L.R. Abruzzo 36/2022
Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il BURAT come strumento ufficiale di pubblicità legale della Regione Abruzzo, ne definisce struttura, contenuti pubblicabili, tempi e modalità di pubblicazione, gratuità e regole organizzative. Abroga la previgente L.R. 51/2010 e contiene una norma finanziaria con copertura degli oneri e variazioni di bilancio 2023-2025; l’atto è vigente ma alcune disposizioni economiche sono riferite a esercizi ormai conclusi.
Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)
Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)
La legge disciplina il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, quale strumento ufficiale di pubblicità legale per leggi, regolamenti e altri atti regionali. Il provvedimento si applica esclusivamente alla Regione Abruzzo e organizza contenuti, modalità di pubblicazione, gratuità e assetto amministrativo del servizio.
Funzione del BURAT e principi generali
Il BURAT è configurato come strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. È redatto in forma digitale e diffuso telematicamente, con modalità idonee a garantire autenticità, integrità e conservazione degli atti. La disciplina richiama inoltre i principi di accessibilità, completezza, semplicità dell’informazione e chiarezza del linguaggio.
Articolazione della pubblicazione
Il Bollettino si articola in tre serie:
- Ordinario
- Speciale
- Supplemento
Nella serie Ordinario, parte prima, sono pubblicati in particolare:
- lo Statuto regionale e le sue modifiche, anche ai fini notiziali ex art. 123 Cost.;
- leggi e regolamenti regionali;
- Piano regionale di sviluppo, aggiornamenti, Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e altri atti di programmazione degli organi di direzione politica previsti dalla normativa regionale;
- atti relativi a referendum, secondo la normativa di settore;
- sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali abruzzesi o statali, nonché conflitti di attribuzione che coinvolgano la Regione Abruzzo; ordinanze di giudici che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali; ricorsi del Governo contro leggi regionali;
- atti di organi politici, dirigenti e direttori regionali che interpretano norme giuridiche o dettano disposizioni applicative.
Nella serie Ordinario, parte seconda, sono pubblicati:
- deliberazioni del Consiglio regionale non incluse nella parte prima;
- atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- decreti del Presidente della Giunta regionale su nomine e altri atti di interesse generale;
- decreti del Presidente del Consiglio regionale su nomine e altri atti di interesse generale;
- provvedimenti dei dirigenti regionali aventi carattere organizzativo generale;
- atti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione sia prevista da leggi e regolamenti statali o regionali;
- bandi e avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici, con i relativi provvedimenti di approvazione;
- bandi e avvisi per borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari, con i relativi provvedimenti di approvazione;
- approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti sopra indicati;
- atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta secondo l’ordinamento;
- testi la cui pubblicazione sia obbligatoria per norme nazionali o europee, anche se richiesti da privati.
Nella serie Speciale confluiscono gli atti particolarmente complessi per copiosità, volume o tecniche redazionali. Nella serie Supplemento sono pubblicati gli atti e documenti relativi all’amministrazione del personale regionale.
La consultazione del BURAT sul sito web regionale è libera e gratuita; le edizioni recano numero progressivo e data di pubblicazione.
Termini e modalità di pubblicazione
Il BURAT è pubblicato di norma con due edizioni settimanali, il mercoledì e il venerdì, oltre che in caso di esigenze straordinarie su indicazione del Presidente della Giunta regionale.
Gli atti e i documenti sono pubblicati, di regola, entro 30 giorni dal perfezionamento dell’istanza, presentata secondo le modalità fissate nel Disciplinare; per pubblicazioni urgenti possono essere previsti termini più brevi, se debitamente motivati.
La pubblicazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sotto la responsabilità degli enti o amministrazioni richiedenti, secondo i principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza. I testi pubblicati devono corrispondere a quelli trasmessi. Per l’imposta di bollo si rinvia alla normativa statale.
Gratuità della pubblicazione
In applicazione dei principi di sussidiarietà, solidarietà, cooperazione e semplificazione amministrativa, non sono dovute tariffe per:
- l’inserzione degli atti e documenti oggetto di pubblicazione;
- la costituzione e l’archiviazione dei dati contenuti in link attivi realizzati a cura del Servizio regionale competente in materia informatica.
Assetto organizzativo e disciplina attuativa
La pubblicazione del BURAT è curata dall’Ufficio della Giunta regionale competente in materia giuridico-amministrativa, secondo l’atto di organizzazione interna.
La gestione delle richieste di pubblicazione è demandata a un Disciplinare approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il Disciplinare deve definire in particolare:
- modalità di presentazione delle richieste;
- caratteristiche grafiche degli atti e documenti da pubblicare;
- disciplina del trattamento dei dati.
Abrogazione della disciplina previgente
È abrogata la L.R. 9 dicembre 2010, n. 51, che recava il precedente ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Aspetti finanziari
La legge prevede che gli oneri connessi al pagamento dell’imposta di bollo siano rendicontati semestralmente dall’Ufficio competente in materia di BURAT.
Per compensare le minori entrate derivanti dalla gratuità delle pubblicazioni, la norma dispone variazioni al bilancio regionale di previsione 2023-2025, con importi riferiti agli esercizi 2023, 2024 e 2025. In particolare:
- per il 2023 sono previste variazioni in entrata per euro 86.000,00;
- per il 2024 e il 2025 sono previste variazioni di euro 90.000,00, con corrispondenti riduzioni di entrata e di spesa indicate dalla legge.
Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri è demandata alla legge di bilancio, per l’importo annuo di euro 90.000,00.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. La disciplina sostanziale del BURAT è tuttora attuale, ma le previsioni finanziarie e le variazioni di bilancio riferite al triennio 2023-2025 hanno ormai esaurito la loro efficacia pratica.
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