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Legge

L.R. Toscana 80/2020

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.

Normativa regionaleL.R. Toscana 80/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 30/2003 su statistiche dei flussi, ospitalità in spazi aperti, immobili agrituristici, controlli e sanzioni. Introduce limiti quantitativi e requisiti per campeggio/agri-ospitalità, nuove ipotesi sanzionatorie e una disciplina transitoria per le aziende già operative e per le pratiche edilizie già presentate.

Modifiche alla disciplina toscana dell’agriturismo e dell’ospitalità in spazi aperti

Modifiche alla disciplina dell’agriturismo in Toscana

La legge regionale Toscana 6 agosto 2020, n. 80 interviene sulla l.r. 30/2003, aggiornando la disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche con particolare riguardo a rilevazione statistica dei flussi, ospitalità in spazi aperti, requisiti edilizi, controlli e sanzioni.

Dati statistici e comunicazione dei flussi turistici

Gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze. La registrazione giornaliera degli arrivi e delle partenze avviene tramite procedura telematica, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria anche in assenza di movimento con cadenza mensile, secondo le prescrizioni ISTAT.

I comuni capoluogo e la Città metropolitana raccolgono i dati relativi ai servizi e alle attrezzature delle singole strutture ricettive agrituristiche e i dati statistici sul movimento dei clienti, trasmettendoli poi alla Giunta regionale. Tali dati possono essere comunicati e diffusi anche tramite strumenti telematici a soggetti pubblici e privati.

Ospitalità in spazi aperti: requisiti e limiti

L’ospitalità in spazi aperti, in tende o in altri mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è consentita soltanto in aziende con una superficie minima di 5 ettari, detenuta all’interno di un singolo comune oppure, se i terreni sono contigui, in due comuni.

L’attività deve restare entro i limiti derivanti dalla principalità dell’attività agricola e, in ogni caso, nel rispetto simultaneo dei seguenti massimali:

  • 6 ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;
  • 1 tenda o altro mezzo per piazzola;
  • 90 ospiti per azienda;
  • 35 piazzole per azienda.

Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne definisce anche le caratteristiche. L’ospitalità in spazi aperti è esclusa nelle aree individuate con deliberazione del Consiglio comunale.

L’imprenditore agricolo può allestire i mezzi di soggiorno in non più di 12 piazzole; entro tale limite è ammessa, se compatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia, anche la dotazione di piazzole con allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell’attività.

Immobili e interventi edilizi destinati all’attività agrituristica

La disciplina sugli immobili utilizzabili per l’attività agrituristica viene ampliata con riferimento, salvo i limiti e le condizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai volumi derivanti da:

  • interventi di sostituzione edilizia;
  • addizioni volumetriche;
  • addizioni volumetriche ulteriori previste dalla l.r. 65/2014;
  • interventi di ristrutturazione edilizia conservativa;
  • interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti.

Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto, purché abbia caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantire il corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

Vigilanza e controlli

La Regione effettua verifiche esclusivamente sul rispetto della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture e sulla natura dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Il mantenimento del requisito della principalità deve essere controllato su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Gli altri requisiti sono verificati su un campione non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti nel territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.

Sanzioni amministrative

La legge introduce o aggiorna diverse sanzioni a carico dell’imprenditore agricolo titolare dell’attività agrituristica.

È prevista una sanzione da 100 a 600 euro per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata della comunicazione dei flussi turistici, quando nel corso dell’anno solare l’inadempimento si ripeta per più di tre volte.

Tra le ipotesi sanzionabili viene inserita la classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o al livello dichiarato al SUAP competente.

È inoltre prevista una sanzione da 400 a 2.000 euro per ogni tipologia di prodotto non conforme alla legge o al regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Agevolazioni per attività agrituristiche di ridotte dimensioni

Per le aziende agricole situate nelle zone svantaggiate, ai sensi della normativa dell’Unione europea, si applica la disciplina agevolativa prevista per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni.

Regime transitorio

Per le aziende agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della legge, svolgono già ospitalità in spazi aperti, i nuovi limiti numerici non si applicano se risultano più restrittivi della situazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola. Tali aziende non possono comunque aumentare ulteriormente il numero autorizzato di ospiti e piazzole, comprese le piazzole allestite dall’imprenditore agricolo.

Per i procedimenti conseguenti a domande di permesso di costruire e SCIA già presentate alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 nel testo vigente al momento della presentazione delle istanze o delle segnalazioni.

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