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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07352/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo; ha accolto il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo; ha dichiarato assorbito il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, Sezione di Napoli, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte degli eredi di un contribuente deceduto, di una cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e annullato la pretesa, ritenendo tardiva la notifica della cartella eseguita nel 2012 rispetto al termine triennale di decadenza previsto dall’art. 25 d.P.R. 602/1973, e aveva escluso rilievo a una relata/avviso di ricevimento prodotta dall’agente della riscossione perché ritenuta tardiva e comunque non decisiva. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) omessa pronuncia/omessa motivazione sulla prova della notifica; (2) violazione delle norme sul processo tributario per avere dichiarato tardiva la produzione in appello delle relate di notifica; (3) violazione delle norme sull’impugnazione e sulla decadenza, sostenendo che la cartella era stata notificata già il 13 giugno 2011 a un coerede/coobbligato solidale e quindi nei termini; (4) violazione delle norme sulla notifica postale e sull’efficacia della ricevuta di ritorno sottoscritta; (5) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973; (6) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla documentazione attestante la notifica a uno degli eredi. Gli eredi resistono con controricorso e deducono anche eccezioni di inammissibilità e giudicato interno.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia non può essere cumulatamene confusa con quella di motivazione apparente o insufficiente; se il giudice ha comunque esaminato la questione, non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia va dedotto come error in procedendo, non insieme al vizio di motivazione o alla violazione di norme sostanziali.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio attiene all’omesso esame di un fatto decisivo o a una motivazione giuridicamente non corretta, quando la questione sia stata esaminata dal giudice di merito.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte lo richiama nel contesto della produzione documentale in appello nel processo tributario.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello; la parte può produrre per la prima volta documenti difensivi, specie per confutare la tesi avversaria.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non impedisce la mera difesa documentale.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la tempestività dell’impugnazione della cartella.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la non tempestività del ricorso introduttivo.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La ricevuta di ritorno sottoscritta può costituire prova della notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982

    È richiamato in relazione alle modalità di notificazione postale e alla prova di ricezione.

  • art. 38, comma 2, d.P.R. n. 655 del 1982

    È richiamato in relazione alla prova della consegna della notificazione postale.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La tempestiva notifica della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza dell’azione di riscossione; il termine va verificato con riguardo alla notifica utile intervenuta entro il triennio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione non va interpretato in modo eccessivamente formalistico; basta che il contenuto degli atti sia indicato con chiarezza e se ne segnali la presenza negli atti di causa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, e la parte rimasta contumace in primo grado può produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo notificato, quando la produzione sia diretta a confutare le ragioni della controparte e non introduca eccezioni in senso stretto.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario non impedisce la proposizione di mere difese documentali né la produzione di documenti volti a dimostrare la rituale notificazione dell’atto impositivo.
  • La tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei debitori coobbligati impedisce il maturare della decadenza prevista dall’art. 25 d.P.R. 602/1973 anche nei confronti degli altri soggetti obbligati in solido.
  • La ricevuta di ritorno o l’avviso di ricevimento, se riferiti in modo sufficientemente chiaro alla cartella impugnata e presenti agli atti, possono costituire prova della notifica e non possono essere ignorati dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza non va applicato in modo meramente formalistico: è sufficiente che il ricorrente indichi con precisione il contenuto dei documenti e la loro collocazione negli atti di causa, senza necessità di trascrizione integrale di tutto il materiale documentale.
  • Il motivo che cumula omessa pronuncia e omessa motivazione deve essere scrutinato distinguendo i due vizi: il primo attiene alla completa omissione della decisione su un capo della domanda o eccezione, il secondo alla motivazione sulla questione comunque esaminata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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