L.R. Abruzzo 37/2022
Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce un debito fuori bilancio di 3.000 euro per il progetto Interreg Europe OptiTrans, ne copre la spesa sul bilancio 2022 e introduce numerose modifiche a discipline regionali su FI.R.A., toponomastica comunale, ATER, rifiuti, edilizia, ricostruzione post sisma, concessioni idroelettriche, bilancio e incentivi al fotovoltaico. Alcune disposizioni hanno effetti e scadenze limitati al 2022-2023.
Riconoscimento di debito fuori bilancio e modifiche a varie leggi regionali abruzzesi
Riconoscimento di debito fuori bilancio e aggiornamenti normativi regionali
La legge della Regione Abruzzo contiene, da un lato, il riconoscimento di un debito fuori bilancio legato a un progetto europeo; dall’altro, una serie di modifiche puntuali a leggi regionali vigenti in materia societaria, urbanistica, edilizia, rifiuti, ricostruzione post sisma, concessioni idroelettriche e bilancio, oltre a nuove misure per il fotovoltaico e per la copertura di maggiori costi energetici dell’Aeroporto d’Abruzzo.
Debito fuori bilancio per il progetto OptiTrans
È riconosciuto, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, un debito fuori bilancio di 3.000 euro in favore del consulente Fabio Ruggeri per il pagamento della fattura n. 3 del 24 giugno 2019, relativa all’implementazione del progetto “OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility” finanziato dal programma INTERREG EUROPE 2014-2020. La copertura è assicurata con le risorse del capitolo 11155/1 del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022. La Giunta regionale e il Dipartimento competente devono curare gli adempimenti conseguenti.
Modifiche alla disciplina di FI.R.A. S.p.A.
Viene integrata la disciplina della FI.R.A. S.p.A. contenuta nella l.r. 87/1987, precisando che, nel comma 4-ter dell’articolo 2, dopo il richiamo alle risorse di 1.990.000 euro, sono aggiunte anche le risorse di cui al comma 4-bis. La modifica ha natura meramente coordinativa e incide sulla platea delle risorse considerate nella norma societaria.
Riordino territoriale dei Comuni e consultazione popolare
In materia di mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, la legge introduce una specificazione per i casi di mutamento parziale della denominazione che comporti soltanto l’aggiunta di un aggettivo, nome o complemento di specificazione per esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche. In tali casi:
- la consultazione della popolazione avviene tramite forme di consultazione pubblica, anche telematica;
- la consultazione è indetta dal Comune interessato;
- le modalità devono garantire la massima partecipazione.
La legge aggiorna inoltre i riferimenti normativi richiamati nella l.r. 143/1997, sostituendo il rinvio alla precedente disciplina referendaria con quello alla l.r. 44/2007.
Interpretazione autentica sul subentro delle ATER
Viene fornita un’interpretazione autentica dell’art. 2 della l.r. 44/1999 sul riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica. Si chiarisce che le ATER, quali enti regionali derivanti dalla trasformazione degli IACP, subentrano agli stessi in tutti i rapporti attivi e passivi alle medesime condizioni applicate agli IACP dalla normativa statale, anche sotto il profilo tributario, in ragione delle finalità sociali perseguite e dello svolgimento del servizio di house providing.
Rifiuti ed economia circolare
Alla disciplina regionale sulla gestione integrata dei rifiuti viene aggiunta, tra le funzioni del comma 2 dell’art. 57 della l.r. 45/2007, una nuova attività di supporto tecnico-amministrativo al Servizio Gestione Rifiuti per la promozione e diffusione dei principi e delle buone pratiche dell’economia circolare.
Abrogazione di una norma sull’attività edilizia
È abrogato il comma 1-bis dell’art. 1 della l.r. 10/2011 sull’attività edilizia in Abruzzo. La legge non introduce, nel testo fornito, una disciplina sostitutiva specifica.
Ricostruzione post sisma 2016: distacco del personale e incarichi di elevata qualificazione
Per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, la disciplina del personale regionale distaccato viene precisata nel senso che il personale in ruolo organico della Regione, selezionato tramite procedure di assegnazione temporanea, è collocato in distacco anche a tempo parziale ai sensi dell’art. 17, comma 14, della l. 127/1997. Se il Dipartimento regionale competente non adotta il provvedimento entro il termine previsto dalla norma statale, il distacco si intende assentito quando il personale abbia manifestato la propria disponibilità e prenda servizio alla data richiesta dall’Ufficio Speciale.
È inoltre consentito conferire a tali dipendenti, anche ad interim, incarichi di elevata qualificazione previsti dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021. All’incaricato è riconosciuto, nell’ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo stabilito dalla contrattazione decentrata, oltre alle maggiorazioni previste dal d.l. 189/2016; il relativo onere è a carico dell’Ufficio Speciale.
Grandi derivazioni idroelettriche: modifiche alla l.r. 9/2022
La parte più ampia della legge interviene sulla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico. Le modifiche riguardano, tra l’altro:
- la semplificazione di alcune definizioni e soppressione di richiami superflui;
- la perizia asseverata, che deve essere svolta da un tecnico incaricato dall’Autorità Unica, con spese ripartite in egual misura tra concessionario uscente e subentrante;
- la soppressione di una previsione sul disaccordo e sui tempi di indizione della gara;
- l’abrogazione di un comma dell’art. 10;
- la disciplina dei canoni, con pagamento della componente fissa entro il 31 marzo di ogni anno e della componente variabile, a consuntivo, entro il 31 marzo dell’anno successivo;
- il coordinamento dei riferimenti all’articolo 25 e ad altri commi della legge.
Viene inoltre introdotto il divieto di erogare spese di cui all’art. 29 oltre i limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.
Per i termini procedimentali e finanziari della disciplina sulle derivazioni idroelettriche, la legge sostituisce e proroga diversi termini originariamente fissati al 31 luglio, portandoli al 31 dicembre o al 31 marzo 2023, a seconda del caso. In particolare:
- il termine di cui all’art. 33 è fissato al 31 marzo 2023;
- per l’art. 34, vari termini sono spostati al 31 dicembre;
- il rapporto di fine concessione per le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della legge va trasmesso entro il 28 febbraio 2023.
Per l’anno 2022, nei confronti dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 38/2013 e dell’art. 93 della l.r. 7/2003, mentre dal 1° gennaio 2023 è abrogata la l.r. 38/2013 e viene riscritta la lettera c) del comma 5 dell’art. 93 della l.r. 7/2003 con nuove tariffe per il canone idroelettrico e forza motrice.
Aggiornamenti contabili e finanziari su diverse leggi regionali
La legge effettua numerosi aggiornamenti di imputazione contabile e di capitoli di bilancio in leggi regionali già vigenti. In particolare, interviene su:
- l.r. 28/2022 sul servizio di psicologia di base, spostando la copertura dalla Missione 13, Programma 01 al Programma 07;
- l.r. 5/2022, l.r. 6/2022, l.r. 22/2022 e l.r. 24/2022, con inserimenti e rettifiche di specifici capitoli di spesa;
- l.r. 22/2022, ridefinendo la riduzione di stanziamenti per la fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo in Fi.R.A.;
- l.r. 23/2022, per il premio “One Health Award”, con diversa articolazione delle riduzioni di spesa tra 2022 e anni 2023-2024.
Si tratta di variazioni puntuali di natura finanziaria, limitate agli esercizi indicati nel testo.
Misure per lo sviluppo delle energie rinnovabili e fotovoltaico
Per incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici su coperture a terrazzo e su superfici già pavimentate senza incremento dell’impermeabilizzazione del suolo, la legge consente la realizzazione di manufatti leggeri rimovibili, come pensiline, tettoie e pergolati, destinati a ospitare pannelli fotovoltaici.
La disciplina prevede che:
- i manufatti possano essere realizzati su tutto il territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- restano escluse le zone A degli strumenti di pianificazione e le aree/immobili con vincolo culturale o paesaggistico;
- l’altezza media non può superare 2,40 metri e il peso non può superare 1 kN/mq;
- devono rimanere aperti su tutti i lati, salvo le pareti esistenti di appoggio;
- devono essere destinati ai pannelli fotovoltaici per almeno l’80% della superficie realizzata;
- devono essere smantellati con la rimozione dei pannelli;
- la superficie complessiva non può superare il 30% della somma delle superfici lorde di tutti i piani dell’edificio esistente;
- l’intervento è assentito mediante CILA ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. 380/2001;
- i manufatti non costituiscono sopraelevazioni, volumetrie o superfici utili e sono qualificati come interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità, con applicazione della disciplina sismica regionale e del relativo regolamento attuativo.
Copertura delle maggiori spese energetiche dell’Aeroporto d’Abruzzo
Per le funzioni pubbliche svolte dall’Aeroporto d’Abruzzo, la legge dispone che le risorse del capitolo 242423.1 siano utilizzate per coprire gli aumenti di spesa sostenuti da Saga S.p.A. per utenze energetiche inerenti attività di sicurezza, protezione civile ed emergenza/urgenza sanitaria, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. La copertura avviene mediante una variazione di bilancio 2022 pari a 500.000 euro, con corrispondente riduzione del capitolo 242422.3. La struttura competente del Dipartimento Risorse è autorizzata ad apportare la variazione.
Entrata in vigore e efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT. Nel testo sono però previste numerose decorrenze specifiche, soprattutto per la disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche: alcune disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2022, altre dal 1° gennaio 2023, mentre altri effetti sono collegati a scadenze puntuali del 28 febbraio 2023, 31 marzo 2023, 31 dicembre 2023 e successivi termini annuali.
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