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Legge

L.R. Sardegna 22/2018

Disciplina della politica linguistica regionale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 22/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce la politica linguistica della Regione Sardegna per tutelare e promuovere lingua sarda, catalano di Alghero, sassarese, gallurese e tabarchino, con interventi su amministrazione, scuola, media, università, toponomastica e cultura. Prevede piani triennali/di legislatura e programmi annuali di spesa; entrata in vigore dal 5 luglio 2018, con alcune disposizioni transitorie e modifiche successive.

Disciplina della politica linguistica regionale sarda

Disciplina della politica linguistica regionale

La legge della Regione autonoma della Sardegna definisce una politica linguistica organica per la tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino. La disciplina si applica nel territorio regionale e, per le minoranze storiche, nei limiti della delimitazione territoriale prevista dalla legge statale n. 482 del 1999.

Principi, finalità e ambito

La Regione riconosce l’identità linguistica del popolo sardo come bene primario e orienta la propria azione a trasparenza, partecipazione, programmazione ed efficienza. La legge riguarda:

  • la tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda e del catalano di Alghero;
  • la promozione e valorizzazione di sassarese, gallurese e tabarchino;
  • le modalità di insegnamento, anche in italiano, della storia, letteratura e altre discipline riferite alla Sardegna.

Gli interventi mirano a diffondere le lingue nella società, nelle istituzioni e nei media, sostenere l’educazione plurilingue e favorire la trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche. La legge si coordina con Costituzione, Statuto sardo, legge n. 482/1999 e decreto legislativo n. 16/2016.

Compiti della Regione e degli enti locali

La Regione programma, attua e monitora gli interventi di politica linguistica, promuove relazioni con altre minoranze linguistiche e disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse agli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999. Le autonomie locali concorrono agli obiettivi della legge, possono collaborare con altri soggetti pubblici e privati e devono adeguare statuti e regolamenti ai principi della normativa statale e regionale.

Programmazione, partecipazione e standard linguistici

La Giunta regionale approva, per la durata della legislatura, un piano di politica linguistica regionale coerente con il PRS. Entro 60 giorni dall’adozione del PRS e, poi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della manovra di bilancio, adotta rispettivamente il piano e il programma annuale di spesa che ripartisce le risorse. Gli atti tengono conto della situazione sociolinguistica e della consistenza numerica delle lingue interessate, aggiornata anche mediante indagini biennali.

È istituita ogni anno una conferenza aperta sulla lingua, come sede di partecipazione pubblica. La Regione può inoltre attivare consultazioni pubbliche e strumenti demoscopici. Per la lingua sarda opera la Consulta de su sardu, incaricata di elaborare e aggiornare la proposta di standard linguistico e norma ortografica; per il catalano di Alghero si fa riferimento allo standard già in uso nel Comune di Alghero. La Giunta approva le proposte entro sei mesi dalla nomina della Consulta.

Certificazione linguistica

La conoscenza delle lingue è attestata da certificazione rilasciata da soggetti pubblici o privati abilitati, iscritti in un elenco istituito presso la Presidenza della Regione. La Regione definisce, con università e istituti qualificati, l’applicazione del Quadro comune europeo di riferimento alla lingua sarda e al catalano di Alghero.

Nelle more dell’assetto definitivo, la conoscenza di tali lingue è certificata provvisoriamente dall’Assessorato competente; per sassarese, gallurese e tabarchino la conoscenza è prima autocertificata e poi certificata secondo le modalità provvisorie dopo la standardizzazione. Le certificazioni provvisorie valgono solo fino all’entrata in vigore della disciplina definitiva.

Amministrazione pubblica, sportelli linguistici e comunicazione istituzionale

La Regione disciplina l’uso delle lingue minoritarie negli uffici pubblici, negli organi collegiali e nella pubblicazione di atti e documenti ufficiali, che restano giuridicamente efficaci solo nel testo italiano. Può finanziare progetti locali di tutela e diffusione presentati da autonomie locali, camere di commercio e aziende sanitarie.

Viene istituita una rete territoriale di sportelli linguistici: uno regionale, uno ad Alghero, uno a Sassari, uno in Gallura, uno a Carloforte e fino a 10 sportelli di coordinamento territoriale. Essi svolgono traduzione, formazione, supporto alla comunicazione istituzionale, toponomastica, tutoraggio scolastico, sensibilizzazione e assistenza a enti e privati. Il personale deve possedere conoscenza scritta e orale almeno di livello C1 ed è reclutato prioritariamente tramite mobilità, poi concorsi pubblici.

La comunicazione istituzionale del sistema Regione tende alla forma bilingue per stemma, atti rilevanti, denominazioni di strutture, siti web e social network. Sono previste anche misure sulla toponomastica, cartellonistica bilingue, segnaletica stradale e comunicazione di eventi culturali con possibili premialità nei bandi.

Istruzione, quota regionale dei piani di studio e insegnamento

La Regione formula indirizzi per la quota regionale dei piani di studio, valorizzando identità culturale e linguistica della Sardegna, apprendimento plurilingue e rapporto con il territorio. Per l’attuazione scolastica è istituito il comitato interistituzionale permanente “Obreria pro s’imparu de su sardu”, che predispone linee guida su inserimento curricolare, materiali didattici, organici, scelta delle famiglie, valutazione, formazione docenti e uso della norma ortografica.

Nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comuni delimitati ai sensi della legge n. 482/1999 si inseriscono insegnamento delle lingue minoritarie e insegnamento veicolare nelle lingue minoritarie. La Regione promuove tali attività anche nelle secondarie di secondo grado. La scelta dell’insegnamento avviene all’iscrizione e vale per l’intero ciclo scolastico, salvo modifica all’inizio di ciascun anno.

Sono previsti contributi alle scuole che inseriscono per l’intero anno scolastico uso, insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie per almeno 3 ore settimanali nella scuola dell’infanzia e 2 ore nella primaria e secondaria, con spese ammissibili per docenti, organizzazione e materiale didattico. I contributi si estendono anche a sassarese, gallurese e tabarchino.

La Regione promuove inoltre l’insegnamento della storia e letteratura della Sardegna, limita il sostegno all’acquisto del materiale didattico e finanzia laboratori extracurricolari in lingua, aperti anche alle famiglie, inseriti in un catalogo regionale dopo valutazione dei progetti.

Personale docente, tutor e materiale didattico

L’insegnamento è affidato a docenti con conoscenza almeno C1 della lingua, certificata secondo la disciplina regionale. Possono operare docenti interni, altri docenti del sistema scolastico o soggetti abilitati all’insegnamento. La Regione istituisce un elenco regionale dei docenti e ne disciplina gestione e utilizzo previa intesa con l’Ufficio scolastico regionale.

È prevista la formazione e l’aggiornamento permanente dei docenti, anche ai fini della certificazione. Le istituzioni scolastiche possono reclutare docenti esterni qualificati. La Regione sostiene anche l’inserimento di tutor per assistenza e consulenza in ambito scolastico. Inoltre finanzia la produzione di materiale didattico originale, anche multimediale, e il doppiaggio di materiali audiovisivi utili all’insegnamento.

Media, editoria, informatica e servizio pubblico radiotelevisivo

La Regione sostiene l’uso delle lingue minoritarie nei media, nell’editoria, nell’informatica e nel web, finanziando articoli, opere editoriali, prodotti audiovisivi e radiofonici, contenuti per social media, software e applicazioni. Sostiene anche emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono esclusivamente nelle lingue indicate.

Nel servizio pubblico radiotelevisivo la Regione promuove programmi in lingua sarda, catalano di Alghero, sassarese, gallurese e tabarchino; in una convenzione regionale un terzo della programmazione è riservato a informazione e approfondimento in tali lingue.

Università, ricerca e organismi privati

La Regione collabora con le università sarde per formazione, ricerca e studio, mediante convenzione che può includere corsi per insegnanti, interpreti e traduttori, percorsi universitari dedicati alla lingua e letteratura sarda, etnomusicologia, convegni, premi per tesi, borse e contratti di ricerca. Con le università promuove anche l’“Academia de su sardu”, con compiti scientifici e di consulenza sulla lingua.

Sono finanziati anche soggetti privati con finalità statutarie coerenti, purché radicati sul territorio e attivi in modo qualificato e continuativo nello studio, formazione, salvaguardia, promozione e certificazione linguistica.

Arti proprie e patrimonio immateriale

La legge tutela e promuove le arti proprie veicolate attraverso le lingue regionali, considerate parte del patrimonio culturale immateriale sardo. Rientrano in tale ambito i linguaggi poetico-musicali tradizionali, il canto in vari generi, il cinema e il teatro. L’ISRE concorre all’attuazione tramite programmi di contributo per eventi, spettacoli, corsi, produzioni artistiche, doppiaggi e partecipazione a rassegne, oltre a un festival itinerante annuale, “Domus de sa cultura” e un catalogo multimediale delle arti proprie.

Regole finanziarie, controlli e abrogazioni

I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali o nazionali per i medesimi interventi e devono rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato, compresi i regolamenti UE de minimis e di esenzione per categoria. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione e la Giunta presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione su risorse, risultati e criticità.

Sono abrogati numerosi articoli della legge regionale n. 26/1997 e alcune disposizioni di altre leggi regionali; sono inoltre modificate norme finanziarie della legge di stabilità 2018. Per il 2018 è autorizzata una spesa specifica, mentre dal 2019 gli interventi sono finanziati nei limiti delle risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS.

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