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Decreto dirigenziale n. 27 del 05/05/2020

Qualifica della Società ISARail S.p.A. con sede in via Gorizia ,1 – 80033 - Cicciano (NA), quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Trasporto Combinato e Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti27

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica ISARail S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, per una serie di sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali, oltre alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. L’atto disciplina modalità operative, obblighi di conservazione e comunicazione, vigilanza affidata ad ACCREDIA, durata della qualifica collegata al certificato di accreditamento e cause di sospensione o revoca. È inoltre fissata la scadenza della qualifica al 4 aprile 2023, con una finestra transitoria fino al 15 giugno 2020 per i procedimenti in corso.

Qualifica di ISARail S.p.A. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari

Qualifica di ISARail S.p.A. quale organismo AsBo ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013

Il decreto della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica ISARail S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. L’atto si colloca nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza e sull’interoperabilità ferroviaria, richiamando in particolare i regolamenti e le direttive UE in materia, i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019, la convenzione MIT-ACCREDIA e il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi.

Presupposti normativi e istruttoria

Il provvedimento prende atto dell’accreditamento ACCREDIA della società, dei relativi certificati e della richiesta di rinnovo presentata da ISARail S.p.A. il 23 aprile 2020. È inoltre richiamato che la società risultava già qualificata con precedente decreto n. 7 del 4 febbraio 2020, valido fino al 25 luglio 2020. Il Ministero dichiara completa e conforme la documentazione prodotta rispetto a quanto previsto dal DD n. 37/2019.

Ambito della qualifica

La qualifica è rilasciata per i seguenti sottosistemi ferroviari:

  • infrastrutture;
  • energia;
  • controllo-comando e segnalamento, sia a terra sia di bordo;
  • materiale rotabile;
  • esercizio e gestione del traffico;
  • manutenzione;
  • trasporto combinato.

La qualifica copre anche la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Obblighi operativi dell’organismo qualificato

ISARail S.p.A. deve operare secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) n. 402/2013. Il decreto impone specifici obblighi di mantenimento dell’assetto organizzativo e delle risorse, con particolare riguardo a personale, strutture, laboratori e consulenti esterni; eventuali modifiche devono essere preventivamente approvate da ACCREDIA.

Gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili al MIT e all’ANSF. Inoltre, l’organismo deve comunicare a MIT e ANSF:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni di qualifica;
  • eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della qualifica, comprese quelle transfrontaliere e in subappalto.

Vigilanza, rinnovo ed estensione

La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento, con verifica della permanenza dei requisiti e della regolarità delle operazioni svolte. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento.

Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione a uno o più sottosistemi, ISARail deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37 del 28 giugno 2019; per il rinnovo, l’istanza va depositata almeno tre mesi prima della scadenza.

Provvedimenti sanzionatori e cessazione della qualifica

Il decreto prevede un sistema graduale di intervento in caso di violazioni:

  • diffida per i casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi più gravi o in caso di precedente diffida;
  • revoca per reiterate gravi violazioni.

La sospensione è rimossa solo dopo l’accertata eliminazione delle irregolarità. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera nei tempi e modi indicati. È prevista l’immediata sospensione anche nel caso di perdita dei requisiti di qualifica ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, ISARail deve interrompere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ANSF. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ANSF, ERA e Commissione europea.

Durata della qualifica e regime transitorio

La qualifica ha durata coincidente con quella del certificato di accreditamento ACCREDIA ISP 065E Rev. 08 e scade il 4 aprile 2023. Per i soli procedimenti in corso, l’organismo può operare ed emettere documentazione riportando anche i riferimenti alla precedente qualifica fino al 15 giugno 2020, in analogia alla prassi richiamata per gli organismi notificati.

Pubblicazione

Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ANSF.

Punti principali

Qualifica conferita a ISARail S.p.A.

La società ISARail S.p.A., con sede in Cicciano (NA), è qualificata come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 (Assessment Body – AsBo). La qualifica riguarda i sottosistemi infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione e trasporto combinato, nonché la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Presupposti normativi e istruttori

Il decreto richiama la normativa europea in materia di sicurezza, interoperabilità e accreditamento ferroviario, nonché i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019. La qualifica è rilasciata sulla base della convenzione MIT-ACCREDIA, del Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 e dei certificati di accreditamento ACCREDIA relativi a ISARail. È inoltre evidenziato che la società aveva già una precedente qualifica in corso di validità.

Obblighi dell’organismo qualificato

ISARail deve svolgere le attività secondo il Regolamento (UE) n. 402/2013, mantenere invariata la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali come risultanti dalla documentazione agli atti, e sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione di ACCREDIA. Gli atti di certificazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e tenuti a disposizione di MIT e ANSF. Sono inoltre previsti specifici obblighi di comunicazione verso MIT e ANSF su rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri, circostanze rilevanti, richieste delle autorità di vigilanza e attività svolte, incluse quelle transfrontaliere e in subappalto.

Vigilanza, durata e rinnovo

La vigilanza sull’organismo è demandata ad ACCREDIA, che verifica il possesso dei requisiti e la regolarità delle operazioni. La validità della qualifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, l’organismo deve presentare istanza secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019; per il rinnovo, la domanda va presentata almeno tre mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e pubblicazione

Il decreto disciplina i casi di diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni, perdita dei requisiti o inottemperanza ai provvedimenti adottati. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve immediatamente sospendere l’attività e informare MIT e ANSF. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ANSF, ERA e Commissione europea. La qualifica scade il 4 aprile 2023; per i soli procedimenti in corso, l’organismo può operare richiamando anche la precedente qualifica fino al 15 giugno 2020. Il decreto è pubblicato sui siti MIT e ANSF.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilitàaccreditamento e vigilanzafinanziamenti e contributi

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