Sentenza del 27/06/2016 n. 4200 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Equitalia - Cartella di pagamento - Sanzione irrogata - Comunicazione irregolarità della cartella - Problemi personali - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che i problemi personali del contribuente, impedendogli di prendere conoscenza della comunicazione di irregolarità, non incidono sulla legittimità della sanzione irrogata. La procedura e la sanzione restano quindi valide, salvo eventuali specifiche irregolarità formali o sostanziali della notifica e dell'attività dell'amministrazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la sanzione fosse illegittima perché, a causa di problemi personali, non aveva potuto prendere visione della comunicazione di irregolarità relativa alla cartella di pagamento. Secondo la sua prospettazione, tale impedimento avrebbe dovuto incidere sulla validità della procedura o sulla possibilità di contestare tempestivamente la pretesa.
Norme richiamate
Legge n. 248/2005, art. 2-bis
La norma è richiamata come fondamento della disciplina relativa alla comunicazione di irregolarità e alla riscossione. La mancata presa di visione dell'atto per ragioni personali del contribuente non determina, di per sé, l'illegittimità della sanzione.
Massime di principio
- Le difficoltà personali del contribuente, anche se effettivamente esistenti, non eliminano automaticamente gli effetti giuridici di una comunicazione regolarmente effettuata né rendono illegittima la sanzione.
- Per contestare una cartella o una sanzione occorre dimostrare un vizio concreto della procedura, come omessa o irregolare notifica, difetto di motivazione, errore nel calcolo o insussistenza del presupposto tributario.
- Il contribuente deve organizzarsi per verificare tempestivamente la propria posizione fiscale e rispettare i termini di pagamento o impugnazione; la mancata conoscenza di fatto dell'atto non è generalmente sufficiente.
- Eventuali impedimenti personali possono assumere rilievo solo se la legge prevede una specifica causa di sospensione o rimessione in termini e se ne ricorrono i presupposti, non come giustificazione generica.
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