Circolare numero 32 del 11-02-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SLI)sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 4 dicembre 2014 tra INPS e Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SLI) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Sono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di delega, revoca e contestazione, le percentuali di contribuzione, le tempistiche di versamento all’Associazione, il costo del servizio a carico del sindacato e le regole contabili e procedurali per la rilevazione delle operazioni. Vengono inoltre precisati durata della convenzione, cause di sospensione o recesso e responsabilità delle parti.
Convenzione INPS-SLI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-SLI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la disciplina applicativa della convenzione sottoscritta il 4 dicembre 2014 tra INPS e Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SLI), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. La convenzione consente agli iscritti beneficiari di specifiche prestazioni previdenziali e assistenziali di versare il contributo associativo mediante trattenuta sulle somme erogate dall’Istituto.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta del contributo associativo avviene sulla prestazione percepita e deve essere autorizzata tramite apposita delega all’INPS.
Delega e modalità di rilascio
L’autorizzazione alla trattenuta è rilasciata con una delega da trasmettere all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta obbligatoriamente dal delegante;
- corredata dalla copia di un documento d’identità.
Il codice identificativo del Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SLI) è 7001.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Revoca, contestazioni e concorrenza tra deleghe
La revoca della delega può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca è ricevuta direttamente dall’associato, l’INPS provvede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e alla comunicazione all’associazione sindacale revocata.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione sindacale, in tal caso, deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Se un’associazione presenta una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega in favore di altra associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, nella quale deve essere indicata l’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.
Misura del contributo e restituzioni
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti all’associazione.
Lo SLI ha comunicato le seguenti percentuali:
- 5% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI;
- 2% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Se vi è controversia sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’associazione risulta soccombente in giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle trattenute, servizi online e costo del servizio
L’INPS versa all’associazione sindacale gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese previste dall’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto mette inoltre a disposizione dell’associazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig":
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
- l’invio delle fatture relative al costo del servizio;
- tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Il costo del servizio è determinato in 0,80 euro per singola delega. Le eventuali variazioni annuali dei costi sono comunicate appositamente; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, vincoli per l’INPS e durata della convenzione
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS si riserva la facoltà di sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti allo SLI sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25423, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35423, per l’accreditamento al Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SLI) dei contributi associativi;
- GPA11423, per la rilevazione del debito verso lo SLI.
I pagamenti a favore dell’associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11423; l’eventuale saldo a fine esercizio va ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25423, GPA35423 e GPA11423.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dello SLI mediante trattenuta sulle prestazioni percepite.
Delega, identificativo del sindacato e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla richiesta di prestazione e obbligatoriamente sottoscritta dal delegante, con copia del documento d’identità. Il codice identificativo dello SLI è 7001. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati delle deleghe e conservarne la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe.
Revoca, contestazioni e rapporti con altra delega
La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’associazione sindacale, secondo modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente, acquisisce l’atto e lo comunica all’associazione. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. Se su una prestazione esiste già una delega per altra associazione, la nuova ha effetto solo dopo la revoca della precedente, con copia del documento d’identità allegata.
Misura del contributo e restituzioni
La delega deve indicare espressamente la misura percentuale del contributo, uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate dallo SLI sono: 5% su indennità di disoccupazione Mini ASpI; 2% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute; se la controversia sulla delega si risolve contro l’associazione, questa deve rimborsare la ritenuta all’interessato.
Versamenti, servizi online e costo del servizio
L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre, dedotte le spese previste e le somme non dovute già versate. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS rende disponibili gli elenchi dei nominativi, i dati anagrafici, gli importi trattenuti e gli elenchi dei pagamenti telematici, oltre a inviare fatture e comunicazioni. Il costo del servizio è fissato in 0,80 euro per singola delega.
Clausole di responsabilità, durata e recesso
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi, l’associazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2017; il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse.
Aspetti contabili e istruzioni procedurali
Per la contabilizzazione dei contributi associativi e dei versamenti allo SLI sono istituiti i conti GPA25423 per i contributi trattenuti, GPA35423 per l’accredito all’associazione e GPA11423 per il debito verso lo SLI. I pagamenti all’associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11423, con eventuale saldo da riprendere nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 10 feb 2015Circolare numero 28 del 10-02-2015
- Circolare · 10 feb 2015Circolare numero 29 del 10-02-2015
- Circolare · 10 feb 2015Circolare numero 30 del 10-02-2015
- Circolare · 10 feb 2015Circolare numero 31 del 10-02-2015
- Circolare · 13 feb 2015Circolare numero 33 del 13-02-2015
- Circolare · 5 feb 2015Circolare numero 27 del 05-02-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →