almeno pari al contributo sul minimale consente comunque l’accredito dell’intero anno. Per i coadiuvanti/coadiutori continua ad applicarsi l’art. 3-bis del d.l. 384/1992: la base imponibile è costituita dalla quota di reddito forfetario attribuita al collaboratore fino al limite del 49%, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa percepiti nel periodo d’imposta.

Esclusioni da ulteriori benefici contributivi

L’adesione al regime agevolato esclude l’applicazione di alcuni ulteriori benefici. In particolare non si applica la riduzione del 50% prevista dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 per i titolari di pensione presso gestioni INPS che abbiano più di 65 anni. Tale riduzione potrà tornare applicabile solo in caso di uscita dal regime agevolato e con decorrenza dal ripristino del regime ordinario, previa nuova domanda. È inoltre esclusa, per i collaboratori familiari con età inferiore a 21 anni che operano in imprese aderenti al regime agevolato, la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990.

Domanda di adesione e termini

L’accesso al regime agevolato avviene solo su domanda da presentare all’INPS con apposita dichiarazione. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa al 1° gennaio 2015, la domanda va compilata telematicamente nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti, sezione Domande telematizzate, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione. Se il termine non è rispettato, l’agevolazione non vale per l’anno in corso e la domanda dovrà essere ripresentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo, con decorrenza dal 1° gennaio di tale anno, sempre che permangano i requisiti. Lo stesso termine del 28 febbraio vale anche per chi esercitava già attività d’impresa ma non ha ancora una posizione attiva nelle gestioni autonome: in tal caso è previsto il modello cartaceo con indicazione del codice REA, da consegnare in sede. Per le nuove imprese avviate dal 1° gennaio 2015, la dichiarazione di adesione va presentata con la massima tempestività rispetto alla ricezione della delibera di iscrizione alla gestione previdenziale. Se la domanda arriva entro la prima elaborazione utile, viene applicata subito la tariffazione agevolata e sono disponibili i modelli F24 precompilati; se invece la posizione è già stata assoggettata a contribuzione, la dichiarazione viene inviata alla sede competente per istruttoria.

Uscita dal regime e cessazione dei requisiti

Il regime agevolato cessa dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti richiesti. Se però emerge che i requisiti dichiarati non sono mai esistiti, il regime cessa ab origine e si applica retroattivamente la contribuzione ordinaria sin dall’anno di iniziale adesione. L’abbandono del regime o il ripristino retroattivo per insussistenza dei requisiti hanno carattere definitivo e precludono nuovi accessi al beneficio. L’uscita può avvenire per tre motivi: perdita dei requisiti, scelta volontaria del contribuente, oppure comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesti la mancata adesione al regime fiscale o l’assenza originaria dei requisiti. Nei primi due casi, il regime ordinario si ripristina dal 1° gennaio dell’anno successivo alla dichiarazione di perdita dei requisiti o alla domanda di uscita; in seguito sarà resa disponibile l’applicazione telematica per il recesso. Nel terzo caso, il regime ordinario viene imposto con effetto retroattivo nella stessa decorrenza originaria del regime agevolato.

Controlli con Agenzia delle Entrate e istruzioni operative

Poiché il beneficio previdenziale dipende dai requisiti fiscali, è prevista una trasmissione costante dei dati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS per verificare la veridicità delle dichiarazioni e confermare o negare il beneficio. I controlli saranno effettuati centralmente e le eventuali criticità sulle singole posizioni saranno gestite con successivo messaggio. Sul piano operativo, le sedi gestiranno il regime tramite tre nuove funzioni della posizione contributiva: adesione, rinuncia e revoca dal regime agevolato. Le funzioni saranno attive dopo l’inserimento del codice azienda e disponibili nell’area intranet indicata nella circolare; ulteriori dettagli applicativi saranno forniti con successivo messaggio operativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.