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Legge

L.R. Abruzzo 47/2022

Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 47/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Abruzzo, il procedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre gravate da usi civici e conferisce ai Comuni le relative funzioni amministrative, con controllo finale regionale. Prevede transitorio per i procedimenti pendenti e un diritto di istruttoria fino a 50 euro per particella catastale. Entrata in vigore il 29 dicembre 2022; alcune norme sono state poi modificate, ma la disciplina base resta quella vigente nel testo consolidato.

Conferimento ai Comuni delle funzioni in materia di legittimazione degli usi civici

Conferimento ai Comuni delle funzioni in materia di legittimazione degli usi civici

La legge regionale dell’Abruzzo disciplina il procedimento amministrativo di legittimazione delle occupazioni abusive su terre gravate da uso civico e trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative regionali in materia. Resta fermo il coordinamento con la normativa statale sugli usi civici, sui domini collettivi e sulla tutela paesaggistica.

Ambito di applicazione e presupposti della legittimazione

La disciplina riguarda la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo di terre soggette a uso civico, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 9 della legge n. 1766/1927. La domanda deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare le permanenti e sostanziali migliorie apportate, oltre a documentazione catastale e fotografica dello stato dei luoghi.

Il rapporto enfiteutico derivante dalla legittimazione è regolato dal codice civile e dalle leggi speciali, per quanto compatibili. Restano inoltre ferme le norme statali di tutela del paesaggio e dell’ambiente, poiché le aree gravate da usi civici conservano la natura di beni paesaggistici.

Canoni e attestazioni sui gravami di uso civico

Salvo diversa determinazione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti, i canoni di natura enfiteutica sono determinati secondo i criteri delle leggi regionali richiamate sulla valutazione dei suoli civici. I Comuni che dispongono di verifica demaniale regolarmente approvata, nel rilasciare il certificato di destinazione urbanistica, attestano la presenza o l’assenza di gravami di uso civico.

Conferimento di funzioni ai Comuni e ruolo della Regione

Le funzioni amministrative regionali concernenti la legittimazione delle occupazioni abusive sono conferite ai Comuni. Per una gestione efficiente, i Comuni possono costituirsi in forme associative previste dalla normativa vigente.

La Regione conserva le funzioni e i compiti amministrativi non incompatibili con la disciplina sui domini collettivi e con la normativa regionale previgente in materia di usi civici e gestione delle terre civiche.

Procedimento amministrativo e controllo regionale

Le amministrazioni comunali adottano il provvedimento finale entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il provvedimento acquista efficacia solo dopo il visto del Servizio regionale competente, che esercita il controllo di legittimità.

Gli atti comunali sono trasmessi alla Regione completi di allegati e istruttoria, e il Servizio regionale li esamina entro 90 giorni dal ricevimento. Può chiedere chiarimenti, documenti o integrazioni: in tal caso il termine è sospeso per non più di 30 giorni. Se il provvedimento è ritenuto illegittimo, il visto è ricusato e gli atti sono restituiti al Comune.

I procedimenti possono essere definiti tramite conferenza di servizi, ove applicabile la legge n. 241/1990. I Comuni possono avvalersi di incarichi esterni nel rispetto della normativa statale. Per quanto non disciplinato, si applica la legge n. 241/1990.

Modifiche alla normativa regionale previgente

La legge interviene sulla l.r. n. 25/1988 e sulla l.r. n. 68/1999 per adeguare l’assetto delle competenze. In particolare:

  • le funzioni amministrative indicate dalla l.r. n. 25/1988 sono esercitate dalla Giunta regionale;
  • viene eliminato il riferimento all’esclusiva competenza regionale per alcune attività previste dalla l.r. n. 68/1999;
  • la quotizzazione e la conciliazione amministrativa dei suoli di uso civico sono rese definitive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta.

Attuazione, decorrenza effettiva e regime transitorio

Il trasferimento delle funzioni diventa operativo solo quando i Comuni adottano atti organizzativi che ne assicurino la piena operatività; tali atti devono essere comunicati alla Regione e resi noti alla cittadinanza. Fino a quel momento, o in caso di mancata adozione degli atti organizzativi, le funzioni restano alla Regione.

I procedimenti di legittimazione già pendenti presso l’amministrazione regionale alla data di acquisizione delle funzioni da parte dei Comuni restano definiti dalla Regione, secondo i termini previsti dalla disciplina amministrativa regionale richiamata. Sono considerati pendenti quelli per i quali, a tale data, non sia ancora decorso il termine di conclusione del procedimento.

Dopo il trasferimento delle funzioni, le nuove istanze devono essere presentate ai Comuni competenti, comprese quelle relative a procedimenti non conclusi dalla Regione per i quali sia già maturata la decadenza per proporre l’azione ex art. 31, comma 2, c.p.a.

Per le istanze presentate prima dell’approvazione della d.g.r. n. 151/2019, e comunque non oltre gli ultimi 15 anni dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione, la verifica dei presupposti ex art. 9 della legge n. 1766/1927 va effettuata con riferimento alla data di presentazione dell’istanza rimasta inevasa. Inoltre, per i procedimenti non definiti dalla Regione nei termini, l’interessato può presentare istanza al Comune e, se più favorevole, si applica la medesima valutazione temporale prevista dal comma 5-bis.

È esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti od omissioni della Regione nell’esercizio delle funzioni conferite.

Potere sostitutivo regionale

In caso di mancato esercizio delle funzioni da parte del Comune, dopo la loro effettiva acquisizione, la Giunta regionale può diffidare l’ente a provvedere entro un termine congruo non inferiore a 30 giorni e, in caso di inerzia, nominare un commissario ad acta. Gli oneri economici sono posti a carico del Comune inadempiente; il commissario può avvalersi degli uffici comunali o agire direttamente.

Pubblicità degli enti esponenziali della collettività

Per la pubblicità-notizia della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico e di proprietà collettiva, è istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura un registro ricognitivo. L’iscrizione avviene su istanza del legale rappresentante corredata da atto costitutivo e statuto. Il registro è pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale regionale e ogni variazione statutaria o costitutiva deve essere comunicata tempestivamente per l’aggiornamento.

Disposizioni finanziarie

Per l’esercizio delle funzioni conferite ai Comuni è istituito un diritto di istruttoria a favore degli enti locali, fino a un massimo di 50 euro per ogni particella catastale oggetto di domanda di legittimazione. Il diritto è riscosso al momento della presentazione dell’istanza.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT. Nel testo consolidato risultano anche successive modifiche, in particolare al procedimento e alla disciplina del registro degli enti esponenziali, ma l’assetto generale resta quello del conferimento ai Comuni delle funzioni in materia di legittimazione degli usi civici.

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