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Legge

L.R. Toscana 77/2020

Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica causata da COVID-19.

Normativa regionaleL.R. Toscana 77/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone, per solidarietà durante l’emergenza COVID-19, che i rimborsi spese per l’esercizio del mandato relativi a marzo e aprile 2020 siano trattenuti dalle somme dovute ai consiglieri regionali nei mesi di agosto e settembre 2020. Le somme così recuperate sono destinate a interventi sociali, con successiva individuazione dei beneficiari da parte del Consiglio regionale.

Devoluzione dei rimborsi dei consiglieri regionali per emergenza COVID-19

Devoluzione dei rimborsi dei consiglieri regionali per l’emergenza COVID-19

La legge regionale disciplina, per la Regione indicata nel titolo, una misura straordinaria e una tantum di contribuzione solidale collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento incide sui rimborsi spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali limitatamente a un periodo definito del 2020.

Ambito di applicazione e contenuto della misura

La disciplina riguarda gli importi erogati ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2009, nella misura corrispondente alle somme percepite a titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile 2020. Tali importi non vengono corrisposti separatamente, ma sono trattenuti nell’ambito delle somme dovute e da erogare per i mesi di agosto e settembre 2020.

Finalità e destinazione delle somme trattenute

Le somme trattenute sono finalizzate a interventi di carattere sociale, in coerenza con la finalità di solidarietà istituzionale dichiarata dalla legge. La norma prevede che la destinazione sia formalizzata mediante variazione al bilancio del Consiglio regionale.

Individuazione dei beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi sociali non sono individuati direttamente dalla legge, ma con successivo atto del Consiglio regionale. La legge, quindi, rinvia a un atto successivo la definizione concreta dei destinatari delle risorse.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La misura ha applicazione limitata ai rimborsi riferiti ai mesi di marzo e aprile 2020 e alla loro trattenuta sulle somme dovute per agosto e settembre 2020; si tratta quindi di una disciplina esaurita nel tempo e riferita a un’emergenza ormai conclusa.

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