Cassazione Civile, Sentenza n. 21959/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Perugia che aveva liquidato ai commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo liquidatorio la somma di € 1.350.000,00 come compenso finale, oltre rimborsi. La società ricorrente contestava la disapplicazione operata dal Tribunale dell'art. 5 D.M. n. 30/2012 (che differenzia il criterio di liquidazione del compenso fra attivo "realizzato" e attivo "inventariato") e deduceva violazione degli artt. 39 e 165 legge fallimentare e delle disposizioni del D.M. n. 30/2012, sostenendo che il diverso criterio è giustificato dall’attività più complessa dei commissari nel concordato in continuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha enunciato un principio di diritto: ai fini del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle fasi ante e post omologa (nonché nella eventuale fase preconcordataria) va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5 commi 1 e 2 del D.M. n. 30/2012 nella parte in cui distingue tra attivo realizzato e attivo inventariato in funzione di tipologie eterogenee di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato. Tuttavia la Corte ha anche ritenuto che, quando la procedura si arresta prima della sua conclusione e il commissario cessa dalle funzioni, va applicato il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 5, comma 5, richiamando l'art. 2, comma 1 (ossia il compenso deve tener conto dell'opera prestata e può essere ridotto anche al di sotto delle percentuali minime e del minimo assoluto). Il decreto impugnato è stato cassato e rinviato al Tribunale di Perugia in diversa composizione per nuovo esame, con l'indicazione che il Tribunale dovrà rideterminare il compenso tenendo conto dell'interruzione anticipata della procedura e della proporzionalità dell'opera prestata.
Norme richiamate
D.M. 30/2012, art. 5
distinzione tra "attivo realizzato" (per i concordati con forme di liquidazione) e "attivo inventariato" (per le altre procedure)
La Corte ha ritenuto la parte dei commi 1 e 2 che opera tale distinzione irragionevole e l'ha disapplicata, stabilendo che per la determinazione del compenso del commissario giudiziale si deve fare riferimento all'attivo inventariato in tutti i casi; ma ha precisato che, se l'incarico cessa prima della chiusura, va applicato il criterio di proporzionalità del comma 5 richiamando l'art. 2, comma 1
D.M. 30/2012, art. 1
percentuali per la liquidazione del compenso (richiamate dall'art. 5)
Rimando delle percentuali di tariffa per la liquidazione del compenso; la Corte ha indicato che tali percentuali restano applicabili, ma vanno valutate rispetto all'attivo inventariato e nell'ambito del criterio dell'opera prestata (possibilità di collocare il compenso all'interno della forbice o anche sotto i minimi in ragione della proporzionalità)
D.M. 30/2012, art. 2, comma 1
determinazione del compenso "tenuto conto dell'opera prestata"
Fondamento del principio di proporzionalità: quando il commissario cessa prima della chiusura delle operazioni il compenso deve essere commisurato alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata e può essere ridotto anche al di sotto delle percentuali minime o del minimo assoluto
D.M. 30/2012, art. 4, comma 1
compenso minimo fisso di euro 811,35 salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1
Conferma che il minimo assoluto può essere derogato nelle ipotesi di proporzionalità previste dall'art. 2, comma 1
Legge fallimentare, art. 39
Prevede che il compenso al curatore sia determinato con decreto ministeriale; la Corte ricorda che il rinvio alla normativa regolamentare è formale e che il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo regolamentare per violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza
Legge fallimentare, art. 165
Rinvio della disciplina dei compensi al decreto ministeriale; impiegata nella discutibile applicazione normativa che è stata oggetto di sindacato per eccesso di potere/irragionevolezza
Legge fallimentare, artt. 171, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 185, 186
Elencano le funzioni e le attività del commissario giudiziale (inventario, relazioni, partecipazione all'adunanza dei creditori, sorveglianza, ecc.), utilizzate dalla Corte per argomentare che molte attività sono comuni a tutte le tipologie di concordato e giustificano un criterio unitario di calcolo basato sull'attivo inventariato
Legge fallimentare, art. 182-quinquies e art. 186-bis
Richiamate per evidenziare le nuove e specifiche attività di parere del commissario (finanziamenti prededucibili, partecipazione ad affidamenti pubblici) che pure possono essere valutate nell'ambito della forbice tariffaria, ma non giustificano di per se stesse la disparità di trattamento stabilita dall'art. 5 del D.M.
Massime di principio
- Per la liquidazione del compenso unico al commissario giudiziale (attività ante e post omologa) si deve fare riferimento all'attivo inventariato e non all'attivo realizzato, evitando la discriminazione fra tipologie di concordato basata sulla mera presenza di forme di liquidazione
- Quando il commissario cessa dalle funzioni prima della chiusura della procedura, il tribunale deve applicare il principio di proporzionalità (art.2, comma 1 D.M. 30/2012 richiamato dall'art.5, comma 5) e può determinare un compenso ridotto anche al di sotto delle percentuali minime e del minimo assoluto, in rapporto alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata
- Il giudice che liquida il compenso deve motivare in modo specifico e puntuale la quantificazione entro la forbice tariffaria, spiegando le ragioni della scelta e l'incidenza delle attività svolte, ovvero la riduzione applicata per proporzionalità
- La complessità aggiuntiva di un concordato in continuità può giustificare un compenso maggiore ma tale maggiorazione deve essere apprezzata all'interno della forbice tariffaria e con motivazione, non mediante una regola automatica basata su attivo realizzato
- Il tribunale, nel riesaminare, dovrà ricalcolare il compenso tenendo conto sia del principio unitario sull'attivo inventariato sia della reale durata e intensità dell'incarico svolto dal commissario fino all'interruzione della procedura
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